PDL 2597

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2597

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BITONCI

Disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di destinazione di una quota del gettito dell'imposta sul reddito delle società alle regioni

Presentata il 17 luglio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La disciplina del reddito d'impresa imponibile è contenuta in gran parte nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, più volte integrato, corretto, modificato e, infine, riformulato con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80, per sostituire la previgente imposta sul reddito delle persone giuridiche con la nuova imposta sul reddito delle società (IRES), nonché per disciplinare il reddito d'impresa imponibile basandosi sulla disciplina della stessa IRES.
Di particolare rilievo sono state le modifiche delle regole civilistico-contabili sulla redazione del bilancio, in base alle quali i soggetti che adottano i princìpi contabili internazionali, cosiddetti «IAS adopter», (dal 2005), e i soggetti che adottano i princìpi contabili nazionali, cosiddetti «OIC adopter» (dal 2016), determinano il reddito d'impresa imponibile applicando il principio di «derivazione rafforzata»; per contro, solo le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali continuano a valersi del principio di «derivazione semplice» tuttora previsto dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Sul piano operativo, questa situazione ha comportato che, nel corso degli anni, la relazione e la correlazione tra il risultato economico tributario e quello civilistico non sempre siano state adeguatamente attuate e uniformemente interpretate; basti pensare alla cospicua giurisprudenza della Corte di cassazione tendente a introdurre delle limitazioni al rigido principio del «doppio binario».
Tutto ciò comporta la necessità di contemperare, da un lato, l'esigenza che il bilancio di esercizio dia una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e, da un altro lato, che il gettito derivante dall'imposizione societaria non subisca una riduzione a causa di manovre elusive dei contribuenti. Le finalità informative del bilancio di esercizio, però, contrastano con la necessità di avere una base imponibile che non sia il frutto di scelte discrezionali dei soggetti.
A seguito del recepimento della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con i decreti legislativi 18 agosto 2015, n. 136 e n. 139, e delle inevitabili ripercussioni operative sulla determinazione del reddito fiscale ai fini dell'IRES e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), appare quindi opportuno superare i correttivi normativi previsti, quale l'applicazione del «principio di derivazione rafforzata», anche per le imprese che adottano i princìpi contabili nazionali, ma soprattutto appare necessario il superamento del principio del «doppio binario», che caratterizza molti procedimenti tributari e penali, in particolare quando si profila la possibilità di più complesse azioni giudiziarie.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli: il primo articolo prevede l'abrogazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, il quale prevede che il socio determina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e di accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione. Di conseguenza, con l'articolo 2 della presente proposta di legge si prevede, al fine di garantire la semplificazione normativa e l'invarianza di gettito, la sostituzione dell'IRAP con l'IRES, destinando una quota parte di tale imposta, nella misura dell'8,7 per cento, alle regioni. L'articolo 3, infine, reca disposizioni per la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è abrogato.
2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

Art. 2.

1. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, pari all'8,7 per cento, del gettito della stessa imposta è destinata alle regioni. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti all'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili dell'IRES; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, esse possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni dall'IRES, nonché introdurre speciali agevolazioni per quanto concerne la stessa imposta. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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