PDL 2527

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2527

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 maggio 2020 (v. stampato Senato n. 1795)

d'iniziativa dei senatori
BERNINI, CIRIANI, DE PETRIS, FARAONE, MARCUCCI, PERILLI, ROMEO, UNTERBERGER

Istituzione della Giornata dei camici bianchi

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 maggio 2020

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.
2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su