PDL 2627

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2627

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROSSO, GELMINI, BALDELLI, BERGAMINI, MULÈ, PENTANGELO, SOZZANI, ZANELLA, VERSACE, ZANGRILLO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentata il 4 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! — L'ultima riforma organica del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito «codice»), effettuata con la legge 29 luglio 2010, n. 120, risale ormai a dieci anni fa. In questo decennio più volte è stata avanzata l'esigenza di procedere a un'ulteriore revisione del codice, in parte perché molte norme della legge n. 120 del 2010 sono rimaste inattuate a seguito della mancata adozione dei previsti regolamenti attuativi, in parte perché nel corso degli anni, anche grazie allo sviluppo tecnologico, molte cose sono cambiate nell'ambito della mobilità, dando vita a veicoli o a situazioni particolari che, in assenza di una nuova normativa specifica, si muovono in una sorta di vuoto normativo.
Nel corso dell'attuale legislatura la IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati ha avviato l'esame di una nuova riforma organica del codice abbinando in un unico iter legislativo numerose proposte di legge presentate da deputati di tutti i gruppi parlamentari. In un esame che ha impegnato la Commissione per un gran numero di sedute dal 19 dicembre 2018 all'11 luglio 2019, non senza fatica, ma con spirito collaborativo da parte delle diverse forze politiche per trovare una sintesi equilibrata tra le varie posizioni in campo, si è arrivati all'elaborazione di un testo unificato sul quale è stato votato il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea a larghissima maggioranza (atto Camera n. 24 e abbinate).
In Assemblea, però, sul testo approvato in Commissione si è potuta svolgere solo la discussione generale, al termine della quale l'esame è finito, purtroppo, su un binario morto. Come sovente accade alle proposte di legge d'iniziativa parlamentare che esulano dal minimo cabotaggio legislativo, il testo si è scontrato, da un lato, con i rilievi relativi all'onerosità finanziaria di alcune disposizioni o di interi articoli e, da un altro lato, con la diffidenza politica di entrambi i Governi che si sono avvicendati nel corso della legislatura, che avrebbero preferito procedere all'eventuale riforma con l'approvazione di una legge delega.
In uno stallo che si è protratto per più di un anno, alcune disposizioni del testo approvato dalla Commissione sono state estrapolate dal contesto normativo d'insieme nel quale erano state collocate per essere inserite, con operazioni normative estemporanee, in provvedimenti dal contenuto estremamente composito, quali la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), il decreto di proroga di termini sempre per l'anno 2020 (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) e, da ultimo, il decreto cosiddetto «rilancio», in cui hanno trovato collocazione alcune disposizioni in materia di mobilità ciclistica (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
La presente proposta di legge ha la finalità, non solo normativa ma anche politica, di riprendere l'iter di riforma del codice inopinatamente interrottosi senza valide motivazioni né di natura tecnico-normativa, né di natura politica.
La presente proposta di legge riprende parti del precedente testo unificato approvato e sulle quali si era già manifestato un ampio consenso e le ripropone all'esame parlamentare al fine di arrivare a una riforma delle norme del codice che, seppure di portata più limitata, tocchi quanto meno alcuni dei temi più rilevanti, alcuni dei quali necessitano di un intervento normativo non più rinviabile come, ad esempio, le disposizioni in materia di utenti vulnerabili della strada previste dall'articolo 1 della presente proposta di legge. L'articolo 1 propone una serie di disposizioni volte a unificare la terminologia utilizzata all'interno del codice in riferimento agli utenti vulnerabili della strada, sostituendo con la definizione di «persone con disabilità» le varie definizioni che si sono stratificate nel corso degli anni all'interno del codice.
Nell'articolo 1 si prevede, inoltre, che le amministrazioni comunali possano riservare spazi destinati alla sosta delle persone con disabilità munite di apposito contrassegno e anche di veicoli condotti da donne in stato di gravidanza o da donne con un bambino di età non superiore a due anni munite di contrassegno rosa. Allo stesso tempo, in relazione a queste nuove misure introdotte, si prevedono apposite sanzioni (aumentando quelle già previste) per chi, senza averne titolo, occupa parcheggi riservati a persone con disabilità oppure a veicoli dotati di permesso rosa, intervenendo anche sulla decurtazione prevista per i punti della patente.
Sempre in materia di utenti vulnerabili, l'articolo autorizza le sedie a rotelle elettriche a circolare sulle piste ciclabili, una disposizione attualmente non prevista dal codice e la cui mancanza espone le persone con disabilità ad eventuali sanzioni.
Ulteriori disposizioni previste dallo stesso articolo riguardano il permesso per l'accompagnatore di un malato di salire con lui sull'ambulanza, ove il mezzo lo consenta, e l'esenzione esplicita dall'obbligo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza per chi è portatore di stomie certificate dal medico curante.
L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti gli scuolabus di categoria M2 e M3 debbano essere equipaggiati con cinture di sicurezza e aumenta l'importo delle sanzioni previste per chi trasgredisce le norme in materia di attraversamento di passaggi a livello.
L'articolo 3, comma 1, della presente proposta di legge, alla lettera a), stabilisce che l'uso proprio di un veicolo ricorre anche quando questo è dato in condivisione temporanea a un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati, specificando, inoltre, che il responsabile delle infrazioni è il conducente del veicolo al momento della violazione; alla lettera b), reca disposizioni sui veicoli impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono su strada e prevede che nei giorni di gara questi veicoli possano esporre una targa sostitutiva che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo, individuando anche la documentazione che deve comunque essere conservata a bordo del veicolo durante il periodo di gara; infine, alla lettera c), integra la disposizione in materia di divieto di sosta dei veicoli nei luoghi riservati ai mezzi pubblici, aggiungendo le strade alle corsie e alle carreggiate.
L'articolo 4 della presente proposta di legge detta disposizioni in materia di mobilità ciclistica e, in particolare, al comma 1, la lettera a) regola il posizionamento delle biciclette sugli autobus dotati di portabiciclette e la lettera b) introduce l'obbligo di utilizzo del casco per i ciclisti di età inferiore a dodici anni, prevedendo le relative sanzioni per chi commercializza caschi non omologati.
L'articolo 5, comma 1, alla lettera a), prevede che gli esami di guida pratica possano essere sostenuti per due volte (anziché per una sola volta) entro il termine di validità dell'autorizzazione rilasciata per le esercitazioni di guida, mentre la lettera b) specifica che quando è in corso un passaggio di proprietà di un veicolo il conducente può circolare possedendo semplicemente gli estratti dei documenti che ha dovuto consegnare temporaneamente per il disbrigo delle pratiche. Le lettere c) e d) intervengono in materia di multe. La lettera c) vieta le cosiddette «multe a strascico», stabilendo che quando un conducente, con la stessa azione, viola più volte la medesima norma, se la singola violazione non è immediatamente contestata si applica una sola sanzione. La lettera d) specifica che la multa deve essere lasciata in maniera visibile sul veicolo in modo da consentire al conducente di procedere al pagamento nei termini che consentono una riduzione della sanzione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di tutela degli utenti vulnerabili della strada)

1. Al fine dare piena attuazione ai princìpi di cui agli articoli 1, 3, 9 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'uniformità terminologica, nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», le parole: «invalidi», «persone invalide», «disabili» e «persone disabili», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e le parole: «persona invalida», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».
2. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: «debole» è sostituita dalla seguente: «vulnerabile», le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità» e dopo la parola: «ciclisti» sono inserite le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) riservare limitati spazi alla sosta:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno previsto dall'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;

4) dei veicoli in condivisione, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;

5) dei servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

6) di altre categorie di veicoli e di utenti, per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati»;

c) all'articolo 39, comma 1, lettera C), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa»;

d) all'articolo 54, comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sulle autoambulanze è altresì permesso il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario»;

e) all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I rimorchi sono veicoli destinati a essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54 e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli autosnodati»;

f) all'articolo 158:

1) al comma 2, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

«g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;

g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6)»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli»;

3) al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;

g) all'articolo 172, comma 8, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) le persone che, a seguito di intervento chirurgico, siano portatrici di una o più stomie cutanee, attestate dalla relativa certificazione rilasciata dal medico curante»;

h) all'articolo 188:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono, altresì, allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono inserite le seguenti: «e di donne munite di permesso rosa»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti proprietari della strada possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, che i veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate ai sensi del comma 2 non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento»;

4) al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673».

5) al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;

6) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di donne munite di permesso rosa»;

i) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità»;

l) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis:

1) al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;

2) il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 Comma 4 – 6, Comma 5 – 8»;

m) le parole: «debole» e «deboli», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «vulnerabile» e «vulnerabili».

3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 1.
4. Al fine di garantire la piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:

a) il collaudo previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello locale.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147, comma 5, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 167 ad euro 666»;

b) all'articolo 172, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia o all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è consentita la circolazione dei predetti veicoli sprovvisti di cinture».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis dell'articolo 172 del codice della strada, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di condivisione dei veicoli e di veicoli impegnati in competizioni motoristiche)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per uso proprio si intende anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all'articolo 196. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione al quale, nei termini di cui all'articolo 201, deve essere notificato il verbale di accertamento della violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 94 del presente codice e dell'articolo 247-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

b) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve essere tenuta adeguata documentazione che attesti la partecipazione alle competizioni sportive, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale, tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni del presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo e al comma 7 dell'articolo 102»;

c) all'articolo 158, comma 2, lettera h), le parole: «o carreggiate» sono sostituite dalle seguenti: «, carreggiate o strade».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di mobilità ciclistica)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti, periodi: «Il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre fermate concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio»;

b) all'articolo 182:

1) al comma 9-bis è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia, il conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni ha l'obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, a seconda delle esigenze del minore»;

2) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 9-bis, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà»;

3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione nel territorio nazionale e chiunque commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396».

2. Le disposizioni del comma 9-bis, primo periodo, del comma 10, terzo periodo, e del comma 10-bis dell'articolo 182 del codice della strada, introdotte dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 11, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

b) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) quando sono in corso i procedimenti di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) del presente comma o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92»;

c) all'articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione od omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate ovvero non vi è preavviso della contestazione si applica la sanzione prevista per la sola violazione rilevata per prima in ordine di tempo, aumentata fino al triplo»;

d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera d), sono aggiunte infine le seguenti parole: «. Nei casi di violazione di divieto di sosta deve essere lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di contestazione della violazione, che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dei diritti e delle tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come da ultimo modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

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