PDL 2561-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2    
                    Articolo 3                       Articolo 2  
                    Articolo 4                       Articolo 3  
                    Articolo 5                       Articolo 4  
                    Articolo 6                       Articolo 5  
                      Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                      Articolo 9  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2561-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le pari opportunità e la famiglia
( BONETTI )

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
( CATALFO )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GUALTIERI )

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Presentato il 25 giugno 2020

(Relatore: DE FILIPPO )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 15 luglio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2561. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2561 e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni: in particolare, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fa riferimento al «secondo percettore di reddito», fattispecie non prevista dal nostro ordinamento fiscale; la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 indica come principio direttivo della delega la previsione di detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari mentre il successivo articolo 8, comma 1, lettera b), numero 3) prevede la modifica o l'abolizione dell'analoga detrazione già presente nel Testo unico sulle imposte dei redditi (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); l'articolo 8, comma 1, lettera a) utilizza a fini di copertura anche le risorse derivanti dalla «modificazione o abrogazione» di alcune misure legislative; al riguardo appare necessaria una maggiore determinazione della portata normativa della disposizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

le disposizioni dell'articolo 2 appaiono già confluite nella legge n. 46 del 2021 in materia di assegno unico per i figli; si pone pertanto l'esigenza di un coordinamento; la medesima esigenza si pone con riferimento alla clausola di copertura finanziaria poiché sia il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 1, sia la legge n. 56 del 2021, all'articolo 3, comma 1, utilizzano a copertura le risorse stanziate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), in entrambi i casi nei limiti di tale autorizzazione di spesa;

il comma 1 dell'articolo 7 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a una riformulazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, al coordinamento degli articoli 2 e 8 con la legge n. 46 del 2021.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) e dell'articolo 6, comma 2, lettera b);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di aggiungere, all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Senato della Repubblica» le seguenti: «entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega» e, conseguentemente, di sopprimere il secondo periodo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione;

evidenziato come il provvedimento in esame contenga disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la finalità complessiva del provvedimento in esame appaia riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

rilevato altresì, quanto alle singole materie oggetto della potestà di delega, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «sistema tributario», per quanto attiene alle forme di incentivazione fiscale, e «ordinamento civile», per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali e del rapporto di lavoro, attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e come le misure di sostegno all'educazione dei figli possano essere considerate attuazione del diritto all'istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione;

rilevato inoltre come assuma rilievo la materia delle politiche sociali, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato come, a fronte di un intreccio di competenze quale quello di cui al provvedimento in esame, la giurisprudenza costituzionale richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali e, in particolare (si richiama, ad esempio, la sentenza n. 7 del 2016), appaia orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente;

sottolineato come l'articolo 7 preveda l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3 in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli e come analoga previsione non sia recata dagli articoli 5, 6 e 6-bis,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – quale ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari).

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente;

rammentato che il provvedimento reca deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

evidenziato, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, che – sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi individuati ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dagli articoli 3, 5 e 6 – è prevista l'adozione di misure di carattere fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

valutate positivamente, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), in tema di incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito, anche mediante strumenti fiscali che possano favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

osservato come in tal senso si sia già espressa la Commissione Finanze nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021, che propone di valutare l'introduzione di specifici incentivi in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, quali l'applicazione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico;

rilevato come all'articolo 3, comma 2, lettera e) e all'articolo 6, comma 2, lettere b) ed e) occorrerebbe utilizzare il termine «potenziare» anziché «prevedere», in quanto il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi già disciplina specifiche detrazioni per le spese di frequenza alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR), per le spese per la frequenza di corsi di studi universitari (articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR), nonché per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR);

visti i contenuti delle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di denaro (articolo 3, comma 2, lettere c) ed f), articolo 5, comma 2, lettera b), ed articolo 6, comma 2, lettera a)) e ritenuto opportuno precisare – al fine di fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla qualificazione reddituale delle predette somme e al loro conseguente eventuale assoggettamento a tassazione – che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera o), che inseriscono tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici; ritenuto al riguardo opportuno specificare che tale formazione è destinata in particolare alle giovani imprenditrici, nella fase di avvio dell'attività;

preso atto inoltre delle misure di agevolazione fiscale disposte dall'articolo 6, comma 2, lettera c), per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

valutata positivamente l'estensione di tali misure agevolative anche ai giovani, singoli, al fine di favorire quanto più possibile l'autonomia abitativa delle giovani generazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f);

considerato infine che il provvedimento in esame prevede numerose nuove agevolazioni fiscali ed auspicato che a tali interventi normativi possa essere data attuazione in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Commissione Finanze nel citato Documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, ovvero garantendo la razionalizzazione del sistema delle spese fiscali, anche a tal fine favorendo il passaggio, completo o parziale, del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità – con riferimento alle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di una somma di denaro (articolo 3, comma 2, lettere c) ed f), articolo 5, comma 2, lettera b), ed articolo 6, comma 2, lettera a)) – di precisare che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 2, lettera o), nel senso di specificare che la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria è rivolta alle giovani imprenditrici.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

rilevato che, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 (riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli), quello di cui alla lettera c) del comma 2 chiama il Governo a «prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali gli asili familiari o servizi analoghi»;

considerato che per le scuole dell'infanzia non sono previsti dalla normativa vigente requisiti di accreditamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si invita la XII Commissione ad adottare iniziative volte all'introduzione di norme per incentivare la domanda di connettività delle famiglie e dare piena attuazione al Piano nazionale scuola digitale;

b) all'articolo 3, comma 2, lettera c), la Commissione di merito valuti se l'inciso «secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente» non debba essere collocato dopo le parole: «del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come modificato dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

valutato favorevolmente l'articolo 4 che reca ulteriori princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevedendo misure che favoriscano l'estensione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità nonché della disciplina del congedo di paternità e di maternità, rispettivamente, al comma 2, lettera f) e comma 3, lettera g);

considerato che l'articolo 5, comma 2, reca ulteriori princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in materia di riordino e di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro prevedendo, tra l'altro: l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile (lettera e)); la definizione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo carnet di buoni orari (lettera f)); l'adozione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate (lettera g)); che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni (lettera h)); la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese (lettera o));

valutato altresì con favore l'articolo 6 che reca ulteriori princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in materia di riordino e di rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani prevedendo, al comma 2, lettera h), agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

osservato che il provvedimento si inserisce nel quadro di una serie di iniziative legislative finalizzate a sostenere la funzione sociale delle famiglie e la genitorialità, con misure che incidono anche su ambiti materiali di competenza di questa Commissione;

rilevato che l'articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli e che uno specifico principio di delega prevede il riconoscimento di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

considerato che l'articolo 4 reca la delega al Governo per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, recependo, in sostanza, la disciplina della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;

visto che l'articolo 5 delega il Governo a provvedere al riordino e al rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

osservato che l'articolo 5, comma 2, lettera f), stabilisce che, nell'attuazione di tale ultima delega, siano introdotti strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo appositi carnet di buoni orari con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, con una previsione che, nell'attuale formulazione, sembra avere carattere generale e applicarsi a tutte le forme di lavoro accessorio;

preso atto che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata all'introduzione di misure per il sostegno delle famiglie nella formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani;

tenuto conto che alla copertura degli effetti finanziari del provvedimento si provvede, ai sensi dell'articolo 8, a valere sulle risorse già stanziate e attualmente destinate a una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione delle deleghe, si intende abolire o modificare;

osservato che la norma di copertura coincide parzialmente con quella prevista dall'articolo 3 della legge 1° aprile 2021, n. 46, che reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che, in caso di insufficienza delle risorse, il medesimo articolo 8 prevede che i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie;

rilevato che, al fine di assicurare la più ampia attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti negli articoli 3, 4, 5 e 6, è necessario che, nel provvedimento in esame o in successivi provvedimenti legislativi adottati precedentemente o contestualmente ai relativi decreti legislativi, siano stanziate adeguate risorse finanziarie da destinare alla occorrente copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561 recante Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

il provvedimento trasmesso per il parere alla Commissione, che si propone una complessiva riforma delle misure di sostegno della famiglia, appare in primo luogo riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione); assumono anche rilievo le competenze esclusive statali in materia di sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), in forza delle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, e in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l)), in forza delle norme in materia di congedi parentali di cui all'articolo 4; la materia risulta infine inestricabilmente intrecciata con la competenza residuale regionale concernente le politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente;

l'articolo 7 prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli; appare però opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, anche con riferimento alle deleghe conferite dagli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 5, 6 e 6-bis.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Deleghe al Governo: oggetto e princìpi e criteri direttivi generali)

Art. 1.
(Deleghe al Governo: oggetto e princìpi e criteri direttivi generali)

1. La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

1. La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

2. Identico:

a) assicurare l'applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;

a) identica;

b) promuovere la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e a incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;

b) promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

c) affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;

c) identica;

d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi;

d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare;

e) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8.

f) identica;

g) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico )

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico.

Soppresso

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) l'assegno è ispirato al principio universalistico e costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8;

b) l'importo e la natura dell'assegno universale sono modulati sulla base dell'ISEE;

c) l'assegno universale è attribuito mensilmente mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta;

d) l'assegno universale è attribuito per ciascun figlio, fino al limite di età determinato dal decreto legislativo di cui al comma 1, che può prevederne la progressiva elevazione, comunque non oltre il diciottesimo anno, salvo quanto disposto alla lettera l) del presente comma;

e) per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno universale è maggiorato del 20 per cento;

f) l'assegno universale è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

g) l'assegno universale non concorre a formare il reddito complessivo;

h) l'assegno universale non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

i) l'importo dell'assegno universale è determinato tenendo conto dell'età dei figli a carico;

l) per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'importo dell'assegno universale è incrementato e l'assegno è attribuito fino a limiti di età superiori a quelli determinati ai sensi della lettera d) del presente comma.

Art. 3.
(Delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli)

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, uno o più decreti legislativi per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, dei figli;

a) razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione dei figli;

b) garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione e il sostegno dei servizi socio-educativi per l'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli;

b) garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, nonché misure di contrasto della povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;

c) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;

c) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi;

d) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;

e) prevedere benefìci fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

d) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli affetti da patologie fisiche e non fisiche, comprese la diagnosi e la cura di disturbi specifici dell'apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

f) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

e) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte e di musica;

g) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;

f) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

h) razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera i), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

vedi lettera g)

i) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico e universale, di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefìci da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;

g) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e di beni e servizi informatici per i figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici;

l) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico;

h) prevedere agevolazioni in favore delle famiglie per forme di sostegno aggiuntivo collegate alla contrattazione di secondo livello;

m) prevedere specifici benefìci fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

i) prevedere che i benefìci e le prestazioni di cui al presente comma siano corrisposti nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

n) identica;

o) prevedere che le disposizioni delle lettere da a) ad e) e da g) a m) siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali e di paternità)

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio;

a) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;

b) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;

c ) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;

d) prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;

c) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio;

e) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;

d) prevedere misure che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi.

f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio, di durata non inferiore a dieci giorni lavorativi, per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio;

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quella stabilita dalla legislazione vigente, prevedendone l'aumento progressivo fino a novanta giorni lavorativi;

b) prevedere l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità fino alla sua copertura totale da parte dello Stato;

b) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;

c) identica;

c) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;

d) identica;

d) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) identica;

e) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato.

f) identica;

g) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

4. I benefìci di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

4. Identico.

Art. 5.
(Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)

Art. 4.
(Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) prevedere una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare;

a) prevedere un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all'assistenza di familiari, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare e della presenza di figli minorenni e di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare;

b) prevedere la possibilità di corrispondere l'agevolazione di cui alla lettera a) anche sotto forma di incentivo diretto, mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata;

b) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli;

c) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

d) prevedere un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;

c) introdurre incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;

e) identica;

f) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, e il cui valore nominale è fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali;

g) prevedere forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate;

d) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;

h) identica;

i) prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

l) prevedere specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, nelle quali il divario occupazionale tra i sessi è maggiore;

e) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.

m) identica;

n) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;

o) promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

3. I benefìci di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

3. Identico.

Art. 6.
(Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani)

Art. 5.
(Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo universitari per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;

a) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma di un bonus direttamente spendibile, per l'acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;

b) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari;

b) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;

c) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda.

c) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

d) prevedere agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per le persone con disabilità, senza limiti di età;

e) prevedere detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, comprese le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori;

f) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa, tenuto conto della somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;

g) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico;

h) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

3. I benefìci di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

3. Identico.

Art. 6.
(Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare;

b) favorire una diffusione capillare di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare, prevedendo, altresì, le modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

Art. 7.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

Art. 7.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

2. Identico.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse derivanti:

Identico.

a) dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

5) Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali per minori a carico, previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e assegni previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

3) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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