PDL 2570

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2570

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, BILLI, COMENCINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, GRIMOLDI, PICCHI, RIBOLLA, ZOFFILI

Istituzione della Commissione parlamentare per la protezione e la valorizzazione geoeconomica dell'emigrazione italiana nel mondo

Presentata il 6 luglio 2020

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Onorevoli Colleghi! — La comunità dei cittadini italiani residenti all'estero è parte della nostra nazione e l'attività da essa svolta nei diversi luoghi del mondo contribuisce al progresso economico e sociale della Repubblica. Partendo da queste premesse, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per la protezione e la valorizzazione geoeconomica dell'emigrazione italiana nel mondo, con compiti di indirizzo e di controllo per quanto concerne le iniziative in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuovere la loro partecipazione al perseguimento del progresso economico e degli interessi nazionali della Repubblica.
Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è incaricata di verificare l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione ai danni dei cittadini italiani residenti all'estero e di raccomandare misure da adottare ai fini della difesa dei loro diritti, nonché di individuare le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e sociali esistenti tra i nostri emigrati, le imprese italiane operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano.
L'articolo 3 individua le funzioni attribuite alla Commissione, mentre l'articolo 4 ne determina la composizione, stabilendo che essa sia costituita da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare il rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere. Ai sensi del medesimo articolo 4, il presidente della Commissione è nominato, al di fuori dei componenti della Commissione, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mentre è rimesso alla stessa Commissione il compito di eleggere, al proprio interno, due vicepresidenti e due segretari.
L'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento della Commissione, prevedendo che essa adotti un proprio regolamento interno e che possa organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, nonché effettuare audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualsiasi altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione. Si prevede, altresì, che tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la Commissione possa chiedere la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione degli italiani residenti all'estero da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane presso Stati esteri e organizzazioni internazionali. Si dispone, inoltre, che il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmetta annualmente alla Commissione una relazione sulla situazione delle comunità italiane all'estero e si dà facoltà alla Commissione di chiedere informazioni e di ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani residenti all'estero. Infine, l'articolo 5 prevede che la Commissione presenti annualmente alle Camere una relazione sulle risultanze della propria attività e possa trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo nelle materie attribuite alla sua competenza.
Di norma, le riunioni della Commissione sono pubbliche, ma, ai sensi dell'articolo 6, la Commissione può anche deliberare di riunirsi in seduta segreta. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione ha, altresì, ai sensi dell'articolo 7, la facoltà di svolgere missioni in Stati esteri, avvalendosi a tale fine della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti. L'articolo 8, infine, stabilisce in 200.000 euro il limite massimo annuo delle spese di funzionamento della Commissione, precisando che esse sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Attesa l'elevata valenza morale ed economica degli interessi che si intende tutelare con la presente proposta di legge, se ne raccomanda la sollecita approvazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare per la protezione e la valorizzazione geoeconomica dell'emigrazione italiana nel mondo)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la protezione e la valorizzazione geoeconomica dell'emigrazione italiana nel mondo, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulle iniziative in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuovere la loro partecipazione al perseguimento del progresso economico e degli interessi nazionali della Repubblica.

Art. 2.
(Finalità della Commissione)

1. La Commissione verifica l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione ai danni dei cittadini italiani residenti all'estero e indica gli interventi per la tutela dei loro diritti.
2. La Commissione individua, altresì, le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e sociali esistenti tra gli italiani residenti all'estero, le imprese italiane operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano.

Art. 3.
(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione:

a) valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici degli italiani residenti all'estero;

b) adotta iniziative per favorire l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, proponendo indirizzi per il coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati che operano in tale settore, svolgendo periodiche azioni di monitoraggio sulla situazione esistente nelle aree del mondo nelle quali si manifesti un interesse per la lingua e la cultura italiane e favorendo l'integrazione delle discipline attinenti alla lingua e alla cultura italiane nei sistemi scolastici e universitari degli Stati esteri;

c) propone iniziative per il potenziamento della presenza dei media di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche, e vigila sull'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata agli italiani residenti all'estero, al fine di mantenere il loro rapporto con la terra di origine e con le sue realtà economico-industriali;

d) promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana nonché la realizzazione di una banca di dati, da utilizzare anche per favorire forme associative tra le imprese;

e) favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo, verificando la coerenza e il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese e indicando misure e provvedimenti che ritenga utili per mantenere e migliorare le relazioni economiche e sociali esistenti tra gli italiani residenti all'estero, le imprese italiane operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano;

f) indica le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Art. 4.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare il rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per le sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni, di morte o di cessazione dal mandato parlamentare dei componenti.
3. Il presidente della Commissione è nominato, al di fuori dei componenti di essa, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
4. La Commissione elegge al suo interno, con voto limitato, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 5.
(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, per le materie e gli oggetti indicati negli articoli 2 e 3.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualsiasi altro soggetto che si occupa delle questioni attinenti all'emigrazione. La Commissione, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione degli italiani residenti all'estero da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane presso Stati esteri e organizzazioni internazionali. Il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero. La Commissione può chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero.
4. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.
5. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo nelle materie attribuite alla sua competenza.

Art. 6.
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 7.
(Missioni all'estero)

1. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, può effettuare, avvalendosi della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missioni negli Stati esteri qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 200.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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