PDL 2513

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2513

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BUSINAROLO, SARTI, PIERA AIELLO, ASCARI, BARBUTO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, DORI, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SALAFIA, SCUTELLÀ

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

Presentata il 25 maggio 2020

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Onorevoli Colleghi! — Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, disciplina il cambiamento delle generalità al fine di proteggere coloro che collaborano con la giustizia, stabilendo, al comma 3 dell'articolo 2, che, nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la commissione centrale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiere per il ripristino delle precedenti generalità negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona.
La presente proposta di legge è finalizzata a eliminare, nei confronti del coniuge e dei figli del soggetto destinatario della revoca, l'automatismo degli adempimenti derivanti dal ripristino delle precedenti generalità, con particolare riguardo alle iscrizioni, annotazioni e trascrizioni negli atti dello stato civile riguardanti i predetti soggetti. Ciò in considerazione del carattere lato sensu sanzionatorio della revoca del cambiamento delle generalità che, in quanto ricondotto alla gravità delle violazioni commesse, non può incidere sulle posizioni di soggetti terzi.
Con riguardo alla speciale misura del cambiamento delle generalità, infatti, si ammette una deroga alla regola generale secondo cui la revoca delle misure di protezione nei confronti del titolare investe automaticamente, quali posizioni derivate, anche i rispettivi familiari inseriti nel circuito tutorio. La deroga si giustifica in ragione della necessità di effettuare, nella materia in esame, un bilanciamento con interessi di particolare rilievo per l'ordinamento giuridico, quali il diritto personalissimo al nome e la funzione di riconoscimento sociale del cognome in capo ai terzi, che sarebbero travolti dagli effetti del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità del familiare. Per tali soggetti, pertanto, la proposta di legge dispone che l'eventuale collegamento delle rispettive posizioni anagrafiche alle precedenti generalità ripristinate in capo al congiunto possa avvenire su base volontaria, subordinatamente, quindi, alla prestazione di un consenso esplicito.
In particolare, si prevede che nella fattispecie considerata si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 119 del 1993, che, sul presupposto della volontarietà delle misure di tutela in favore dei protetti, valido anche per il beneficio del cambiamento delle generalità, prevede il necessario assenso dell'altro genitore nelle ipotesi in cui il cambiamento riguardi un minore.
Attualmente, invece, la necessità del consenso non è prevista, nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 119 del 1993, per il caso di un provvedimento di revoca che comporta il ripristino delle precedenti generalità in capo all'interessato, con conseguente rischio di travolgimento delle posizioni del coniuge e dei figli e, in particolare, di quelli nati successivamente al cambiamento delle generalità.
L'intento dei proponenti è, pertanto, quello di estendere, per coerenza di sistema, anche all'ipotesi di revoca la previsione del necessario consenso del genitore perché si realizzi il collegamento anagrafico dei figli con le precedenti generalità ripristinate.
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede, infine, un'efficacia limitatamente retroattiva della norma introdotta, che trova quindi applicazione anche per i destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità adottati nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, abbracciando un arco temporale in cui è verosimile che non si siano perfezionati gli adempimenti anagrafici e di stato civile o, comunque, che non si siano consolidati sul piano sociale gli effetti del cambiamento delle generalità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il ripristino delle precedenti generalità nelle iscrizioni, nelle annotazioni e nelle trascrizioni relative agli atti dello stato civile riguardanti il coniuge e i figli del destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 è eseguito previo consenso degli interessati. Per i figli minori si applica l'articolo 1, comma 2».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche per i provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, adottati nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

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