XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2578
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 luglio 2020 (v. stampato Senato n. 1087)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
e dal ministro della difesa
(TRENTA)
di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 luglio 2020
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausole finanziarie)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farą fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Traduzione non ufficiale
Traduzione non ufficiale
NOTA. Si riporta l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 46.