PDL 2625

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2625

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, BOLDRINI, BRAGA, CARNEVALI, CENNI, CIAMPI, CRITELLI, DE LUCA, DE MENECH, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, GRIBAUDO, INCERTI, MADIA, MURA, NARDI, UBALDO PAGANO, PEZZOPANE, PIZZETTI, POLLASTRINI, RACITI, ROSSI, SERRACCHIANI, SIANI, VISCOMI

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di inammissibilità delle liste per l'elezione dei consigli regionali in caso di violazione del limite massimo di candidati del medesimo sesso, e disposizioni sulla sua applicazione cedevole negli ordinamenti delle regioni

Presentata il 4 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! – Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario (decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2020, n. 98), concernente di fatto il tema della doppia preferenza di genere nella regione Puglia, sono emerse due importanti criticità non risolvibili in quella sede.
La prima è l'assenza di un principio di inammissibilità delle liste che non rispettino il vincolo del limite massimo del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso; tale assenza fa sì che le singole regioni possono introdurre solo un sistema sanzionatorio più debole e quindi meno efficace.
La seconda riguarda la situazione ancora irrisolta di altre regioni sia rispetto alla doppia preferenza sia rispetto al limite massimo dei candidati del medesimo sesso.
Per queste ragioni la presente proposta di legge, all'articolo 1, aggiorna i princìpi relativi alla legislazione elettorale regionale introducendo quello relativo all'inammissibilità delle liste che non rispettino il limite massimo dei candidati del medesimo sesso e, all'articolo 2, con norma cedevole, garantisce l'immediata applicabilità sia della seconda preferenza di genere sia dell'inammissibilità delle liste nel caso citato.
Vista l'urgenza di ricondurre tutte le regioni a un rispetto sollecito di tali princìpi si auspica un esame il più possibile celere della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al numero 1) della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo le parole: «in ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità della stessa,».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni nelle quali sia previsto il voto di preferenza e nelle quali non sia ancora stata adottata una normativa relativa all'obbligo di esprimere la seconda preferenza per un candidato di sesso diverso da quello per cui è stata espressa la prima preferenza e una normativa relativa all'inammissibilità delle liste che non rispettino il limite del 60 per cento di candidati del medesimo sesso e perde comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di tali normative.

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