PDL 2618

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2618

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e disposizioni per la tutela dei diritti delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive

Presentata il 30 luglio 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha accentuato le criticità che si frappongono alla piena inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive in genere.
Le misure di contenimento e le nuove regole di distanziamento sociale hanno confinato molte di queste persone in una situazione di «isolamento nell'isolamento», alla quale occorre urgentemente porre rimedio, recependo le istanze che a tale fine sono state avanzate dalle loro associazioni più rappresentative.
Tra gli interventi richiesti da anni – e divenuti adesso ancora più urgenti e improcrastinabili – vi è, in primis, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile); un riconoscimento invocato anche di recente, in occasione della III Giornata nazionale delle persone sordocieche, celebrata il 27 giugno scorso.
Com'è noto, le lingue dei segni sono richiamate espressamente dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. Ancor prima, il Consiglio d'Europa aveva adottato una raccomandazione in materia – la raccomandazione n. 1598 del 2003 – la quale aveva riconosciuto la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo, idoneo a promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e a facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia.
A seguito di questi interventi, in molti Paesi la lingua dei segni ha ottenuto o sta ottenendo un riconoscimento ufficiale e concreto sia a livello costituzionale sia in base a una specifica legislazione.
In Italia, invece, questo riconoscimento è ancora assente. L'Italia è l'ultimo Paese in Europa che non ha ancora una legge sul riconoscimento delle lingue dei segni. Ciò impedisce l'abbattimento delle barriere alla comunicazione che rappresentano ostacoli all'inclusione e alla partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica.
A questo primo tema è dedicato, pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge, il quale prevede disposizioni per il riconoscimento e per la promozione della LIS e della LIS tattile, così da dare piena attuazione alla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e da porre finalmente rimedio al ritardo che, in materia, il nostro Paese ha accumulato e continua tuttora ad accumulare da diversi anni.
Un secondo nucleo di interventi sul quale la presente proposta di legge intende aprire una riflessione concerne le modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. Nonostante le istanze avanzate, infatti, la citata legge dispone ancora oggi il riconoscimento delle disabilità che affliggono una persona sordocieca, ovverosia la sordità e la cecità, in maniera disgiunta tra loro, mentre tali condizioni dovrebbero essere accertate unitariamente riconoscendo così in maniera effettiva la sordocecità come una disabilità specifica.
A ciò si aggiunga che il combinato disposto della citata legge n. 107 del 2010 e della legge 20 febbraio 2006, n. 95, cui si rimanda per il riconoscimento specifico della condizione di sordità, esclude la possibilità di accertare tale condizione nei confronti dei soggetti che hanno perso l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età, escludendo in tal modo ingiustamente e irragionevolmente dal campo applicativo della legge (e dal riconoscimento dei relativi diritti) un numero elevato di persone colpite da sordocecità che dovrebbero invece esservi comprese. Inoltre, la medesima legge n. 107 del 2010 dovrebbe essere perfezionata sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai familiari che vivono quotidianamente la condizione di disabilità e che si fanno carico, tra l'altro, delle spese per il personale di sostegno, fondamentale per l'inserimento dell'individuo nella società.
L'articolo 2 della presente proposta di legge prende atto di tali criticità e si pone l'obiettivo di superarle apportando i necessari correttivi al testo della citata legge n. 107 del 2010.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile)

1. Al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'eliminazione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e promuove la lingua dei segni italiana e la lingua dei segni italiana tattile, garantendo pari opportunità in relazione al loro utilizzo nella comunicazione, nell'educazione, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai servizi, all'istruzione e all'informazione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive di cui al comma 1, redige un piano per la definizione degli ambiti di attività e degli interventi necessari all'attuazione del citato comma 1 nonché dei percorsi formativi specifici atti a potenziare i servizi di interpretariato. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'istruzione, il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. In base al piano di cui al comma 2, il Governo predispone un programma annuale di attività.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di tutelare i diritti delle persone sordocieche, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti di cui al presente articolo che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, dopo le parole: «cecità civile» sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenute a».

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su