XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2523
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 maggio 2020 (v. stampato Senato n. 1084)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
e dal ministro della difesa
(TRENTA)
di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 maggio 2020
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.