PDL 2593

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2593

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, CENTEMERO, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, BAZZARO, BIANCHI, BUBISUTTI, CAPITANIO, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUIDESI, IEZZI, LUCCHINI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, ZORDAN

Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati

Presentata il 16 luglio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni, la normativa in materia di compensazioni fiscali ha avuto una cospicua e, a volte, disorganica evoluzione applicativa.
Secondo la vigente legislazione, il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce contributive periodiche. Il modello unificato di pagamento F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati, sia gli importi a debito dovuti; in particolare, ai fini della compensazione, il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello è presentato in ogni caso da chi opera la compensazione e permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e di credito.
La contingente situazione emergenziale creatasi dopo le misure di contenimento della pandemia di COVID-19 ha provocato molte incertezze sul riavvio dell'attività delle imprese. In particolare, tra i settori economico-produttivi che più hanno sofferto il blocco di produzione vi è certamente il comparto dell'edilizia. Basti pensare che, secondo le ultime stime, nel 2020 per il settore dell'edilizia è prevista una perdita di 34 miliardi di euro; inoltre, il periodo successivo all'emergenza si preannuncia di gran lunga peggiore rispetto alla crisi subita dal settore nel 2009.
La presente proposta di legge, quindi, per sostenere l'esigenza di liquidità fortemente sentita dalle nostre imprese e, in particolare, da quelle piccole e medie, ha la finalità consentire l'utilizzo e il trasferimento dei crediti d'imposta (sia derivanti dalle agevolazioni per l'edilizia, sia prodotti dall'applicazione delle altre disposizioni in materia di imposte dirette e indirette) per l'esecuzione di pagamenti tra privati, ossia tra persone fisiche, tra persone giuridiche private e tra soggetti appartenenti alle due categorie. La misura proposta potrebbe rappresentare un importante incentivo e un efficace sostegno per il settore, il cui impiego sarebbe semplificato dalla possibilità di utilizzare per il trasferimento lo stesso modello unificato di pagamento F24. L'intervento normativo si considera necessario e urgente, soprattutto in ragione delle modifiche recentemente apportate alla normativa vigente dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che di fatto ha bloccato le compensazioni da gennaio a dicembre 2019, sottraendo liquidità alle imprese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.

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