PDL 255

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo II
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo III
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 255

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUIDESI, GIORGETTI, FEDRIGA, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MATURI, MOLINARI, MOLTENI, RIBOLLA, TOMBOLATO

Disposizioni concernenti le funzioni degli enti locali in materia di pubblica sicurezza, l'organizzazione dei corpi di polizia locale e il coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Quello che si propone è un ambizioso intervento normativo, il cui obiettivo fondamentale è di potenziare, nel pieno rispetto degli equilibri delineati dalla Costituzione, la strumentazione a disposizione delle autonomie locali per contribuire al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza sul territorio, rendendo contestualmente più efficace e puntuale l'azione di prevenzione e di repressione del crimine, il tutto a costi relativamente modesti. Dall'attuazione del provvedimento deriverebbe infatti un limitato aggravio degli oneri a carico del bilancio dello Stato, in ogni caso sensibilmente inferiore a quello che occorrerebbe sostenere se si cercasse di espandere il sistema di sicurezza pubblica rafforzando soltanto le Forze di polizia dello Stato.
La proposta di legge consta di 24 articoli raggruppati in tre capi.
Il capo I contiene le disposizioni dedicate alla struttura del sistema locale di pubblica sicurezza e sicurezza urbana di cui si prospetta la creazione e comprende i primi nove articoli del provvedimento.
Il primo delinea gli obiettivi della legge. Il secondo definisce i concetti basilari di «pubblica sicurezza», «ordine pubblico», «polizia amministrativa» e «sicurezza urbana». Gli articoli 3 e 4 elencano quindi attribuzioni e prerogative del sindaco in materia di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, razionalizzando l'esperienza maturata nel nostro ordinamento nel corso di questo scorcio iniziale del XXI secolo. L'articolo 5 specifica i poteri spettanti ai comuni in materia di localizzazione di esercizi pubblici e commerciali, con particolare attenzione ai cosiddetti call center, nonché sotto il profilo della disciplina della loro attività riguardo ai criteri da rispettare sotto il profilo igienico-sanitario e sotto quello degli orari. L'articolo 6 prevede la possibilità che le regioni incentivino forme di esercizio associato di funzioni nel settore della sicurezza da parte di più comuni, istituendo un fondo dotato di 4 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2018. L'articolo 7 specifica le competenze spettanti alle province nella sfera della sicurezza, che sono di natura sia primaria, sia residuale, autonoma e ausiliaria. L'articolo 8 trasforma in norme l'esperienza delle politiche integrate per la pubblica sicurezza, prevedendo importanti forme di collaborazione tra le polizie locali provinciali e municipali e le Forze di polizia dello Stato. È contemplata anche l'accessibilità alle principali e più sensibili banche dati gestite dal Ministero dell'interno: quelle facenti parte del Sistema di indagine (SDI), del Sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS) e dello schedario Schengen. La loro attuale chiusura è in effetti sorgente costante di frustrazioni e recriminazioni per il personale delle polizie locali, che spesso si vede sfuggire per mera ignoranza clandestini e pregiudicati fermati nel corso delle proprie attività istituzionali. L'articolo 9, infine, istituisce la conferenza regionale per l'attuazione di politiche integrate per la pubblica sicurezza, con funzioni peraltro meramente consultive e propositive.
Il capo II, che si estende dall'articolo 10 al 21, è invece dedicato all'organizzazione e alle funzioni specifiche dei corpi di polizia locale e si apre con l'elenco delle competenze affidate alle polizie provinciali e municipali.
L'articolo 11 dettaglia le qualifiche spettanti in particolare al personale delle polizie locali municipali, ai cui agenti e ufficiali si attribuiscono rispettivamente gli status di agente e ufficiale di pubblica sicurezza, oltre al diritto di portare armi, in servizio e fuori dal servizio, senza limitazioni territoriali. L'articolo 12 stabilisce una più ampia equiparazione delle polizie locali alle Forze di polizia dello Stato. Il successivo articolo 13 dispone alcune novelle all'articolo 57 del codice di procedura penale, allo scopo di adattarlo alla realtà dell'equiparazione funzionale e di status descritta. L'articolo 14 contiene norme ulteriori sul personale delle polizie locali, attribuendo alle regioni il compito di concorrere alla loro determinazione con leggi e regolamenti, per omogeneizzarle sul territorio di competenza. Sono inoltre istituiti i cinque ruoli del comandanti, dei funzionari, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti. L'articolo 15 introduce il principio dell'equiparazione nel trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al personale delle polizie locali e a quello delle Forze di polizia statali, inclusa l'indennità di pubblica sicurezza. L'articolo 16 contempla la possibilità di distacchi temporanei di personale appartenente alle Forze di polizia dello Stato in favore delle polizie locali, a richiesta degli interessati e senza pregiudizio nella progressione della carriera di coloro che ne usufruiscono. L'articolo 17 novella la legge 7 marzo 1986, n. 65, per adeguarla alle nuove disposizioni prospettate per l'armamento in dotazione al personale delle polizie locali, così come fa l'articolo 18 in relazione alla legge 1° aprile 1981, n. 121. L'articolo 18 affida alle regioni il compito di curare la formazione e l'aggiornamento del personale delle polizie locali, istituendo apposite scuole permanenti. Gli articoli 20 e 21 contengono norme comportamentali e disciplinari, regolando altresì i criteri da seguire nell'adozione degli emblemi di riconoscimento destinati al personale e ai suoi mezzi. Si ammette altresì la sponsorizzazione a titolo oneroso di autoveicoli e motoveicoli in uso alle polizie locali.
Il capo III, infine, raccoglie altre disposizioni residuali in materia di pubblica sicurezza e sicurezza urbana. L'articolo 22 è dedicato alla disciplina delle «ronde», di cui viene evidenziata la valenza ausiliaria di riserva a disposizione del sindaco, riducendone i compiti alla mera segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o alle forze di polizia locali di eventi ritenuti suscettibili di danneggiare la sicurezza urbana o situazioni di pericoloso disagio sociale. L'articolo 23 contiene disposizioni sui sistemi di videosorveglianza. L'articolo 24 impone infine a province e comuni di procedere alla mappatura delle attività criminose che interessano i propri territori di competenza.
Attesa la grande valenza sociale del provvedimento e la necessità di aprire un dibattito più approfondito sulla questione del mantenimento e ripristino dell'ordine pubblico sul territorio, se ne auspica la rapida approvazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SISTEMA LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA E SICUREZZA URBANA

Art. 1.
(Oggetto e obiettivi).

1. La presente legge detta disposizioni per il conferimento e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ordine pubblico e sicurezza da parte delle autonomie locali.
2. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 117, secondo comma, lettere h), d) e p), della Costituzione, non rientra nell'ambito di cui al comma 1 quanto attiene:

a) alla polizia amministrativa locale;

b) alla difesa nazionale e alla sicurezza dello Stato;

c) alla normativa concernente la disciplina applicabile ad armi, munizioni ed esplosivi;

d) alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

3. Nell'ambito di cui al comma 1, la presente legge promuove il coordinamento degli interventi statali, regionali e locali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e della comunità.
4. Ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nella materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
5. La presente legge detta altresì disposizioni per le forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Si definisce pubblica sicurezza il complesso degli interventi e delle azioni preordinati alla tutela della collettività, intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e garanzia dell'incolumità pubblica, attraverso la tutela dei beni e degli interessi primari sui quali si regge l'ordinata convivenza civile. Le funzioni di pubblica sicurezza comprendono le misure repressive e preventive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e si riferiscono alle attività volte alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico.
2. Si definisce ordine pubblico il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata convivenza dei consociati nelle rispettive comunità.
3. Si definisce polizia amministrativa il complesso delle attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni e pregiudizi che possono essere arrecati da persone o da cose nello svolgimento di attività di competenza regionale o locale.
4. Si definisce sicurezza urbana il complesso degli interventi e delle azioni finalizzati a promuovere un ordinato svolgimento della vita civile nei contesti ove si svolge la convivenza sociale, preservando, garantendo e promuovendo la qualità della vita nelle comunità, nonché migliorando le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 3.
(Funzioni comunali in materia di pubblica sicurezza).

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo della comunità municipale, sovrintende all'esercizio delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria previste dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal presente articolo.
2. All'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «e la sicurezza urbana» sono soppresse;

b) al comma 4-bis, le parole da: «quelle concernenti la sicurezza urbana» fino alla fine del comma, sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: «o per motivi di sicurezza urbana» sono soppresse.

Art. 4.
(Funzioni comunali in materia di sicurezza urbana).

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, il sindaco, in qualità di vertice dell'amministrazione locale, interviene per prevenire e per contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico o privato ovvero che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati ovvero che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

2. Negli ambiti di intervento di cui al comma 1, spetta al sindaco:

a) adottare, con atto motivato, ordinanze, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, dandone successivamente comunicazione al questore;

b) provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, se l'ordinanza di cui alla lettera a) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;

c) sovrintendere alla vigilanza sulle funzioni e sulle attività incidenti sugli ambiti d'intervento di cui al comma 1;

d) disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie ad essi relativi;

e) promuovere l'adozione, ai sensi dell'articolo 5, di atti di programmazione territoriale per evitare che dalla localizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici possano derivare rischi alla sicurezza urbana.

Art. 5.
(Programmazione degli ambiti territoriali a tutela della sicurezza urbana).

1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari relativi ai locali e alle superfici, alla definizione degli orari e delle modalità di esercizio, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni attraverso i loro strumenti urbanistici.
3. Nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, né la rilocalizzazione di centri preesistenti.
4. I comuni adottano le disposizioni a carattere transitorio volte ad adeguare i centri di telefonia in sede fissa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge alla nuova disciplina urbanistica di cui al comma 1.

Art. 6.
(Esercizio in forma associata delle funzioni comunali).

1. All'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge si applica l'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Al fine di consentire l'adozione, da parte delle regioni, di forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni in materia di pubblica sicurezza, è istituito un apposito fondo statale, la cui dotazione annuale, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, è ripartita con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 7.
(Competenze delle province in materia di polizia locale).

1. Le province esercitano poteri di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei corpi di polizia provinciale nelle materie di cui al comma 2.
2. La polizia provinciale esercita funzioni:

a) primarie, in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province, nonché nelle materie delegate dalle regioni ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) residuali, nelle materie non espressamente attribuite alle province, ma costituenti interventi ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché tutte le competenze generiche quali quelle di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;

c) autonome di polizia giudiziaria o delegate dall'autorità giudiziaria;

d) ausiliarie di pubblica sicurezza;

e) autonome di polizia stradale.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera d), la polizia provinciale contribuisce alla realizzazione dei programmi di sicurezza cui ordinariamente partecipano la polizia locale municipale e le forze di polizia locale, promuovendo in particolare azioni e interventi ai fini del controllo del territorio extraurbano.
4. Le province organizzano in corpi di polizia locale provinciale i servizi ai quali sono conferiti i compiti di cui al presente articolo con le modalità previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della presente legge, riferendo al presidente della provincia tutte le attività già poste a capo del sindaco in ambito comunale.

Art. 8.
(Promozione di politiche integrate per la pubblica sicurezza).

1. Le regioni, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, promuovono la stipulazione di accordi territoriali che, attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la pubblica sicurezza, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati, che prevedano anche la possibilità per il personale delle polizie provinciali e municipali addetto ai servizi di polizia stradale di accedere ai dati conservati nelle banche dati facenti parte del Sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS), nonché allo schedario Schengen;

b) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le forze di polizia locale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

c) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la pubblica sicurezza;

e) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;

f) comunicazione pubblica;

g) mappatura territoriale delle attività criminali e modalità di pubblicazione delle rilevazioni;

h) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate per la pubblica sicurezza.

Art. 9.
(Conferenza regionale per l'attuazione di politiche integrate per la pubblica sicurezza).

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, l'istituzione della conferenza regionale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza, di seguito denominata «conferenza regionale».
2. Partecipano alla conferenza regionale i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province, i rappresentanti delle forze di polizia locali e delle forze di polizia statali ad ordinamento civile o militare operanti sul territorio. La composizione e il funzionamento della conferenza regionale sono disciplinati da ciascuna regione con la legge di cui al comma 1.
3. Alla conferenza regionale sono attribuite funzioni consultive e propositive sugli atti programmatici e normativi di competenza della regione nelle materie di cui alla presente legge. La conferenza regionale opera, altresì, come sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 8.
4. Alle conferenze regionali possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione.

Capo II
NORME IN MATERIA DI FUNZIONI E DI ORGANIZZAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE

Art. 10.
(Funzioni e competenze dei corpi di polizia locale).

1. I corpi di polizia locale provinciale e municipale svolgono attività di vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti concernenti le medesime materie nonché dalle norme vigenti in materia di tributi di competenza degli enti locali.
2. L'attività di controllo della circolazione stradale è di competenza esclusiva delle regioni e degli enti locali e in particolare degli organi di polizia locale nell'ambito dei centri abitati, ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché delle strade provinciali e comunali della rete viaria nazionale.
3. I corpi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale e per ogni fatto costituente reato o illecito amministrativo previsto o punito dalla legge penale o da norme complementari.
4. La corretta ripartizione di competenze e di funzioni di polizia giudiziaria tra gli organi di polizia locale e gli ufficiali e agenti di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è attuata sulla base dei seguenti criteri:

a) la polizia locale svolge funzioni di polizia giudiziaria per i reati e gli illeciti amministrativi appartenenti alla competenza del giudice di pace, ai sensi della legge 24 novembre 1999, n. 468;

b) la polizia locale svolge funzioni di polizia giudiziaria concorrenti con le Forze di polizia dello Stato per i delitti appartenenti alla competenza del tribunale, sia in composizione monocratica che collegiale, ai sensi dell'articolo 6 del codice di procedura penale.

5. Gli appartenenti alla polizia locale partecipano ai nuclei di polizia giudiziaria interforze operanti presso le procure circondariali.
6. I corpi di polizia locale svolgono funzioni di pubblica sicurezza, mediante le attività di prevenzione dei delitti, delle contravvenzioni degli illeciti amministrativi con le procedure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle leggi speciali.

Art. 11.
(Qualifiche del personale appartenente ai corpi di polizia locale).

1. Al personale dei corpi di polizia locale municipale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli di comandante ed ufficiale.
2. Fatto salvo quanto stabilito in materia di obiezione di coscienza dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2000, n. 66, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale dei corpi di polizia locale porta, anche fuori dal servizio, le armi di cui è dotato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e, esclusivamente in servizio, altri mezzi di difesa.
3. Le regioni, con propri regolamenti, provvedono ad allestire poligoni di tiro e a istituire corsi di addestramento all'uso delle armi del personale dei corpi di polizia locale con cadenza periodica, provvedendo altresì alla disponibilità di armerie e al funzionamento di laboratori tecnici per la revisione e per la riparazione delle armi in dotazione.

Art. 12.
(Stato giuridico del personale appartenente ai corpi di polizia locale).

1. Ferme restando le attribuzioni stabilite dalla presente legge, ai corpi di polizia locale provinciale e municipale si applicano le norme vigenti per le Forze di polizia dello Stato; in particolare per quanto riguarda lo stato giuridico di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai ruoli di cui all'articolo 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, si accede unicamente per pubblico concorso le cui modalità e procedure di svolgimento sono stabilite con legge regionale in conformità ai princìpi fissati dalla normativa statale vigente in materia.
3. Al personale proveniente dai ruoli interni dei corpi di polizia locale provinciale e municipale deve essere comunque assicurata, nei posti messi a concorso per i ruoli superiori, una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie per le eventuali vacanze di organico sono definite dalle regioni.
4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale provinciale e municipale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo, contestualmente, a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti.

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

«b-bis) i comandanti, i funzionari, gli ispettori e i sovraintendenti di polizia locale;»;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

Art. 14.
(Personale dei corpi di polizia locale).

1. Le regioni definiscono con proprie leggi e con regolamenti l'organizzazione dei corpi di polizia locale, finalizzata ad armonizzare i princìpi di omogeneità, responsabilità e adeguatezza con i princìpi di autonomia organizzativa e regolamentare. Nei limiti consentiti dalle esigenze ordinamentali e di funzionalità operativa, l'organizzazione dei corpi di polizia locale è altresì finalizzata a realizzare la sinergia fra la subordinazione gerarchica delle relazioni professionali e la partecipazione pluralistica ai processi decisionali.
2. In conformità agli obiettivi stabiliti dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sul conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità territoriali, l'organizzazione della polizia locale assume come fine istituzionale la prossimità con i bisogni della società civile.
3. L'ordinamento della polizia locale si articola nei seguenti ruoli:

a) comandanti;

b) funzionari;

c) ispettori;

d) sovrintendenti;

e) agenti.

Art. 15.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale dei corpi di polizia locale).

1. Al personale dei corpi di polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche individuate sulla base dei ruoli di cui all'articolo 14, comma 3.
2. Al personale dei corpi di polizia locale è altresì corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.
3. Al personale dei corpi di polizia locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello Stato le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
4. In materia previdenziale si applicano al personale dei corpi di polizia locale le medesime norme degli appartenenti alla altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
5. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al personale dei corpi di polizia locale o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati.

Art. 16.
(Mobilità del personale delle Forze di polizia).

1. È consentito, a richiesta degli interessati, il transito temporaneo di personale dalle Forze di polizia statali ad ordinamento civile o militare ai corpi di polizia locale provinciale e municipale. Il personale trasferito temporaneamente ai corpi di polizia locale dalle Forze di polizia statali è collocato da queste ultime in aspettativa non retribuita. Al rientro nella Forza di polizia statale ad ordinamento civile o militare di origine, il periodo trascorso e gli incarichi temporaneamente ricoperti all'interno dei corpi di polizia locale sono computati ai fini della progressione della carriera degli interessati.

Art. 17.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65).

1. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza su tutto il territorio nazionale, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;

2) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis della presente legge»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza).1. L'arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione. Tali armi sono sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il modello, il tipo e il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza.
3. Gli agenti di polizia locale possono comunque essere dotati:

a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;

b) di arma lunga comune da sparo;

c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;

d) del bastone estensibile;

e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale».

Art. 18.
(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121).

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «ai comandanti, ai funzionari ed ispettori di polizia locale,»;

b) al primo comma dell'articolo 16:

1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti: «e la polizia locale».

Art. 19.
(Istruzione e formazione. Diplomi universitari).

1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale, ogni regione istituisce apposite scuole permanenti di polizia locale, dotate di idonee attrezzature didattiche e di personale insegnante altamente qualificato.
2. La struttura organizzativa delle scuole di polizia locale è articolata in accademie per agenti e sovrintendenti e in istituti superiori per ispettori, funzionari e comandanti.
3. Le scuole di polizia locale hanno sede presso il capoluogo della regione, con la previsione di sezioni distaccate presso i capoluoghi della provincia.
4. Le scuole di polizia locale godono di ampia autonomia organizzativa e di programmazione per quanto concerne le attività didattiche. Le prestazioni dei docenti esterni sono regolate nella forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato.
5. Le regioni stipulano apposite convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici, triennali, per conseguire diplomi universitari, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilendo, altresì, la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per gli appartenenti alla polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
6. Le regioni possono stipulare, altresì, accordi e convenzioni con fondazioni private, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale sia costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento presso le scuole di polizia locale.

Art. 20.
(Norme di comportamento. Procedure e sanzioni disciplinari).

1. Nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti gli appartenenti ai corpi di polizia locale non possono assumere comportamenti che ne ledano o, comunque, ne compromettano l'assoluta imparzialità.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare un codice deontologico per il personale della polizia locale, sulla base dei princìpi e delle norme di comportamento stabiliti dagli organi dell'Unione europea e nazionali per figure professionali equiparate.
3. In pendenza di procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di qualunque natura, fatto salvo il caso di misure cautelari. È altresì, vietata l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi impugnatorie si siano definitivamente conclusi.
4. Ai sensi della legge 27 marzo 2001, n. 97, la condanna a una pena inferiore ai tre anni di reclusione o la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, né la sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del successivo procedimento disciplinare.

Art. 21.
(Emblemi e stemmi. Uniformi. Mezzi e veicoli. Sponsorizzazioni).

1. Ogni provincia e comune individua i propri emblemi e referenti grafici che ne contraddistinguono la peculiare identità geografica e istituzionale, storica e culturale, ai fini della creazione delle bandiere e degli stemmi del proprio corpo di polizia locale. Le uniformi del personale della polizia locale, eguali per taglio, colore, forma e accessori in tutto il territorio nazionale, recano appositi segni distintivi consistenti in scudetti metallici, corrispondenti alla provincia o al comune di appartenenza.
2. I motoveicoli e gli autoveicoli in dotazione alla polizia locale provinciale e municipale sono immatricolati gratuitamente a cura degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la denominazione «veicolo in servizio di polizia» e recano targhe, rispettivamente con le sigle «PP» e «PL», eguali per formato, colorazione e caratteri numerici a quelle delle Forze di polizia dello Stato. Sulle fiancate degli autoveicoli sono altresì apposti, con caratteri grafici adeguati, la scritta «polizia locale», l'indicazione del comando territoriale di riferimento, la riproduzione a stampo dell'emblema della regione e il numero telefonico, a tre cifre e valido per tutto il territorio nazionale, del servizio di pronto intervento.
3. È consentita la sponsorizzazione a titolo oneroso dei motoveicoli e degli autoveicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E SICUREZZA URBANA

Art. 22.
(Collaborazione delle associazioni di cittadini non armati).

1. I sindaci, previa intesa con il questore, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del questore, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il questore provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il citato comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

Art. 23.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza).

1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video sorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 24.
(Mappatura territoriale delle attività criminose).

1. Le province e i comuni provvedono a effettuare la mappatura delle attività criminose nei rispettivi territori di competenza, elaborando e pubblicando statistiche relative alla commissione dei reati compiuti nella propria area di giurisdizione, alle località di effettuazione dei reati e all'eventuale cattura dei responsabili di attività criminose, differenziate per fasce di orario diurne e notturne.

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