PDL 261

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 261

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUIDESI, FEDRIGA, GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, COMAROLI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, TOMBOLATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Ultimamente circolano sul web le foto di rifiuti abbandonati per strada, nei parchi, nelle aiuole. Sembra che gettare i rifiuti per strada sia diventata ormai un'alternativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si tratta di un malcostume che non solo va contro la tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica, ma che lede anche vergognosamente il decoro delle nostre città e dei nostri territori.
Il fenomeno risulta notevolmente degenerato negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti domestici, e molte amministrazioni comunali tentano di sconfiggerlo anche attraverso l'inserimento di telecamere nascoste per individuare e sanzionare i responsabili.
Eppure le sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pesanti. Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie da 300 a 3.000 euro, che possono aumentare fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Addirittura, ai titolari di un'impresa e ai responsabili di enti che abbandonano rifiuti ovvero che li immettono in acque superficiali o sotterranee si applica la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro e, in caso di rifiuti pericolosi, la pena dell'arresto da sei mesi a due anni oltre alla citata ammenda.
Purtroppo non tutti i comuni applicano queste sanzioni e prevedono campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per far capire loro che non possono gettare rifiuti in qualsiasi posto. Questo anche perché i comuni, non essendo destinatari dei proventi delle sanzioni, non sono incentivati ad applicarle, creando così discriminazioni nel territorio nazionale.
La presente proposta di legge, oltre a elevare a 500 euro la sanzione amministrativa pecuniaria minima applicabile in caso di abbandono di rifiuti, devolve ai comuni, anziché alle province, i proventi delle relative sanzioni, allo scopo di rendere maggiormente stringente la normativa e di salvaguardare il decoro delle nostre città dal malcostume di alcuni cittadini, oltre che di tutelare l'ambiente e l'igiene pubblica.
La proposta di legge prevede, inoltre, l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica delle spese sostenute dai comuni a valere sul gettito di tali sanzioni. In questo modo i comuni avranno ulteriori risorse finanziarie che potranno destinare, senza vincoli di bilancio, alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio.
Si auspica un celere esame della presente iniziativa parlamentare per potenziare le capacità di controllo dei comuni nell'ambito territoriale di propria competenza e per eliminare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per le strade.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 255 è sostituito dai seguenti:

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio.
1.1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio»;

b) al comma 1 dell'articolo 263, le parole: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1.1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, e all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del loro territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai vincoli di finanza pubblica».

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