PDL 2612

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2612

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TERMINI, BARZOTTI, D'ARRANDO, GALIZIA, GRIPPA, LAPIA, NESCI, SARLI, SERRITELLA, SIRAGUSA

Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilitą sensoriale mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione

Presentata il 28 luglio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge č volta a favorire la piena integrazione sociale delle persone con disabilitą sensoriale, attraverso la previsione di interventi riguardanti la possibilitą di accesso, intesa con riferimento ad ogni ambito della vita di una persona, non soltanto all'ambiente fisico e urbano, relativamente a edifici e trasporti, ma anche ai beni, ai servizi, all'informazione e alla comunicazione, e attraverso la rimozione delle barriere sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princģpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitą, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
L'articolo 3 della Costituzione sancisce, infatti, l'impegno a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertą e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunitą. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitą ha sancito alcuni princģpi generali, come la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella societą, la paritą di opportunitą, la possibilitą di accesso, con l'impegno degli Stati Parti a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertą fondamentali per tutte le persone con disabilitą, senza discriminazioni. In particolare, l'articolo 21 della citata Convenzione dispone che gli Stati Parti adottino «tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilitą possano esercitare il diritto alla libertą di espressione e di opinione, ivi compresa la libertą di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di eguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta». L'articolo 9 della Convenzione prevede misure adeguate a garantire alle persone con disabilitą l'accesso all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione.
Migliorare la qualitą della vita delle persone con disabilitą sensoriale e offrire loro un supporto volto a riequilibrare i possibili svantaggi sociali, rimuovendo le barriere alla comunicazione e all'informazione, č dunque un obiettivo al quale non ci si puņ sottrarre, in conformitą ai citati princģpi e agli obblighi internazionali ed europei.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritti delle persone con disabilitą sensoriale. Rimozione delle barriere sensoriali sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e presso le sedi delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di garantire la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale, politica e culturale del Paese, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princģpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitą, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce i diritti delle persone con disabilitą sensoriale, assicurando loro la possibilitą di effettiva e autonoma partecipazione alla vita collettiva e garantendo la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione che ne limitano i rapporti sociali.
2. In attuazione dei princģpi di cui al comma 1, la Repubblica:

a) garantisce il diritto delle persone con disabilitą sensoriale alla piena accessibilitą delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti, nelle sedi delle amministrazioni pubbliche e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilitą, mediante la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire l'eliminazione delle barriere alla comprensione;

b) garantisce l'adozione degli interventi necessari per assicurare l'accesso delle persone con disabilitą sensoriale alle informazioni e alle comunicazioni, favorendo forme di comunicazione e di informazione idonee a rendere comprensibili a esse, sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e presso le sedi delle amministrazioni pubbliche, gli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, attraverso l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalitą di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo.

3. Le amministrazioni pubbliche, negli spazi aperti al pubblico presso le proprie sedi, impiegano strumenti tecnologici volti ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, adottando, nei rapporti con gli utenti, apparati di comunicazione accessibili e inclusivi.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, avvalendosi anche delle indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria, promuovono, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, le iniziative opportune per conseguire le finalitą indicate nel presente articolo, attraverso l'installazione degli apparati tecnologici e degli strumenti comunicativi idonei e altre iniziative utili per migliorare la fruibilitą delle informazioni e delle comunicazioni.

Art. 2.
(Inclusione sociale delle persone con disabilitą sensoriale)

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone con disabilitą sensoriale, la Repubblica garantisce loro la possibilitą di accesso, in condizioni di paritą con le altre persone, alle relazioni sociali, alla libera comunicazione, alle informazioni, ai servizi pubblici, alle istituzioni e alle attivitą culturali, attraverso l'eliminazione delle barriere alla comunicazione e delle cause di emarginazione.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 e per superare o ridurre le condizioni di svantaggio delle persone con disabilitą sensoriale, la Repubblica garantisce il ricorso alle forme alternative di comunicazione e agli strumenti tecnici o informatici, accessibili e inclusivi, idonei a favorire la comunicazione delle persone con disabilitą sensoriale, promuovendo l'uso di strumenti e tecnologie comunicativi e linguistici, anche attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la lingua dei segni italiana, i sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e gli altri supporti tecnologici idonei a tale fine.

Art. 3.
(Libertą di scelta delle modalitą
comunicative)

1. La Repubblica riconosce il diritto delle persone con disabilitą sensoriale alla libera scelta delle modalitą di comunicazione alternative alla lingua parlata, quali la lingua dei segni italiana e i sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali promuovono la diffusione e l'accessibilitą degli strumenti tecnologici, degli impianti e dei servizi utili ad assicurare il superamento dei limiti di comunicazione, sostenendo in particolare i sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e gli altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale delle persone con disabilitą sensoriale, secondo i princģpi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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