PDL 2629

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2629

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARETTA, BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, FRASSINETTI, GALANTINO, MANTOVANI, ROTELLI, SILVESTRONI

Conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del personale medico-sanitario deceduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentata il 5 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! – Sono oltre 170 i dipendenti appartenenti al personale medico-sanitario nazionale deceduti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il dibattito politico e giornalistico nazionale ha, a buon diritto, enfatizzato come quella contro il coronavirus sia stata una vera e propria guerra con vittime civili e vittime sul fronte. In questa situazione il personale medico-sanitario ha reso a tutti gli effetti un servizio nei confronti della Nazione, distinguendosi per atti di eccezionale coraggio che manifestano una «preclara virtù civica».
La presente proposta di legge mira a riconoscere il valore del personale medico-sanitario italiano deceduto a causa del virus, mediante l'immediato riconoscimento della medaglia d'oro al valor civile, conferita, su proposta del Ministro dell'interno, dal Presidente della Repubblica ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attribuzione dell'onorificenza)

1. Il Ministro dell'interno, previa apposita istruttoria, trasmette al Presidente della Repubblica i dati anagrafici del personale medico-sanitario deceduto a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, ai fini del conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla loro memoria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 della medesima legge n. 13 del 1958.
2. Le modalità di attribuzione e di conferimento dell'insegna e del brevetto della medaglia d'oro al valor civile di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 della citata legge n. 13 del 1958.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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