PDL 2507

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROBERTO ROSSINI, CECCONI, GIULIODORI, PARISSE

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Presentata il 21 maggio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta ad istituire una Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, prevedendo lo svolgimento di alcune iniziative celebrative e informative.
L'opportunità di istituire una giornata della memoria nella quale ricordare tutte le persone decedute, indipendentemente dalla causa della loro morte, è accresciuta dalla circostanza che, nel periodo di applicazione delle più rigide misure di profilassi sanitaria, sono state anche interrotte tutte le celebrazioni funebri, con la conseguenza di rendere impossibile ai familiari, alle persone più care e alle comunità di raccogliersi, in un momento di grande dolore, per le tradizionali cerimonie di commiato dalle persone defunte.
Per quanto riguarda la manifestazione e la diffusione dell'epidemia di COVID-19, va ricordato che il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha reso noto l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (poi denominato SARS-CoV-2, mentre la malattia respiratoria da esso causata è nota come COVID-19). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati, a partire dal 31 dicembre 2019, nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo l'ha definita una «situazione pandemica». Il virus si è poi rapidamente diffuso anche nel nostro Paese con tassi di contagiosità e letalità piuttosto alti, specialmente nelle regioni settentrionali.
L'Italia ha immediatamente adottato significative misure di prevenzione, dichiarando, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. È stata autorizzata l'adozione di provvedimenti con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Una serie di misure urgenti è stata poi adottata con decreti-legge, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con ordinanze ministeriali o regionali.
La proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce che la Repubblica riconosce il giorno 27 marzo di ogni anno come Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, al fine di conservare e rinnovare il ricordo di tutte le persone che sono decedute durante l'epidemia verificatasi nel corrente anno 2020, compresi coloro che hanno contratto il virus nell'esercizio della propria attività lavorativa. La data del 27 marzo è scelta perché in tale giorno è stato raggiunto il picco dei decessi in Italia dall'inizio dell'emergenza.
Viene altresì disposto, al comma 3 del medesimo articolo 1, che in occasione della Giornata possano essere organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti collettivi di rievocazione e di riflessione sugli eventi, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo 2 prevede il conferimento di un attestato di pubblica benemerenza quale riconoscimento per il servizio prestato da parte di coloro che hanno direttamente operato per il contenimento dell'epidemia e l'assistenza dei contagiati al servizio della comunità nazionale e delle comunità locali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il 27 marzo come Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.
2. La Giornata di cui al comma 1 è dedicata al ricordo degli italiani deceduti a causa del virus SARS-CoV-2 durante l'epidemia che si è propagata nel mondo nell'anno 2020 o per altre cause nel corso di essa, nonché a onorare tutti coloro che hanno prestato la propria attività al servizio della comunità nazionale e delle comunità locali per il contenimento dell'epidemia e l'assistenza dei contagiati e per assicurare la continuità dei servizi essenziali.
3. In occasione della Giornata di cui al comma 1, in considerazione del suo elevato valore civile e sociale, possono essere organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti collettivi di rievocazione e di riflessione sugli eventi da parte delle pubbliche amministrazioni, delle regioni e degli enti locali nonché presso le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia.

Art. 2.
(Attestato di pubblica benemerenza)

1. È istituito l'attestato di pubblica benemerenza per l'attività prestata in occasione dell'epidemia di coronavirus.
2. L'attestato di cui al comma 1 è conferito dal Presidente della Repubblica, quale riconoscimento dell'attività prestata al servizio della comunità nazionale e delle comunità locali per il contenimento dell'epidemia e l'assistenza dei contagiati:

a) al personale medico, sanitario e ausiliario e al personale del Servizio sanitario militare che ha svolto la propria attività nel corso dell'epidemia presso i reparti destinati al ricovero e alla cura delle persone contagiate;

b) ai medici di medicina generale e al personale medico, sanitario e ausiliario diverso da quello di cui alla lettera a) che nel corso dell'epidemia hanno prestato direttamente assistenza ai pazienti contagiati o alle persone sottoposte alla misura della quarantena;

c) al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale che è stato effettivamente impiegato nelle funzioni di prevenzione, controllo e tutela dell'ordine pubblico nel corso dell'epidemia;

d) al personale e ai volontari del Corpo nazionale della Croce Rossa e del Servizio nazionale della protezione civile che hanno prestato attività di assistenza nel corso dell'epidemia.

3. Alle persone appartenenti alle categorie indicate al comma 2 che sono decedute nel corso dell'epidemia l'attestato di cui al comma 1 è conferito alla memoria.
4. L'attestato di cui al comma 1 può essere altresì conferito, previo assenso della competente autorità dello Stato estero interessato, al personale civile e militare inviato in Italia da Stati esteri per cooperare alle attività di assistenza e cura nel corso dell'epidemia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, è approvato il modello dell'attestato di cui al comma 1 e sono adottate le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

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