PDL 2630

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
POLIDORI, GELMINI, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BRAMBILLA, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CARFAGNA, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, D'ATTIS, D'ETTORE, GIACOMETTO, LABRIOLA, MARIN, MARROCCO, MAZZETTI, MILANATO, MULÈ, NEVI, OCCHIUTO, ORSINI, PALMIERI, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RIPANI, ROSSELLO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SISTO, SOZZANI, SPENA, SQUERI, TARTAGLIONE, TORROMINO, VERSACE, VIETINA, ZANGRILLO

Istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni
in favore delle donne vittime di violenza di genere

Presentata il 5 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! – Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte le forme di violenza maschile – psicologica, fisica, sessuale – che colpiscono le donne, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. La violenza contro le donne continua a rappresentare nel nostro Paese un fenomeno molto complesso che purtroppo non sembra arrestarsi. Le radici della violenza di genere sono talmente profonde che oggi non si parla soltanto di violenza sessuale, ma di un fenomeno molto più strutturato, drammatico, diffuso e anche, purtroppo, sottostimato.
Un'idea della pervasività del fenomeno e del suo dilagare ce la dà la crudezza dei numeri: la violenza di genere è una tra le prime cause di morte per le donne di età compresa tra 16 e 44 anni; ogni anno più di cento donne sono uccise per mano di chi aveva promesso di amarle, con una media di una donna uccisa ogni tre giorni. La circostanza che desta maggiore preoccupazione è che gli autori delle violenze più gravi (violenza fisica o sessuale) sono, in prevalenza, i partner attuali o gli ex partner. Ciò vuol dire che le donne non sono al sicuro nemmeno nelle loro case dove, purtroppo, in questi casi la sopraffazione e la violenza prendono il posto dell'amore.
Purtroppo, quando parliamo di numeri, parliamo in larga parte di dati basati su stime, perché vi è oggettivamente una mancanza rilevante di elementi certi e di dati empirici su questo fenomeno, considerato che ancora oggi sono poche, rispetto al totale, le donne che trovano il coraggio, la forza e l'autonomia psicologica per denunciare le violenze subite. Spesso non lo fanno perché hanno paura o vergogna. Ma quello che è certo è che ci sono ancora troppe donne che scelgono e privilegiano la strada del silenzio, piuttosto che quella della denuncia. Purtroppo, molto spesso, le donne che subiscono violenze, soprusi e ricatti non riescono a uscire da questo vortice di sofferenza, anche perché non sono in grado di superare autonomamente la condizione di dipendenza economica che le lega al loro aguzzino.
Dal punto di vista normativo, è opportuno rilevare che a seguito dell'autorizzazione accordata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come «Convenzione di Istanbul» –, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché di prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (articolo 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.
In questa direzione, durante il Governo Berlusconi IV è stato approvato il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso che il legislatore nazionale ha intrapreso al fine di inserire nel nostro ordinamento il cosiddetto «reato di stalking».
Allo stato attuale, tuttavia, restano ancora aperti dei vuoti di tutela, rispetto ai quali le drammatiche vicende di cronaca reclamano l'intervento urgente e indifferibile del Parlamento. Il nostro impegno per la lotta e per la prevenzione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne deve essere quanto mai convinto e incisivo: lo dobbiamo alle tante vittime di violenza e, per tutte loro, non possiamo in alcun modo mai abbassare la guardia su quella che ormai si configura come un'emergenza dilagante, un'emergenza alla quale bisogna dare risposte concrete.
Per questo motivo, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di prevedere un «salvagente» al quale aggrapparsi per non andare a fondo e per arrivare a riva, ma anche una chiave che, chiusa una porta fatta di violenze e soprusi, di vessazioni e umiliazioni, ne apre un'altra di speranza. Perché anche il sostegno economico, quando una vittima di violenza tra le mura domestiche vuole affrancarsi dall'ambiente familiare, diventa importante. Si tratta, infatti, di un primo passo per accompagnare chi ha trovato il coraggio di chiudersi alle spalle una porta e vuole provare ad andare avanti senza che sulla decisione possa pesare il ricatto economico. Perché molto spesso, oltre che con le botte e con le umiliazioni, si devono fare i conti anche con la paura di trovarsi senza soldi e senza una fissa dimora. L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce il soccorso di libertà quale misura volta al sostegno economico e all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza di genere esposte al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, diretta a favorire, garantendo la loro indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle vittime da ogni forma di sopruso o ricatto al fine di accedere ai beni essenziali e di partecipare liberamente alla vita sociale.
L'articolo 2 prevede il riconoscimento del soccorso di libertà alle donne che, alla data di presentazione della domanda, hanno subìto una violenza ai sensi dell'articolo 3 della citata Convenzione di Istanbul, certificata dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio del comune di residenza, o del comune di nuovo domicilio in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza. A tale proposito, i comuni, in raccordo con i servizi sociali, con i centri antiviolenza o con le case-rifugio, predispongono per ciascuna donna beneficiaria del soccorso di libertà un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della stessa e dei suoi figli, dando priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il piano prevede, singolarmente o congiuntamente: l'erogazione di un sussidio economico; l'accesso ai servizi di politica attiva del lavoro, anche a carattere formativo; l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia o mediante la concessione di incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio; l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per fare fronte alla violenza e al pericolo; la garanzia della continuità scolastica per i figli minorenni e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione. Il piano e le modalità di erogazione del soccorso di libertà sono stabiliti sulla base di apposite linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
In un'ottica di cambiamento culturale, l'articolo 3 stabilisce che, al fine di promuovere progetti di educazione sui temi della parità tra i sessi, del reciproco rispetto e della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, nel piano triennale dell'offerta formativa (di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107) è previsto un piano di interventi finalizzato ad attivare progetti di educazione alla non discriminazione, alla parità tra donne e uomini, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza.
L'articolo 4 prevede, altresì, uno specifico incentivo in favore delle imprese la cui titolare è una donna vittima di violenza di genere, inserita in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio. A tali imprese è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette titolari. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri per la concessione del contributo.
L'articolo 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia responsabile del monitoraggio sull'attuazione della legge e predisponga, sulla base delle informazioni disponibili in materia, un rapporto annuale su tale monitoraggio, pubblicato nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero.
Infine, l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soccorso di libertà)

1. È istituito il soccorso di libertà (SDL), quale misura destinata al sostegno economico e all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza di genere esposte al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, diretta a favorire, garantendo la loro indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle vittime da ogni forma di sopruso o di ricatto nell'accesso ai beni essenziali e nella libera partecipazione alla vita sociale.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari)

1. Il SDL è riconosciuto alle donne che, alla data di presentazione della domanda, hanno subìto una violenza, come definita dall'articolo 3, lettere a e b, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, certificata dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, del comune di residenza, ovvero del comune di nuovo domicilio in caso di allontanamento, anche volontario, dal comune di residenza.
2. La domanda di accesso al SDL è presentata, senza oneri, al comune di residenza, ovvero al comune in cui è stabilito il domicilio in caso di allontanamento, anche volontario, dal comune di residenza.
3. I comuni, in raccordo con i servizi sociali, con i centri antiviolenza o con le case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, predispongono per ciascuna donna beneficiaria del SDL un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della donna e dei suoi figli, dando priorità alle donne con figli minori o affetti da disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il piano di cui al comma 3 prevede, singolarmente o congiuntamente, i seguenti interventi:

a) l'erogazione di un sussidio economico;

b) l'accesso ai servizi di politica attiva del lavoro, anche a carattere formativo;

c) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia o mediante la concessione di incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;

d) aiuti economici diretti a favorire la mobilità geografica per fare fronte alla violenza e al pericolo;

e) misure volte a garantire la continuità scolastica per i figli minorenni e per i figli maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.

5. Ai fini della redazione dei progetti degli interventi previsti dal comma 4 i comuni si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui al comma 3, del personale degli istituti scolastici e delle università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti del terzo settore.
6. Il SDL è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a trentasei mesi.
7. Il piano di cui al comma 3 e le modalità di erogazione del SDL sono stabiliti sulla base di apposite linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Progetti di educazione all'affettività
e alla parità tra i sessi)

1. Al fine di promuovere progetti di educazione sui temi della parità tra i sessi, del reciproco rispetto e della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è previsto un piano di interventi finalizzato ad attivare progetti di educazione alla non discriminazione, alla parità tra donne e uomini e alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza.

Art. 4.
(Incentivo per le imprese)

1. Alle imprese di cui è titolare una donna vittima di violenza di genere inserita nei relativi percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un contributo a titolo di sgravio dei versamenti per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuti relativamente alla medesima titolare.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 1.

Art. 5.
(Monitoraggio)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della presente legge e predispone, sulla base delle informazioni disponibili in materia, un rapporto annuale su tale monitoraggio, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
2. Al monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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