PDL 2569

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2569

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, MOLINARI, TONELLI, FANTUZ, TOCCALINI, BONIARDI, PICCOLO, PRETTO, ZICCHIERI, CASTIELLO, PAOLINI, ANDREUZZA, BASINI, BAZZARO, BISA, BITONCI, CAPITANIO, CAVANDOLI, COVOLO, DI MURO, DURIGON, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, PATELLI, POTENTI, RACCHELLA, SUTTO, TOMASI, VALBUSA, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

Presentata il 2 luglio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il 4 novembre 1918 la vittoria del nostro Paese nella Prima guerra mondiale coronò il sogno risorgimentale di unire in uno Stato libero e indipendente gli italiani.
Il successo giunse al termine di una prova tremenda, che costò al nostro Paese, alle sue famiglie e alla sua gioventù un altissimo tributo di sangue: furono infatti oltre 650.000 gli uomini che non tornarono e più di un milione i feriti, alcuni dei quali con mutilazioni che avrebbero cambiato per sempre le loro esistenze.
I numerosi cimiteri militari presenti nelle regioni del nord-est attestano ancor oggi l'asprezza della lotta, condotta dai nostri militari in condizioni climatiche e ambientali spesso estreme, e sono un perenne monito ad adoperarsi per la causa della pace.
Al successo del nostro Paese contribuì in modo decisivo anche la mobilitazione industriale, che portò a una fase di crescita economico-sociale spesso ignorata dalle nuove generazioni a causa della sua interruzione dopo l'avvento al potere del fascismo.
A dispetto dell'evidente grande importanza storica e morale della ricorrenza del 4 novembre, tuttavia, dal 1977 la sua celebrazione è stata spostata alla prima domenica successiva a tale data, una decisione che fu imposta anche dal peculiare clima culturale dell'epoca.
Le circostanze odierne sono però sensibilmente diverse e da più parti è stata avanzata la proposta di cambiare la scelta fatta quarantatré anni fa, ripristinando la festa nazionale del 4 novembre, per commemorare i nostri caduti di tutte le guerre.
Si tratta di restituire il suo valore a uno dei momenti più importanti della nostra storia. È stato da poco ricordato il centenario della conclusione dell'immane conflitto di cui la vicenda italiana del 1915-1918 fu parte. Questo patrimonio di memorie appena rinverdite e rimeditate non deve essere perduto, ma deve essere valorizzato ogni anno, con un momento di riflessione che esige maggiore solennità.
Suggerisce di ristabilire questa importante festività civile anche la considerazione dei sacrifici che altri italiani in divisa sono oggi chiamati a sostenere nel contesto di difficili missioni interne e internazionali, affrontando nemici insidiosi come la pandemia da COVID-19 o combattendo contro avversari più tradizionali, talvolta pagando anche con la vita e con devastanti mutilazioni la propria dedizione al dovere e la fedeltà al giuramento prestato.
Sono attualmente impegnati fuori dai confini del nostro Paese più di 8.000 militari, tra uomini e donne, che salgono a oltre 20.000 all'anno se si tiene conto degli avvicendamenti nei teatri operativi. Essi stanno servendo la Repubblica in terre lontane e instabili, come l'Afghanistan, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Sahel, le acque del Golfo di Aden e di quello di Guinea, infestate dalla pirateria.
A questi uomini e donne di ieri, di oggi e di domani vanno il rispetto e la gratitudine dell'intero Paese. È dall'esigenza di onorarli che nasce la presente proposta di legge, il cui obiettivo è il ripristino della festività nazionale del 4 novembre.
Atteso l'elevato valore etico e politico del provvedimento, se ne raccomanda la rapida approvazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2020, la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno, che è ripristinato come giorno festivo ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

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