PDL 2518

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2518

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Disposizioni per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in conseguenza dell'epidemia di COVID-19

Presentata il 27 maggio 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! – Da anni si palesa la necessità di «sburocratizzare» e di semplificare le procedure amministrative, avviando un'imponente opera di riordino e di snellimento della macchina pubblica e attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative relative al fisco, all'edilizia, alle autorizzazioni di inizio attività d'impresa e ai contratti pubblici, che costringono le imprese e i cittadini a destinare il loro tempo e le loro risorse ad adempimenti legati alla burocrazia, sottraendoli ad attività maggiormente produttive.
L'epidemia di COVID-19 in corso, con le devastanti ricadute che ha avuto sull'economia nazionale, rende necessario accelerare questa semplificazione e predisporre nel più breve tempo possibile le condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa, che deve necessariamente passare da un immediato intervento legislativo volto a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la riapertura dei cantieri sospesi.
Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto «sblocca cantieri», ha previsto un intervento preliminare in tale direzione, rimandando però la sua applicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, lettera gg), che ha novellato l'articolo 216 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione dello stesso codice, secondo il disposto del citato articolo 216, comma 27- octies. In particolare, questo regolamento doveva recare disposizioni su materie di primaria importanza tra cui la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento (RUP), la progettazione dei lavori e la verifica del progetto, le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la direzione dei lavori e l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
Il regolamento unico doveva essere adottato entro il 16 ottobre 2019, cioè entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del menzionato comma 27-octies dell'articolo 216, ma, nonostante la sua importanza fondamentale, esso è ancora nello stato di bozza e la sua versione più recente porta la data del 13 maggio 2020. Tale bozza consiste in un testo molto complesso e farraginoso, suddiviso in ben 315 articoli, che, senza voler entrare nel merito delle disposizioni, non appare idoneo a snellire e a semplificare la normativa vigente in materia e, comunque, è un segno del fatto che per l'adozione del testo definitivo sarà necessario ancora molto tempo. Un tempo che purtroppo non possiamo permetterci, considerato che questo perdurante ritardo, stante l'importanza delle materie delegate alla normazione secondaria, ha creato uno stato di incertezza che sta generando l'effetto opposto a quello voluto, portando allo stallo degli affidamenti.
Con la presente proposta di legge, composta da otto articoli, si mira principalmente a semplificare la procedura di affidamento dei contratti pubblici.
L'articolo 1, infatti, è volto a permettere alle stazioni appaltanti di operare in sostanziale deroga alla normativa vigente, fermi restando le responsabilità penali e i comportamenti dolosi dei responsabili, fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale il Governo dovrà emanare il nuovo regolamento unico previsto dal citato articolo 216, comma 27-octies, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
L'articolo 2 dispone, invece, in merito alla figura del RUP. A seguito delle nuove misure di semplificazione previste dalla presente proposta di legge, che comportano anche un minore controllo diretto sulle procedure, tale figura assume un ruolo fondamentale, che viene attribuito al soggetto maggiormente qualificato ovvero a un soggetto del ruolo dirigenziale o che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno dieci anni. Si prevede, inoltre, che l'incentivo economico previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 spetti anche al RUP e ad altri dirigenti e funzionari della stazione appaltante, quale riconoscimento delle maggiori responsabilità ad essi attribuite.
L'articolo 3 consente ai provveditorati regionali alle opere pubbliche e ad altri soggetti di svolgere le funzioni sia di Commissari straordinari che di stazione appaltante qualificata delegata e, a tale fine, prevede la riorganizzazione e il potenziamento dei citati provveditorati.
L'articolo 4 reca disposizioni per la semplificazione dell'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, prevedendo che le stazioni appaltanti, tramite il RUP, in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria possano affidare direttamente una serie di incarichi e in caso di affidamenti di importo superiore a tale soglia procedano all'affidamento previa procedura negoziata e valutazione di dieci curricula di professionisti. Gli incarichi sono affidati con il rispetto dei princìpi di rotazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione e i compensi degli operatori sono determinati ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e ridotti secondo percentuali variabili a seconda delle ipotesi considerate.
L'articolo 5 mira a snellire le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture prevedendo che la stazione appaltante, tramite il RUP, proceda all'affidamento diretto di lavori di importo fino a euro 1.000.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e all'affidamento di lavori di importo superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 10.000.000 nonché superiore alla citata soglia mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con un invito rivolto a dieci operatori. Si prevedono, inoltre, un incentivo di tipo economico, pari al 10 per cento del contratto originario, per l'affidatario che porta a termine i lavori con un anticipo pari al 10 per cento del tempo stabilito nel contratto e un anticipo obbligatorio in favore degli affidatari pari al 30 per cento dell'importo stabilito nel contratto, in modo da garantire agli operatori economici quell'immediata liquidità di cui hanno bisogno, ancora di più in questo momento di grave difficoltà.
L'articolo 6 tende, da un lato, a velocizzare le procedure di affidamento, prevedendo la verifica del progetto esecutivo con un'apposita relazione asseverata dal medesimo affidatario e validata dal RUP, nonché la possibilità per il RUP di porre a base di gara della procedura negoziata il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato già munito delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori per quanto attiene agli aspetti ambientali, paesaggistici e urbanistici. Da un altro lato, l'articolo tende a garantire il rispetto del principio di rotazione degli incarichi, prevedendo che l'operatore non possa partecipare per un determinato periodo ad altre procedure della medesima stazione appaltante e garantendo la massima economicità per l'amministrazione, ponendo quali criteri per l'assegnazione quelli del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'articolo 7 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano e agevolino le iniziative di finanza di progetto che comportano significative riduzioni dei costi a carico della collettività. Infine, l'articolo 8 prevede la disapplicazione temporanea della disciplina in materia di procedura aperta e di procedura ristretta fissata dagli articoli 60 e 61 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stazioni appaltanti)

1. Tenuto conto dello stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2010, degli orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 108 del 1° aprile 2020, e della conseguente necessità di rilancio del comparto dei contratti pubblici e di difesa dell'occupazione nel medesimo settore, le stazioni appaltanti, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e applicano le disposizioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, la non applicazione delle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, emanate ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016», non necessita di motivazione. Per l'esecuzione dei contratti pubblici si applicano, in via transitoria, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto compatibili con le disposizioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi gli obblighi di comunicazione e di trasmissione del responsabile unico del procedimento (RUP) all'Autorità nazionale anticorruzione. Per il medesimo periodo restano, comunque, fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione «amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle amministrazioni aggiudicatrici e gli adempimenti previsti dal Piano nazionale anticorruzione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
4. Entro la data del 31 dicembre 2022, è emanato il regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche sulla base della sperimentazione prevista dal presente articolo.
5. Il divieto di svolgere attività lavorativa o professionale di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotto a un anno dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Restano fermi gli obblighi di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
6. In relazione ai contratti di cui al presente articolo, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 del presente articolo, posto in essere dalle stazioni appaltanti, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e i medesimi contratti e atti sono sottratti al controllo della Corte dei conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi contratti e atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. I contratti e gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori. La limitazione di responsabilità di cui al secondo periodo si applica anche agli atti, ai pareri e alle valutazioni tecnico-scientifiche funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Responsabile unico del procedimento)

1. Il soggetto della stazione appaltante che assume il ruolo di RUP deve avere la qualifica di dirigente o aver conseguito un'esperienza professionale almeno decennale nel settore delle opere pubbliche. In caso di mancanza di soggetti con tali caratteristiche, l'amministrazione può fare ricorso, sottoscrivendo un apposito contratto, a un professionista esterno con esperienza professionale comprovata almeno decennale.
2. Il RUP stabilisce, dandone adeguata motivazione, la modalità di affidamento e il livello di progettazione da porre a base dell'affidamento in relazione alle caratteristiche dei lavori, alla loro tipologia, alla loro complessità, al loro importo e alla loro urgenza, prestando particolare attenzione ai lavori di manutenzione e al contenimento dei tempi della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto.
3. L'incentivo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 spetta ai dirigenti e ai funzionari della stazione appaltante, tenuto conto dei compiti loro assegnati durante lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico. In particolare, l'incentivo spetta, nella fase di affidamento e di esecuzione del contratto, in caso di assunzione di responsabilità da parte del RUP, dei funzionari di supporto al RUP, del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione, dei coordinatori della sicurezza e del commissario di gara interno alla stazione appaltante.
4. In caso di mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 113, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il RUP provvede direttamente alla ripartizione dell'incentivo di cui al comma 3 del presente articolo nella misura massima del 2 per cento, da liquidare ai soggetti di cui al medesimo comma 3 e ai loro collaboratori, in corso d'opera sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. In tale ipotesi, l'incentivo è suddiviso secondo le aliquote di seguito indicate: il 40 per cento al RUP e ai suoi collaboratori; il 45 per cento al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione e ai suoi collaboratori; il 15 per cento al coordinatore della sicurezza. Le somme per la liquidazione dell'incentivo sono prelevate direttamente dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, senza essere destinate al fondo previsto dal citato articolo 113, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. In caso di mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 113, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, non si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 113, relative alla destinazione del 20 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 2 dello stesso articolo 113.
6. Durante lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non si applica il limite del 50 per cento del trattamento economico annuo lordo agli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente previsto dall'articolo 113, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 3.
(Provveditorati regionali alle opere pubbliche e Commissari straordinari)

1. Assumono la qualifica di stazioni appaltanti e possono svolgere le funzioni di Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le regioni, i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la società Consip Spa, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, la società Ferrovie dello Stato italiane Spa, nonché tutti i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 31 dicembre 2020, alla riorganizzazione e al potenziamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.
3. I provveditorati regionali alle opere pubbliche possono effettuare ispezioni sullo stato delle strutture dei ponti stradali e ferroviari e, in generale, delle opere pubbliche di interesse statale anche avvalendosi di professionisti esperti.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale, gli adempimenti relativi alla denuncia dei lavori e all'autorizzazione sismica previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono attuati avvalendosi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, sesto comma, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, relative alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Art. 4.
(Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura)

1. Durante lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti, tramite il RUP, possono affidare incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, verifica della progettazione ove occorra e collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e attività di supporto al RUP con affidamento diretto, in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sulla base di un adeguato curriculum e con il rispetto dei princìpi di rotazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione. Il compenso professionale è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, prevedendo una riduzione del corrispettivo pari al massimo al 20 per cento.
2. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il RUP procede mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con un invito rivolto a dieci operatori, se esistenti, sulla base di adeguati curricula, con il rispetto dei princìpi di rotazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione. Il compenso professionale è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, prevedendo una riduzione del corrispettivo pari al massimo al 30 per cento.
3. Il nominativo dell'affidatario è pubblicato tempestivamente nella sezione «amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dell'amministrazione aggiudicatrice, che assicura la rotazione degli affidamenti.
4. La qualificazione degli operatori ai quali è rivolto l'invito di cui al comma 2 è determinata in base alle prestazioni professionali da loro svolte negli ultimi quindici anni nei confronti di soggetti pubblici o privati.
5. Le prestazioni di consulenza legale stragiudiziale rese a supporto del RUP per le attività di cui all'articolo 2 della presente legge sono affidate in via fiduciaria e il corrispettivo è determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, prevedendo una riduzione del compenso pari al massimo al 20 per cento.

Art. 5.
(Affidamento di lavori, servizi e forniture)

1. La stazione appaltante, tramite il RUP, procede all'affidamento diretto dei lavori fino a un importo di euro 1.000.000 e dei servizi e delle forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nel rispetto dei princìpi di rotazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione. Il corrispettivo delle prestazioni è determinato con l'applicazione dei prezzi unitari desunti dalle tariffe regionali vigenti prevedendo una riduzione massima del 20 per cento. L'affidamento dei lavori avviene sulla base del livello di progettazione ritenuto più adeguato dal RUP con motivazioni da indicare nella determina a contrarre. La progettazione esecutiva necessaria per l'esecuzione della prestazione è a cura dell'affidatario.
2. La stazione appaltante, tramite il RUP, procede all'affidamento dei lavori di importo superiore a euro 1.000.000 nonché di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con un invito rivolto a dieci operatori, se esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o mediante un elenco di operatori istituito presso la stazione appaltante, nel rispetto dei princìpi di rotazione, di parità di trattamento e di trasparenza. L'affidamento dei lavori avviene sulla base del livello di progettazione ritenuto più adeguato dal RUP, con motivazioni da indicare nell'atto di validazione o nella determina a contrarre. La progettazione esecutiva necessaria per l'esecuzione dei lavori è a cura e responsabilità dell'affidatario.
3. Per lavori di importo superiore a euro 10.000.000 è fatto obbligo alle amministrazioni di fare ricorso alla manifestazione di interesse da pubblicare nel sito internet della stessa amministrazione e in almeno un quotidiano nazionale.
4. Per i lavori di manutenzione, il RUP individua gli allegati essenziali del progetto preliminare a base della procedura di affidamento, anche in difformità a quanto previsto dall'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il compenso per le prestazioni professionali svolte dall'affidatario è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, prevedendo una riduzione pari al massimo al 20 per cento.
6. L'esecuzione della prestazione anticipata di almeno il 10 per cento rispetto ai tempi stabiliti nel contratto comporta, in sede di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la corresponsione di un premio a titolo di incentivo pari al 10 per cento del contratto originario. Tale incentivo non è riconosciuto in presenza di contenzioso riguardante l'importo del contratto.
7. Al fine di garantire un'immediata liquidità agli affidatari, è prevista un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo stabilito nel contratto per i lavori, i servizi e le forniture.

Art. 6.
(Disposizioni ulteriori)

1. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinatore della sicurezza, se esistente, provvedono all'applicazione dei protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, avvalendosi, a tale fine, delle risorse destinate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La verifica del progetto esecutivo presentato dall'affidatario è attestata da un'apposita relazione asseverata dal medesimo affidatario e validata dal RUP. Le relazioni asseverate sono verificate a campione secondo quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della stazione appaltante.
3. L'affidamento diretto o mediante procedura negoziata comporta per l'operatore il divieto a partecipare ad altre procedure sia dirette che negoziate della medesima stazione appaltante per almeno un anno dalla data del verbale di consegna dei lavori e per almeno sei mesi dalla data del verbale di consegna delle prestazioni di servizi e forniture, a condizione che siano disponibili altri operatori. Qualora i lavori o le prestazioni di servizi e forniture siano sospesi per un periodo superiore alla metà del tempo contrattuale, l'operatore può partecipare ad altre procedure di affidamento indette dalla medesima amministrazione.
4. Per l'affidamento di lavori pubblici, il RUP può mettere a base di gara della procedura negoziata il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato, qualora dotato delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori per quanto attiene agli aspetti ambientali, paesaggistici e urbanistici. Per le autorizzazioni e i pareri sul progetto, da acquisire tramite apposita conferenza di servizi, si applica l'istituto del silenzio assenso.
5. L'approvazione del progetto di lavori da affidare per interventi di manutenzione ovvero di adeguamento strutturale o impiantistico è disposta dall'amministrazione entro trenta giorni dalla data di conclusione della conferenza di servizi, ove prevista, o, in mancanza, dalla data di validazione del medesimo progetto. Per le nuove costruzioni il termine di cui al primo periodo è elevato a un massimo di sessanta giorni.
6. L'affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli attinenti all'ingegneria e all'architettura, avviene, di norma e salva diversa motivazione del RUP, con il criterio del minor prezzo. Se alla procedura partecipano operatori in numero pari o superiore a cinque, si applica l'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia individuata dall'articolo 97 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
7. L'affidamento di lavori pubblici per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria avviene, di norma e salva diversa motivazione del RUP, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo del progetto definitivo o anche sul progetto di fattibilità tecnico-economica presentato, con una procedura negoziata che tiene conto dei punteggi conseguiti con le proposte migliorative, da apportare nel progetto esecutivo a cura dell'affidatario, nonché sulla base del tempo di esecuzione della prestazione e del prezzo offerto, valutato con i criteri stabiliti nella lettera d'invito per garantire il prezzo più basso.
8. Il subappalto, per un contratto di importo inferiore o superiore alle soglie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30 ottobre 2019, può essere autorizzato dal RUP senza limitazioni purché siano verificati i requisiti di idoneità tecnici e generali dell'affidatario per il corrispondente importo del contratto di subappalto.
9. Il componimento bonario delle controversie in corso d'opera è demandato al collaudatore tecnico-amministrativo, scelto tra soggetti terzi rispetto alle parti e che si avvale dei pareri del direttore dei lavori e del contraente. L'approvazione della proposta del collaudatore, sottoscritta dal contraente, è sottoposta dal RUP all'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice che si esprime nei successivi trenta giorni, fatto salvo il possibile rigetto della proposta con parere motivato. Per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria o relativi a opere ritenute motivatamente complesse dal RUP, la commissione di collaudo è composta anche da un soggetto di formazione giuridica con specializzazione in diritto amministrativo e in diritto dei contratti pubblici.

Art. 7.
(Finanza di progetto)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono e agevolano, anche mediante interventi di defiscalizzazione o altri benefìci, le iniziative di finanza di progetto che comportano significative riduzioni dei costi a carico della collettività, comprese o no nei programmi annuali e triennali dei lavori pubblici.

Art. 8.
(Disposizione di coordinamento e clausola di invarianza finanziaria)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 60 e 61 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

torna su