PDL 2620

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2620

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOREFICE, MASSIMO ENRICO BARONI, CASA, D'ARRANDO, GALIZIA, GRILLO, IANARO, LAPIA, LOMBARDO, MENGA, NAPPI, NESCI, PENNA, ROMANIELLO, SAPIA, SARLI, VILLANI

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso iniziative di utilità sociale e di formazione permanente

Presentata il 3 agosto 2020

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Onorevoli Colleghi! — Dagli studi effettuati è emerso che negli ultimi cinquanta anni, in tutto il mondo, le prospettive di vita sono notevolmente migliorate, portando a un aumento della percentuale di soggetti con età superiore a sessantaquattro anni. Tale incremento di longevità, secondo gli studiosi, comporterà maggiori costi per sostenere gli anziani e per garantire loro una migliore qualità di vita.
In risposta all'andamento globale dell'allungamento della vita è quindi importante che gli obiettivi a livello mondiale si concentrino su due ambiti principali: la salute e il ruolo attivo nella società.
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di migliorare la qualità della vita delle persone anziane favorendo e sostenendo nel nostro Paese l'invecchiamento attivo.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito l'invecchiamento attivo come «un processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane».
L'invecchiamento attivo è certamente un «processo di ottimizzazione», ma non deve esserlo solo per gli anziani, bensì per tutta la società, ed è un processo che interessa l'intero ciclo della vita.
D'altronde, come sottolinea la stessa OMS, siamo di fronte al più grande cambiamento demografico mai accaduto prima d'ora nella storia. L'invecchiamento globale della popolazione comporterà richieste sociali ed economiche alle quali bisognerà fare fronte e, pertanto, mantenere attiva la popolazione anziana diventa una necessità.
Dinanzi all'invecchiamento della popolazione, come raccomanda la stessa OMS, è necessario mettere a punto un piano strategico allo scopo di creare le condizioni per un invecchiamento attivo, molto prima del raggiungimento dell'età anziana.
Lo scopo della presente proposta di legge è sostituire le vecchie politiche che consideravano le persone anziane come soggetti passivi, con politiche che riconoscano a ognuno il diritto e la responsabilità di avere un ruolo attivo nella comunità in ogni fase della vita, compresa l'età anziana.
Salute, partecipazione alla vita sociale e sicurezza delle persone anziane sono i tre pilastri su cui le nuove politiche devono basarsi. In questo modo si raggiunge una visione più positiva dell'invecchiamento, e si abbandona l'idea dell'anziano malato, solo e depresso a favore di quella di un anziano proattivo e che partecipa attivamente alla vita sociale.
Con la presente proposta di legge si intende promuovere la partecipazione sociale degli anziani principalmente attraverso attività di volontariato e di cittadinanza attiva nonché mediante lo sviluppo di reti sociali.
Per favorire il mantenimento dello stato di salute e dell'autonomia si vogliono, inoltre, promuovere la diffusione di soluzioni che utilizzino la tecnologia (telemedicina, dispositivi per l'abitare assistito eccetera), nonché l'utilizzo da parte delle persone anziane di strumenti tecnologici che consentano di autogestire le patologie croniche e aiutino i pazienti a occuparsi della propria salute determinando tra l'altro, in questo modo, un significativo risparmio per il settore sanitario.
All'articolo 1 della presente proposta di legge sono indicate le finalità della legge, che sono quelle di riconoscere e di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella società, di promuoverne la partecipazione alla vita sociale e di favorirne il benessere fisico, mentale e sociale. È compito dello Stato, inoltre, contrastare tutti i fenomeni di esclusione, pregiudizio e discriminazione e favorire l'invecchiamento attivo.
All'articolo 2 sono definiti i concetti di persona anziana e di invecchiamento attivo.
All'articolo 3 è prevista la programmazione degli interventi da parte dei comuni per il raggiungimento delle finalità della legge.
L'articolo 4 elenca le politiche per la partecipazione attiva delle persone anziane alla vita sociale.
All'articolo 5 sono individuate le attività di utilità sociale che le persone anziane possono svolgere.
All'articolo 6 è promossa la formazione delle persone anziane attraverso la collaborazione dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e ricerca.
All'articolo 7 sono promossi la salute e il benessere delle persone anziane anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.
L'articolo 8 prevede la sperimentazione di progetti per l'invecchiamento attivo nonché l'istituzione di un Fondo nazionale per la realizzazione degli stessi.
L'articolo 9, infine, stabilisce la copertura finanziaria della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In conformità ai princìpi espressi negli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in attuazione delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, tenuto conto dei rilevanti cambiamenti sociali derivanti dall'aumento dell'età anagrafica e dell'aspettativa di vita, lo Stato riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità, sostenendo il loro invecchiamento attivo e promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, nonché favorendo il loro benessere fisico, mentale e sociale.
2. Lo Stato contrasta tutti i fenomeni di esclusione, pregiudizio e discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni e interventi che facilitano la loro piena inclusione sociale nella comunità, anche attraverso l'adeguamento dei luoghi e delle modalità di lavoro all'allungamento della vita lavorativa.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, lo Stato:

a) favorisce l'autodeterminazione delle persone anziane;

b) monitora l'invecchiamento di genere, nel quadro dell'invecchiamento della società;

c) promuove la trasmissione e la valorizzazione delle competenze e dei saperi, nonché delle esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane tra la popolazione anziana e tra le generazioni;

d) adotta politiche per la promozione della salute, del benessere psicofisico, di sani stili di vita, di consumi sostenibili, dell'attività fisica e motoria, con particolare riguardo alla prevenzione, nonché di contrasto delle dipendenze, compresa quella da gioco patologico;

e) sostiene le politiche abitative, con particolare attenzione alla domotica e alle sperimentazioni di nuove modalità dell'abitare e di nuove forme di coabitazione;

f) favorisce il turismo sociale.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) persona anziana: la persona che ha compiuto sessantacinque anni di età;

b) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e di modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni volte a creare opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento.

Art. 3.
(Programmazione degli interventi)

1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con le aziende sanitarie, con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, con gli enti del terzo settore e con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, programma i propri interventi volti a perseguire le finalità della presente legge promuovendo la partecipazione attiva delle persone anziane, la promozione di luoghi di socializzazione, di incontro e di scambio, anche tra generazioni e tra culture.

Art. 4.
(Politiche per la partecipazione attiva)

1. La partecipazione attiva delle persone anziane alla vita di comunità è promossa anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile, con attività di carattere accessorio e sussidiario rispetto alle attività istituzionali della pubblica amministrazione.
2. L'impegno civile delle persone anziane può essere destinato alla realizzazione di progetti sociali finalizzati al benessere della comunità. Le persone anziane che operano in tali progetti di volontariato hanno diritto al rimborso delle spese sostenute giornalmente per la partecipazione agli stessi, sotto forma di buoni per i pasti e per i trasporti, nonché a crediti sociali fruibili per l'accesso a servizi vari, e sono assicurate contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
3. Lo Stato riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo, promuove ogni azione utile volta a supportare in modo integrato le famiglie ai fini della permanenza delle persone anziane nei loro nuclei familiari in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali.

Art. 5.
(Attività di utilità sociale)

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate di utilità sociale le seguenti attività:

a) solidarietà tra le persone anziane e trasmissione delle competenze tra le stesse e tra le generazioni;

b) assistenza ai minori e ai soggetti più fragili;

c) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri;

d) valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale attraverso la gestione, la custodia e la vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici o attraverso iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

e) interventi di carattere ecologico nel territorio, anche attraverso la tutela del decoro urbano e la cura dei giardini pubblici;

f) organizzazione di eventi, anche sportivi, e promozione del turismo sociale.

Art. 6.
(Formazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), lo Stato promuove la formazione delle persone anziane e sostiene le università della terza età. I Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca promuovono, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con le università, progetti che consentano alle nuove generazioni di usufruire delle conoscenze delle persone anziane.

Art. 7.
(Salute e benessere)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), il Ministero della salute, anche di concerto con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, promuove protocolli tra enti locali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che favoriscano corretti stili di vita, l'educazione motoria e la prevenzione delle patologie.
2. Al fine di contrastare la solitudine e di limitare il più possibile l'isolamento delle persone anziane e il ricovero in strutture di cura residenziali sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Art. 8.
(Fondo per il finanziamento di progetti per l'invecchiamento attivo)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, è prevista la sperimentazione di progetti a favore dell'invecchiamento attivo da parte degli enti locali territoriali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale.
2. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 e i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 2.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

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