PDL 2523

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2523

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 maggio 2020 (v. stampato Senato n. 1084)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della difesa
(TRENTA)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 maggio 2020

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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