PDL 2544

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2544

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CATALFO)

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

Presentato il 16 giugno 2020

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, che con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge, si è reso necessario al fine di sostenere ulteriormente il mondo del lavoro in una fase eccezionale conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, dopo essersi prolungata oltre i periodi contemplati dai primi provvedimenti di urgenza adottati, continua a produrre effetti negativi.
Si è dunque manifestata con tutta evidenza la necessità di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attività produttiva, concedendo loro la possibilità di fruire in maniera continuativa degli ulteriori ammortizzatori sociali già previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «decreto rilancio»).
Di seguito è illustrato in dettaglio il contenuto del decreto-legge.
L'articolo 1 detta norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'articolo si compone di tre commi.
Il comma 1 riguarda esclusivamente i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle misure qui contemplate nel periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane; essi pertanto possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computarsi considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi della misura qui prevista, sia in virtù degli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di spesa fissato per la fattispecie. Il medesimo comma dispone un'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa, della quale è incaricato l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con trasmissione dei risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, il medesimo Istituto non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori.
Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che le domande per accedere ai trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga a quanto previsto dal medesimo decreto-legge, siano presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge, qualora tale ultima data risulti posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il presente comma prevede altresì, indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, la possibilità di presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. Per le domande presentate ai sensi del presente comma non opera il limite previsto dall'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020.
Il comma 3 stabilisce a carico del datore di lavoro, in caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del citato decreto-legge n. 18 del 2020 da parte dell'INPS, l'obbligo di inviare all'Istituto medesimo tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
L'articolo 2 reca modifiche dei termini per la presentazione della domanda di concessione del reddito di emergenza (REM).
La disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che le domande per il REM possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.
L'articolo 3 contiene modifiche dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tali domande possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, rimodulando le risorse medesime.
L'articolo 5 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una fase eccezionale conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attività produttiva concedendo loro la possibilità di fruire in maniera continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni vigenti;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di consentire alle platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore, ai benefici del Reddito di emergenza (Rem) e alla possibilità di presentare domande di emersione in ordine a rapporti di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi due periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate ai sensi del presente comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
3. In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 2.
(Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Articolo 3.
(Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente)

1. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 9, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal comma 8, dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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