PDL 254

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 254

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUIDESI, FEDRIGA, CASTIELLO, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MATURI, MOLINARI, MOLTENI, PICCHI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, TOMBOLATO

Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende disciplinare in maniera chiara e trasparente la tracciabilità dei finanziamenti per la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti religiosi ammessi.
Le nuove norme, ivi contemplate, si rendono necessarie, in primis, per colmare il vuoto normativo esistente nel nostro ordinamento relativamente ai luoghi di culto di tutte le confessioni religiose e, in secondo luogo, come risposta al susseguirsi di notizie sempre più numerose sia in merito all'aumento dei finanziamenti provenienti dall'estero, in particolare dai Paesi islamici, per la realizzazione dei luoghi di culto nel nostro Paese sia al proliferare di tali centri che, assumendo le più diverse forme, si sottraggono a qualsiasi doveroso e lecito controllo.
Le norme di riferimento per l'edilizia di culto sono quelle statali previste per l'edilizia pubblica, tra cui si ricorda innanzitutto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle regionali come le leggi approvate dalle regioni Lombardia e Veneto, e infine le norme pattizie, ossia derivanti da intese dello Stato italiano con le confessioni religiose esistenti nel nostro Paese.
A tale riguardo, è da rilevare che ancora non esiste un'intesa fra lo Stato italiano e la confessione religiosa islamica, non essendoci un unico interlocutore per la religione musulmana, benché il numero di musulmani in Italia – sebbene incerto in quanto legato a un fenomeno migratorio in parte irregolare – sia stimato aggirarsi intorno al milione e mezzo, facendo dell'islam la seconda religione più diffusa nel nostro Paese dopo il cattolicesimo.
Al contempo, secondo notizie apparse sulla stampa, pare che ammontino a diciotto milioni di euro all'anno i finanziamenti per la costruzione in Italia di moschee e luoghi di preghiera e culto, autorizzati o meno, provenienti dall'estero, in particolare dal Qatar, dall'Arabia Saudita e dalla Turchia.
In particolare, risulterebbe che, ogni anno, la Qatar charity foundation, che nel suo core business ha proprio l'obiettivo di finanziare la creazione di luoghi di culto in Italia e in Europa, destini in media al nostro Paese circa sei milioni di euro; dalle associazioni turche, invece, ne arriverebbero quattro milioni e dall'Arabia Saudita otto milioni.
Tralasciando gli aspetti urbanistici e ponendo una doverosa attenzione alla provenienza e all'utilizzo dei finanziamenti che continuano a riversarsi nel nostro Paese dall'estero, l'Italia rispetto ad altri Paesi, come ad esempio l'Austria, che ha approvato una legge contro i finanziamenti da altri Stati, o la Francia che ha annunciato una analoga iniziativa, non si è ancora dotata di opportuni strumenti giuridici per garantire la tracciabilità e il controllo dei finanziamenti impiegati, e spesso gestiti da semplici associazioni, per la creazione di diversi centri di culto, preghiera o culturali in senso lato.
L'associazionismo islamico in Italia è proliferato soprattutto negli ultimi anni, con ciò riflettendo la pluralità e la diversificazione dei musulmani nel nostro Paese ma anche la stessa struttura dell'islam che manca di un centro istituzionalizzato di riferimento, elemento che non ha permesso il raggiungimento di una intesa con lo Stato italiano.
Da ultimo, non può non rilevarsi la necessità di introdurre una disciplina ad hoc relativamente alla tracciabilità dei finanziamenti impiegati per l'edilizia di culto anche alla luce dell'attuale contesto migratorio e della sicurezza internazionale, ove alcuni centri, da punti di aggregazione, possono diventare centri di possibile reclutamento da parte dell'estremismo religioso islamico. E proprio per prevenire, nonché impedire, eventuali finanziamenti che abbiano quale ultimo fine quello di sovvenzionare il terrorismo di matrice religiosa, si rende necessario intervenire con la presente proposta di legge per colmare il vuoto legislativo esistente in materia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo dove gli stessi hanno sede.
2. Gli enti, le associazioni e le comunità di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, a condizione che siano tutti residenti nel territorio nazionale.
3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature destinate a servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, svolte nell'esercizio del ministero pastorale dai soggetti di cui al comma 1, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

4. Gli enti delle confessioni religiose diverse da quelle con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere nei rispettivi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.
5. Per gli enti ecclesiastici e per gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione resta ferma l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

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