PDL 2537-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2537-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 giugno 2020 (v. stampato Senato n. 1800)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 giugno 2020

(Relatore: SIANI )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 25 giugno 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2537 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli, per un totale di 16 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 3 articoli, per un totale di 18 commi; sulla base del preambolo esso risponde alla «necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-COV-2»; al riguardo, andrebbe approfondita la riconducibilità a questa ratio unitaria della disposizione dell'articolo 1-bis; la disposizione prevede infatti l'incremento del numero massimo di incarichi individuali a tempo determinato, relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero della difesa può conferire in relazione all'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio; andrebbe quindi chiarito se questo intervento, pur indiscutibilmente collegato all'epidemia in corso, risulti connesso con l'indagine epidemiologica oggetto del provvedimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 7 dell'articolo 1 prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito si ricorda che il ricorso a decreti di natura non regolamentare è costantemente censurato dal Comitato, in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte Costituzionale che ha qualificato tali decreti come «atti dall'indefinibile natura giuridica»;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di sopprimere all'articolo 1, comma 7, le parole: «di natura non regolamentare».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la finalità del provvedimento sia quella di realizzare un'indagine sierologica a campione per valutare lo stato immunitario della popolazione nei confronti del virus SARSCOV-2 e come pertanto esso sia riconducibile alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come assumano altresì rilevo le materie «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

rilevato come il comma 14, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge autorizzi l'ISTAT, per le finalità di cui al medesimo l'articolo 1, a conferire fino a un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, ma come le disposizioni richiamate stabiliscano anche princìpi generali e altre norme che non appaiono oggetto della deroga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare in termini più specifici le previsioni a cui si intende derogare, considerato che le disposizioni richiamate nel medesimo primo periodo pongono anche princìpi generali e altre norme che non appaiono oggetto della deroga ivi prevista.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

considerato il crescente impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio nell'attuale fase emergenziale, che comporta un incremento della diagnostica molecolare e delle attività di studio sulla genomica virale, nonché il sostegno della rete militare di diagnostica e di sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti, risulta necessario poter disporre di unità aggiuntive di personale qualificato atto a garantire sia gli aspetti qualitativi che quantitativi relativi allo svolgimento delle attività in oggetto;

considerato altresì che la necessità di potenziare il suddetto personale risponde alle finalità di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare le altre strutture del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 1-bis, di particolare interesse per la IV Commissione, novella l'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aumentando da sei a quindici unità il numero massimo di incarichi individuali a tempo determinato, relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero della difesa può conferire in relazione all'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ai fini delle assunzioni previste dall'articolo 1-bis del provvedimento in esame, si proceda al conferimento dei suddetti incarichi mediante scorrimento della graduatoria della selezione per titoli e colloquio, già espletata e conclusa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 30 del 2020, C. 2537 Governo, approvato dal Senato, recante Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARSCOV-2;

valutate favorevolmente le finalità del provvedimento volte all'acquisizione di un quadro di dati sullo stato immunitario della popolazione e sulla diffusione del virus, di informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche cliniche e sierologiche del virus, ivi compreso il tasso di letalità, e all'adeguamento delle misure di profilassi e di contenimento e le decisioni strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario;

richiamato il contenuto dell'articolo 1, comma 13, che prevede che l'acquisto dei dispositivi per le analisi sierologiche e dei beni necessari alla conservazione dei campioni presso la banca biologica da parte del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 possa avvenire, in ragione dell'urgenza, anche mediante ricorso a forme di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione – ove possibile – di almeno cinque operatori economici da consultare, effettuando verifiche circa il possesso dei requisiti ai sensi del codice dei contratti pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2537 Governo, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, approvato dal Senato;

preso atto che il provvedimento è finalizzato a rendere possibile l'acquisizione e il trattamento dei dati necessari all'effettuazione di studi epidemiologici e di statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto;

considerato che il comma 14 dell'articolo 1 autorizza l'ISTAT a conferire fino ad un massimo di dieci incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi;

rilevato che l'articolo 1-bis, modificando l'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, dispone l'aumento da sei a quindici unità del numero di incarichi individuali a tempo determinato che il Ministero della difesa può conferire, previo avviso pubblico, a funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica da destinare alle strutture sanitarie militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2537, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

richiamato il parere reso nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 20 maggio 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie ordinamento civile e penale e profilassi internazionale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e q) della Costituzione); assume rilievo anche la materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

è stata recepita l'osservazione formulata nel precedente parere e riferita all'articolo 1, comma 6,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

torna su