PDL 2598

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2598

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZIELLO, CENTEMERO, BAZZARO, BIANCHI, BINELLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DURIGON, FOGLIANI, FOSCOLO, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LUCCHINI, MAGGIONI, PATELLI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, VALLOTTO, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Istituzione del Fondo per interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei comuni a seguito dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19

Presentata il 20 luglio 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 ha causato molte preoccupazioni nei cittadini italiani, non solo a livello sanitario, ma anche sociale, economico e occupazionale. Al contempo, gli enti territoriali – soprattutto i comuni – si trovano ad affrontare difficoltà economiche e situazioni di indigenza e di emarginazione che, purtroppo, non hanno tardato a manifestarsi in questo periodo. Le inevitabili ripercussioni dell'emergenza epidemiologica in tutto il nostro Paese, quindi, richiedono alle istituzioni un'assunzione di responsabilità, prevedendo, in particolare, la promozione di azioni di solidarietà sociale.
La presente proposta di legge, tenuto conto della situazione descritta, intende aiutare in modo concreto i comuni per quanto concerne i loro compiti di promozione sociale e di sostentamento economico diretto dei propri cittadini. Attraverso le donazioni delle fondazioni bancarie previste dalla presente proposta di legge, infatti, si permetterebbe a molte amministrazioni locali di compensare la carenza dei trasferimenti di fondi da parte dello Stato ai comuni – già molto gravati dalle spese relative agli interventi di sostegno della collettività notevolmente aumentate negli ultimi mesi – in favore di aiuti alla popolazione residente in condizioni di disagio economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La nuova «pandemia sociale», provocata da mesi di paralisi di gran parte del sistema produttivo, ha inevitabilmente preoccupato e allarmato i molti sindaci che quotidianamente garantiscono i livelli assistenziali dei servizi sociali ai propri concittadini. Il tessuto sociale locale del Paese è colpito in modo grave, soprattutto per quanto riguarda le sue categorie più vulnerabili, come emerge da molte analisi, anche della Caritas Italia, che hanno rilevato come nel mese di aprile sia quasi raddoppiato il numero di poveri rispetto ai primi mesi dell'anno. Inoltre, la situazione è aggravata dal sorgere di nuove criticità: da un lato, l'aumento delle domande di aiuto e, dall'altro, la scarsità delle risorse finanziarie e umane. Difficoltà analoghe, anche se con intensità variabile, si presentano a tutti i soggetti pubblici e privati che operano a sostegno della crescente platea delle persone e delle famiglie colpite dalla crisi. In questo contesto, le erogazioni volontarie da parte delle fondazioni bancarie rappresenterebbero una preziosa risorsa a cui attingere in una fase di grave crisi dello Stato sociale come quella attuale.
È innegabile che questa nuova fase di crisi richiede una risposta razionale e decisa in modo da mitigare e minimizzare ogni futura conseguenza, contribuendo anche all'ideazione e alla diffusione di modelli innovativi di erogazione di contributi che potrebbero essere adottati come esempi in Italia da parte di fondazioni anche non bancarie, al fine di predisporre progetti validi e sostenibili per gli stessi destinatari dei contributi. A tale proposito, occorre ricordare che la natura privata e autonoma delle fondazioni ha contribuito non poco al progresso sociale delle nostre comunità, compreso il sostegno alle iniziative istituzionali e associative: le fondazioni non solo hanno erogato preziose risorse, ma hanno anche contribuito ai processi di innovazione sociale su cui le stesse comunità devono poter contare anche per il futuro. Superare l'emergenza, infatti, ci darà la possibilità di ricostruire l'economia ma anche il tessuto sociale.
Al fine di aiutare i comuni nella loro funzione di promozione sociale e di sostentamento economico diretto dei propri cittadini, la presente proposta di legge delinea una strategia di azione integrata, volta a:

1) consentire agli enti locali di utilizzare, per gli anni 2020 e 2021, le entrate previste dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente (articolo 2, comma 1);

2) istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei comuni, alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (articolo 2, comma 2);

3) definire, attraverso un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le modalità di intervento per il contrasto dell'indigenza, delle difficoltà economiche dei comuni e della povertà sociale (articolo 2, comma 3);

4) introdurre un'agevolazione fiscale, sotto la forma di un credito d'imposta pari al 70 per cento, da riconoscere alle stesse fondazioni per le erogazioni effettuate (articolo 2, comma 4).

L'auspicio che la presente proposta di legge sia approvata con un largo consenso è avvalorato dall'impegno morale che le forze politiche del nostro Paese si assumono nei confronti dell'intera popolazione nei momenti di maggiore bisogno. In considerazione della particolare rilevanza del tema affrontato dalla presente proposta di legge, inoltre, se ne auspica un celere esame.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento della Repubblica e al fine di promuovere iniziative volte a contrastare gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno benessere dei cittadini nelle rispettive comunità locali a seguito dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, la presente legge reca disposizioni per sostenere le azioni degli enti locali destinate a fronteggiare i disagi sociali delle categorie più vulnerabili.
2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, la presente legge prevede, in particolare, la promozione, la tutela e il rilancio delle opere di utilità sociale e di promozione dello sviluppo, nonché di programmi di solidarietà destinati alle attività produttive, commerciali, artigianali, imprenditoriali e professionali, di nuova costituzione o già esistenti, che versano in uno stato di necessità economica a seguito dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei comuni)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alle disposizioni dell'articolo 195 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, per gli anni 2020 e 2021, utilizzare le entrate previste dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del medesimo testo unico, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.
2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei comuni, alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale di aiuto per il territorio, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto corrente di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento per il contrasto dell'indigenza, delle difficoltà economiche dei comuni e della povertà sociale. Con il medesimo protocollo sono, altresì, individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il miglior utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi e sono, inoltre, stabilite le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
4. A decorrere dall'anno 2021, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al comma 2 del presente articolo dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati nel protocollo d'intesa di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate da ciascuna fondazione, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta può essere ceduto dalle fondazioni, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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