PDL 2571

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2571

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, TRANCASSINI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche al codice penale in materia di tutela del patrimonio artistico nazionale

Presentata il 6 luglio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La Costituzione, all'articolo 9, pone in capo alla Repubblica il compito di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», elevando tale difesa a un livello superiore rispetto a quella del diritto all'integrità del patrimonio individuale.
Attualmente la tutela penale dei beni culturali è affidata al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 10, comma 1, li definisce «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico», e al codice penale.
In particolare, nel codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono previste tre distinte tipologie di reati. Si tratta, in primo luogo, di quelli relativi ai beni culturali, codificati negli articoli da 169 a 172 e relativi alle contravvenzioni per la realizzazione di opere illecite su beni culturali, per l'uso illecito dei beni culturali, per la collocazione e la rimozione illecita degli stessi beni e per l'inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta.
Negli articoli da 173 a 176, invece, trovano spazio i reati concernenti il patrimonio culturale nazionale, una serie di delitti e contravvenzioni che mirano a impedire il depauperamento di tale patrimonio. In particolare, quanto ai delitti, il codice prevede quelli relativi alla violazione delle norme in materia di alienazione ed esportazione delle opere culturali, nonché all'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato; quanto alle contravvenzioni, invece, è prevista la violazione delle disposizioni in materia di ricerche archeologiche. Infine, l'articolo 178 del codice, al fine di tutelare la genuinità dell'opera d'arte, introduce il reato di contraffazione, punito con la reclusione e con la multa.
Nel codice penale non sono numerose le disposizioni che possono essere specificamente ricondotte alla tutela dei beni culturali; esse hanno natura delittuosa, come nel caso dei delitti di danneggiamento, di cui all'articolo 635, e di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 639, e natura contravvenzionale, come nel caso del reato di danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, di cui all'articolo 733, e del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, di cui all'articolo 734.
Nonostante questo complesso di disposizioni sono ancora migliaia i beni culturali che ogni anno subiscono danneggiamenti o sono sottratti allo Stato e questo impone la modifica del quadro sanzionatorio penale, dimostratosi sin qui inadeguato a garantire una tutela efficace del patrimonio artistico, come immaginata dalla Carta costituzionale.
La presente proposta di legge interviene, quindi, per modificare gli articoli 635, 639 e 733 del codice penale e introdurre l'articolo 635-sexies del medesimo codice con la finalità di inasprire le sanzioni contro chi deturpa, vandalizza o distrugge immobili o beni riconosciuti di valore artistico-culturale, ovunque siano collocati.
Queste modifiche si rendono necessarie in quanto il codice penale prevede pene, per chi si macchia di tali reati, troppo esigue rispetto al danno che la distruzione di un'opera o di un immobile riconosciuto di valore storico o artistico arreca al patrimonio materiale e immateriale dello Stato.
Le stesse modifiche si dimostrano, altresì, urgenti perché è notizia di questi giorni che alcune opere d'arte di valore inestimabile sono state oggetto di vandalizzazione – come ad esempio la statua di Indro Montanelli a Milano o quella di Vittorio Emanuele II a Torino – durante manifestazioni più o meno autorizzate e perché numerose discussioni sulla stampa e sui social sono volte a propagandare l'eliminazione coatta di una parte del patrimonio storico-culturale italiano che, invece, è parte della ricchezza materiale e immateriale dell'Italia e quindi deve essere tutelato anche inasprendo le sanzioni previste dal codice penale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge è volto a introdurre una fattispecie autonoma di reato volta a punire «chiunque deteriora, disperde, parzialmente distrugge o comunque in qualsiasi modo danneggia cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate»; a tale fine si modifica il secondo comma dell'articolo 635 del codice penale e, contestualmente, si inserisce un nuovo articolo 635-sexies. Il nuovo reato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro e, nel caso in cui il bene risulti «irrecuperabile o fortemente depauperato del suo originario interesse artistico o storico», la reclusione è da tre a otto anni e la multa da 30.000 a 100.000 euro. In questo caso, il minimo edittale di tre anni, che potrebbe apparire elevato, è giustificato, oltre che dalla particolare gravità del fatto, dalla circostanza che eventuali riti alternativi potrebbero, di fatto, comportare una notevole riduzione della pena. Infine, si modifica l'articolo 733 del codice penale, aumentando la pena per il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, da uno a due anni con riferimento all'arresto e da 2.065 a 15.000 euro con riferimento all'ammenda. L'aumento molto elevato della pena pecuniaria trova la sua ragione nella circostanza che, essendo il reato oblabile ai sensi dell'articolo 162-bis dello stesso codice penale, è importante prevedere una pena pecuniaria elevata, poiché la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione presuppone che sia pagata dal contravventore una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 635, secondo comma, numero 1, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 635-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 635-sexies. – (Danneggiamento di cose di interesse storico o artistico) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque deteriora, disperde, parzialmente distrugge o comunque in qualsiasi modo danneggia cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.
Qualora, a causa dei fatti di cui al primo comma, il bene risulti irrecuperabile o fortemente depauperato del suo originario interesse storico o artistico, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 100.000»;

c) all'articolo 639, primo comma, le parole: «dei casi preveduti dall'articolo 635» sono sostituite dalle seguenti: «dei casi preveduti dagli articoli 635 e 635-sexies»;

d) all'articolo 733, primo comma, le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda non inferiore a euro 15.000».

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