PDL 2517

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2517

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SISTO, MULÈ

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive e divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari

Presentata il 27 maggio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta ad apportare significative e importanti modifiche alla disciplina vigente in materia di candidabilità alle cariche elettive e di collocamento fuori ruolo dei magistrati. È, infatti, fondamentale prevedere un assetto normativo volto ad assicurare l'effettiva applicazione dei princìpi di imparzialità e di indipendenza della magistratura, impedendo che il candidato sfrutti la titolarità del suo ufficio allo scopo di trarne eventuali vantaggi per sé o per altri. Infatti, è necessario prevedere un sistema giudiziario immune da possibili condizionamenti politici, salvaguardando l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura e garantendo, al contempo, il rispetto dei medesimi princìpi che sono alla base di ogni ordinamento giuridico ispirato ai valori liberali e democratici.
In tale contesto, per i magistrati assume una rilevanza particolare l'istituto del collocamento fuori ruolo. Tale istituto comporta la destinazione del dipendente pubblico a un'amministrazione o a un ente diverso da quello di appartenenza, presso il quale egli è chiamato a svolgere temporaneamente la sua prestazione. Non dissimilmente dall'aspettativa, che determina la sospensione dell'attività lavorativa, il collocamento fuori ruolo incide, quindi, sul rapporto di servizio, considerata l'instaurazione temporanea di un rapporto di lavoro con un ente diverso da quello di appartenenza. Le ragioni che soggiacciono a questo istituto riguardano principalmente i criteri di buona amministrazione, laddove il collocamento fuori ruolo consente a un ente pubblico di avvalersi dell'opera di un dipendente di un'altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che, tuttavia, sono attinenti ai suoi interessi istituzionali.
Il nostro ordinamento prevede precise disposizioni sulla possibilità del collocamento fuori ruolo per determinate categorie di dipendenti. Tra queste categorie rientrano anche i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari. Nello specifico, la tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che stabilisce il ruolo organico della magistratura ordinaria, prevede che un numero di magistrati, pari a duecento, sia destinato a funzioni non giudiziarie, in ragione della loro tipologia e del loro rilievo istituzionale. Tale previsione sottolinea, senz'altro, il rilievo che viene riconosciuto all'attività extragiurisdizionale effettuata dai magistrati che, per preparazione professionale e per formazione culturale, sono in grado di fornire un utile contributo nei gangli fondamentali dell'organizzazione statale. Nel corso degli anni, il collocamento fuori ruolo dei magistrati è stato interessato da una serie di norme piuttosto articolata ed estesa. A tale proposito, l'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.
Quanto al tema delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, esso è al centro di un interessante dibattito parlamentare avviato nel corso delle ultime legislature e sul quale è intervenuta anche un'importante risoluzione approvata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura il 21 ottobre 2015, che ha sottolineato l'assenza di un completo e razionale quadro normativo di riferimento e la necessità di rafforzare i princìpi di imparzialità e di indipendenza della magistratura laddove essi possano essere compromessi, sia nella sostanza sia nella valutazione della collettività.
In tale contesto vi è, dunque, la necessità di porre dei limiti precisi assicurando il rispetto del principio di terzietà dei membri della magistratura. Si rende, dunque, indispensabile prevedere che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, candidati a qualsiasi carica pubblica elettiva, sia in caso di loro elezione sia qualora non siano eletti, non possano esercitare le funzioni svolte prima della candidatura. Tali soggetti saranno inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia secondo quanto previsto da un apposito regolamento adottato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 1). Inoltre, è fondamentale prevedere che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possano essere collocati fuori ruolo (articolo 2).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, candidati a qualsiasi carica pubblica elettiva, sia in caso di loro elezione sia qualora non siano eletti, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima della candidatura.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono essere collocati fuori ruolo.
2. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,» sono soppresse.

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