PDL 2503

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2503

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, BARZOTTI, CABRAS, COSTANZO, SABRINA DE CARLO, GRIPPA, NAPPI, PARENTELA, TERMINI, VILLANI

Introduzione dell'articolo 19-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 19 maggio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Nel sito internet del Ministero della salute, riguardo ai cittadini italiani residenti all'estero, si legge: «I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia perdono il diritto all'assistenza sanitaria, sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all'assistenza sanitaria in Italia e all'estero. L'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all'assistenza sanitaria in Italia».
L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è stata istituita dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore a dodici mesi. Essa è gestita dai comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari all'estero.
Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 470 del 1988, l'iscrizione all'AIRE è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, tra i quali: la possibilità di votare per le elezioni politiche e i referendum per corrispondenza nel Paese di residenza e, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione europea (UE); la possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché altre certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo nei Paesi extra UE).
Devono iscriversi all'AIRE: a) i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a dodici mesi; b) i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all'estero sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Nonostante che l'iscrizione all'AIRE costituisca un diritto-dovere del cittadino nei casi citati, nonché il presupposto per l'esercizio di molti dei propri diritti, oltre che per usufruire di importanti servizi all'estero, molti italiani residenti all'estero non effettuano l'iscrizione per non perdere l'assistenza sanitaria italiana. Infatti, per tali cittadini italiani – nella maggior parte dei casi costretti a espatriare, soprattutto per motivi lavorativi – il venir meno dell'assistenza sanitaria comporta la perdita dell'assistenza del medico di base, di quella ospedaliera e della possibilità di acquistare medicinali dietro pagamento del solo ticket.
La ratio delle vigenti disposizioni presume che il cittadino italiano residente all'estero usufruirà dell'assistenza sanitaria del Paese ove risiede, senza tenere conto che chi si trasferisce all'estero, almeno per i primi anni, non riuscirà fin da subito a usufruire dei servizi sanitari di quel Paese.
La normativa italiana relativa all'assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani residenti all'estero in Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato una convenzione bilaterale per l'assistenza sanitaria appare, dunque, insufficiente e contraddittoria. Questo sistema normativo, disorganico e incoerente, incide così direttamente e negativamente sui nostri connazionali residenti all'estero, i quali godono di una tutela sanitaria limitata.
Il quadro normativo attuale di siffatta tutela è disciplinato, innanzitutto, dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, all'articolo 19, statuisce che le aziende sanitarie locali erogano e assicurano a tutta la popolazione (senza indicare se solo a quella residente o anche a quella non residente nel territorio della Repubblica) i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla legge e garantiti a tutti i cittadini e, all'ultimo comma, recita: «Gli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano», ossia a tutte le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale erogate dalle aziende sanitarie locali.
Tuttavia, l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, recante «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati», stabilisce che solo «ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie».
Dunque, rebus sic stantibus, a oggi solo ai cittadini con lo status di emigrato (ossia coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana perché nati in Italia) e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani che rientrino temporaneamente in Italia sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di novanta giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal consolato competente che attesta lo status di emigrato. In mancanza dell'attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio status di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Da qui la necessità di presentare una proposta di legge per colmare le lacune e le indeterminatezze legislative della normativa attualmente in vigore, che non solo opera una discriminazione tra le differenti categorie di cittadini italiani residenti all'estero, ma che non tiene in debito conto il fatto che molti cittadini italiani, una volta trasferiti all'estero, devono avere la possibilità, almeno per un periodo di tempo iniziale, di usufruire pienamente del Servizio sanitario nazionale italiano. Si presume, infatti, che chi si trasferisce all'estero per la prima volta, per motivi di lavoro, di studio o per altri motivi, impiega solitamente i primi anni nella ricerca di un alloggio, di un lavoro e di un proprio equilibrio personale e relazionale. Tutto questo è accompagnato dalle naturali difficoltà di chi, trovandosi in un Paese straniero e non conoscendo ancora la lingua del posto, non riesce fin da subito a evadere le pratiche burocratiche utili per usufruire del servizio sanitario del Paese di nuova residenza.
Nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'universalità, dell'uguaglianza e dell'equità su cui si basa il Servizio sanitario nazionale, sin dalla sua istituzione, e di quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, per cui la «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», tale tutela va garantita a tutti i cittadini italiani, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali, e con modalità che assicurino, in concreto, l'eguaglianza dei cittadini italiani residenti all'estero, in coerenza con l'articolo 3 della Carta costituzionale.
Alla luce di ciò, lo Stato deve, dunque, impiegare tutti i mezzi all'uopo necessari per rendere il diritto alla salute e la sua tutela effettivi, facilitando il periodo di transizione che prelude a un trasferimento definitivo del cittadino italiano all'estero, senza brusche cesure in termini di diritti e di assistenza.
Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini italiani che vivono all'estero, la presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, mira a porre rimedio alla situazione descritta, che si ritiene ingiusta e discriminatoria. Essa prevede una modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel senso di inserire un articolo (rubricato «Assistenza sanitaria e ospedaliera in favore dei cittadini italiani residenti all'estero») dopo l'articolo 19, che, come ricordato, proprio all'ultimo comma si occupa dei cittadini italiani emigrati in altri Paesi.
In particolare, con l'articolo 19-bis si stabilisce che i cittadini italiani iscritti all'AIRE possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dalla citata iscrizione. Questo garantirebbe una copertura fino a tre anni (due anni dall'iscrizione all'AIRE, oltre al periodo precedente all'iscrizione, che per legge non dovrebbe superare i dodici mesi).
Al fine di poter usufruire di tale assistenza, i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) lo status di emigrato, che deve essere certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio; b) essere stati residenti per almeno due anni nel territorio italiano prima dell'iscrizione all'AIRE, al fine di evitare cambi di residenza fittizi volti a ottenere altri periodi di copertura.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – (Assistenza sanitaria e ospedaliera in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)1. I cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo di due anni dalla data dell'iscrizione alla citata Anagrafe.
2. Ai fini di cui al comma 1, i cittadini di cui al medesimo comma 1 devono:

a) essere in possesso dello status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio;

b) essere stati residenti per almeno due anni nel territorio italiano prima della data dell'iscrizione all'AIRE».

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