PDL 2536

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2536

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANETTIN, COSTA

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

Presentata il 9 giugno 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a riformare le norme che presiedono all'elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura (CSM).
L'esigenza, divenuta ormai indifferibile, che la modifica aspira a soddisfare è quella di ridimensionare le distorsioni legate al peso preponderante assunto dalle diverse correnti non solo nel momento per così dire «genetico», cioè in sede di individuazione dei candidati destinati a concorrere per l'elezione, ma anche successivamente, nel quotidiano esercizio da parte dell'organo delle proprie attribuzioni costituzionali.
Non è inutile rammentare come, già in sede di Assemblea costituente, massimo sia stato lo sforzo di trovare un punto di equilibrio fra i due principali, e contrapposti, rischi sottesi alle regole di composizione dell'organo.
È noto che, da un lato, si agitava il timore che le ragioni «esterne» della politica si infiltrassero nelle dinamiche del CSM, tramite un potere di nomina eventualmente troppo ampio affidato alle istituzioni del circuito democratico-rappresentativo, a cominciare dal Parlamento. È altrettanto noto, però, che un timore speculare era quello di creare uno «Stato nello Stato», una «casta chiusa e intangibile» (onorevole Preti), «separata e irresponsabile» (onorevole Dominedò), un «mandarinato» (onorevole Persico), un organo del tutto separato dagli apparati amministrativi dello Stato e sottratto al controllo dell'organo di rappresentanza popolare, dei mezzi di informazione e della pubblica opinione (onorevole Cappi). La stessa designazione del Presidente della Repubblica al vertice del CSM rispondeva all'obiettivo di impedire che il Consiglio diventasse «un corpo chiuso e ribelle», una specie di «cometa che possa uscire per conto suo dall'orbita costituzionale» (onorevole Calamandrei).
La disciplina congegnata dal Costituente, se sotto molti profili ha garantito un'egregia composizione degli interessi in campo, non ha impedito che, nelle sue maglie ampie, rimesse alla legislazione attuativa e alle concrete dinamiche della prassi, si prefigurasse un terzo rischio che, per certi versi, è un ibrido fra i due paventati dai Padri costituenti: la politicizzazione interna alla magistratura stessa.
Il vulnus più grave si produce, paradossalmente, in capo alla stessa magistratura, in quanto il potere giudiziario si legittima e si giustifica in base alla sua autorevolezza, competenza, terzietà e imparzialità. Prevenire sia l'uso politico della carica giudiziaria (cioè evitare che i magistrati esercitino le loro funzioni per propiziarsi la successiva carriera politica o per raccogliere il consenso dei politici), sia l'uso giurisdizionale della carica politica (cioè evitare che l'incarico politico possa trasformarsi in un prolungamento indebito della giurisdizione) è uno sforzo che deve cominciare dalla magistratura stessa, perché tali distorsioni la delegittimano agli occhi dei cittadini, che non accetteranno decisioni provenienti da soggetti privi di ogni aura di imparzialità, ma che non può non chiamare in causa il legislatore.
In questa prospettiva, la presente proposta di legge prefigura in modo puntuale, rimettendo poi l'attuazione al Governo tramite una delega, un nuovo sistema di elezione dei componenti togati del CSM, volto a ridimensionare il peso delle appartenenze correntizie e a privilegiare il valore individuale e la capacità di coagulare consensi trasversali da parte dei singoli candidati.
Più in dettaglio, viene introdotto un procedimento elettorale articolato in due fasi.
La prima fase, da svolgere mediante sorteggio, è volta a individuare i magistrati candidabili al CSM fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il numero totale dei soggetti candidabili da sorteggiare sul complesso dei collegi è pari a 150, di cui i primi 100 andranno a comporre l'elenco dei soggetti candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti, destinati a subentrare in caso di rinuncia dei candidati.
Già il meccanismo del sorteggio, a ogni evidenza, spezza qualunque legame originario fra il candidato e la corrente: non saranno più le correnti a individuare ex ante i candidati, monopolizzando così l'accesso all'organo.
La seconda fase, con scrutinio da svolgere con un collegio unico nazionale e preferenza unica, è volta ad eleggere i magistrati componenti del CSM fra quelli sorteggiati come candidati.
Nella stessa logica già illustrata, poi, si collocano due ulteriori modifiche introdotte con la presente proposta di legge.
Per un verso, si porta da 16 a 20 il numero dei componenti togati del CSM, cosicché, su un più vasto collegio, siano possibili una maggiore rappresentanza delle minoranze e un più ampio margine di competizione; consequenzialmente, per mantenere il rapporto stabilito dalla Costituzione di uno a due, si innalza da 8 a 10 il numero dei membri laici.
Per un altro verso, si prevede, per quanto attiene all'elettorato passivo, che possano essere sorteggiabili i soli magistrati che abbiano ricevuto almeno la quinta valutazione di professionalità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la modifica delle norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per il parere venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, secondo il procedimento di cui al comma 2 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, portando a venti il numero dei componenti eletti dai magistrati e a dieci il numero dei componenti eletti dal Parlamento;

b) modifica parziale dei requisiti di elettorato passivo, prevedendo che tra i soggetti non eleggibili come componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano inseriti i magistrati che alla data di convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità;

c) previsione di un procedimento elettorale articolato in due fasi, con le seguenti caratteristiche:

1) la prima fase, da svolgere mediante sorteggio, è volta a individuare i magistrati candidabili a componente del Consiglio superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il numero totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti;

2) la seconda fase, da svolgere mediante scrutinio con un collegio unico nazionale e con preferenza unica, è volta a eleggere i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura tra quelli sorteggiati quali candidati secondo la procedura di cui al numero 1), con eventuale subentro dei supplenti, in ordine di sorteggio, qualora uno o più dei candidati medesimi rinuncino alla candidatura;

d) divieto di collegamento dei candidati a liste esterne e dei candidati fra loro;

e) indicazione sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del primo magistrato per il quale esprime il proprio voto;

f) elezione dei magistrati che hanno conseguito il maggiore numero di preferenze e, a parità di preferenze, del magistrato più anziano di età.

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