PDL 2497

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2497

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentata il 18 maggio 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'estrema rapidità con la quale il COVID-19 si è diffuso nel nostro Paese, causando decine di migliaia di vittime e una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, getta non poche ombre sull'operato del Governo nazionale e sulla tempestività delle misure da questo adottate per prevenirne la diffusione.
La fotografia che, alla data del 14 maggio del corrente anno, ci viene restituita dai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è drammatica: in Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, almeno 223.096 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e di queste oltre 30.000 hanno perso la vita, in maniera tragica, in una condizione di totale isolamento, senza neanche poter dare un ultimo saluto ai propri cari e familiari.
Altrettanto drammatici sono i dati che ci vengono forniti dall'Istituto superiore di sanità con specifico riferimento al personale sanitario. Gli operatori sanitari che hanno contratto il COVID-19 sono 25.446 e questo è un altro numero estremamente elevato e significativo che testimonia in maniera oggettiva l'incapacità del Governo nazionale di garantire un'adeguata protezione, persino nei riguardi della categoria più esposta al rischio di contagio che, a partire dall'inizio dell'emergenza, si è trovata faccia a faccia con il virus stesso nel tentativo strenuo di combatterlo.
Si ricorda, inoltre, che quelli citati sono solo dati parziali che tengono conto unicamente delle vittime e dei contagi per i quali si è arrivati a una diagnosi accertata di COVID-19. C'è, peraltro, un numero altrettanto elevato e significativo di casi in cui un esame diagnostico (un tampone) non è stato neppure effettuato e che rimane, di conseguenza, sommerso, escluso dai bollettini diramati dalla protezione civile; e tra tali casi non vi sono solo casi asintomatici, come in un primo momento si potrebbe pensare.
Il rapporto pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica in data 4 maggio 2020, al contrario, ci dimostra che, nel periodo dal 20 febbraio al 31 marzo 2020, si è registrata una crescita generale dei decessi del 38,7 per cento (da 65.592 a 90.946), dei quali appena la metà è costituita dai morti segnalati dalla sorveglianza COVID-19 (13.710). C'è, dunque, una quota residua di decessi in eccesso molto elevata che ancora non sono classificati come correlati al COVID-19, ma che, nondimeno, dipendono da esso, direttamente o indirettamente, e dovranno conseguentemente essere tenuti in considerazione nel momento in cui saranno ricostruiti compiutamente il quadro e l'impatto che il virus ha avuto nel nostro Paese.
Dinanzi a questi numeri così drammatici, per le decine di migliaia di vite perse, per i familiari delle vittime stesse, ma anche per gli interi settori della nostra economia che oggi sono distrutti e «in ginocchio», non riusciamo francamente a spiegarci e a giustificare le dichiarazioni rassicuranti che, sino alla prima metà del mese di febbraio scorso, venivano rese a ripetizione dagli alti rappresentanti del Governo alla stampa nazionale.
A fine gennaio 2020, dopo la riunione del Comitato operativo della protezione civile, il premier Conte dichiarava ai giornalisti che «la situazione è sotto controllo», affermando, sempre durante la conferenza stampa, che il «Paese Italia, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e precauzione con la soglia più elevata in Europa». Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in data 27 gennaio 2020, dichiarava testualmente, nel corso del programma televisivo «Otto e mezzo», che l'Italia era «prontissima» a fronteggiare l'emergenza e che il nostro Paese aveva già adottato «misure cautelative all'avanguardia» e tutti i protocolli di prevenzione.
Proprio in quel periodo, mentre il Governo si autocelebrava pubblicamente, c'è invece il forte sospetto che la situazione non fosse affatto «sotto controllo» e che il virus si stesse già diffondendo, indisturbato, gettando le basi dell'epidemia che si è manifestata in modo conclamato solamente il mese successivo. È un sospetto confermato dall'esito inconcludente delle ricerche sul cosiddetto «paziente zero», che non sono mai riuscite a ricostruire con esattezza l'origine dei contagi, evidentemente in quanto iniziate troppo tardi, quando il virus si era già diffuso nel nostro Paese. È un sospetto che oggi risulta avvalorato anche dalle testimonianze delle prime persone che si sono sottoposte ai test sierologici, alcune delle quali sono risultate positive, ma hanno riferito di aver avuto i sintomi riconducibili al Covid-19 nel mese di gennaio 2020, quando il virus – secondo i dati e le comunicazioni ufficiali – non era ancora diffuso in Italia.
Durante tutto questo arco temporale, che va dalla fine del mese di gennaio sino alla fine del mese di febbraio 2020 (circa un mese), il Governo non ha adottato misure efficaci per contrastare la diffusione dell'epidemia e, peggio ancora, ha tacciato di «sciacallaggio» le forze politiche di opposizione che, come il gruppo della Lega, ponevano in evidenza i punti critici e le palesi lacune delle misure di prevenzione adottate dallo stesso Governo. Già nella seduta del 30 gennaio 2020 della Camera dei deputati, durante un'informativa urgente del Ministro della salute Speranza, i rappresentanti del gruppo della Lega rimarcavano l'esigenza di andare oltre il blocco dei voli aerei diretti dalla Cina – di fatto l'unica misura attuata – e di prestare particolare attenzione alle triangolazioni aeree, rimaste inspiegabilmente fuori controllo, prevedendo, laddove necessario, l'isolamento e la quarantena dei passeggeri provenienti, anche indirettamente, dalle aree a rischio. Si chiedeva maggior attenzione, maggiore controllo e maggiore trasparenza e ogni richiesta in questo senso è stata sistematicamente respinta e «rispedita al mittente con bollatura di sciacallaggio politico».
Mentre il Governo invitava alla calma non veniva fatto nulla per limitare o quantomeno controllare l'accesso nel nostro Paese delle persone che arrivavano «indirettamente» dalla Cina.
Inoltre, non risulta che sia stato fatto nulla, nello stesso mese di gennaio 2020, per quanto riguarda gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, camici e visiere di protezione, materiali indispensabili per combattere il virus e per garantire la necessaria protezione (quantomeno) al personale sanitario impegnato in prima linea nella battaglia contro di esso. Il Governo si è fatto trovare impreparato anche su questo fronte basilare, con forniture tardive, gravemente insufficienti e talvolta contenenti materiale neppure omologato per essere impiegato in ambito sanitario.
Ancora, non risulta che sia stato fatto nulla per potenziare, con il giusto anticipo, la capacità ricettiva delle strutture ospedaliere e dei relativi reparti di terapia intensiva, la cui successiva saturazione, con la prima ondata di contagi, ha inciso negativamente sulle possibilità di cura dei malati, portando l'Italia tra i Paesi con il tasso di mortalità più elevato associato all'infezione da COVID-19.
Eppure, risulta che già dalla fine del mese di gennaio 2020 l'esecutivo avesse un piano segreto di emergenza contro il COVID-19. A quanto si apprende dalla stampa, invero, il piano conteneva già a tale data grafici, tabelle e scenari sulla possibile diffusione del virus nel nostro Paese e lo scenario più negativo, con un tasso di contagiosità superiore a 2 e con la mancata sospensione dei motori dell'economia, prevedeva un numero elevatissimo di morti per COVID-19, compreso tra 600.000 e 800.000 soggetti.
Sembra, dunque, che il Governo avesse addirittura gli elementi a disposizione per «giocare d'anticipo» contro il coronavirus, ma, del tutto incomprensibilmente, non l'ha fatto. Ha ritenuto opportuno limitarsi per un lungo periodo (un buco temporale di oltre un mese) al mero blocco dei voli aerei diretti dalla Cina, nonostante gli fosse stato prospettato, come già ricordato, lo scioccante scenario di 800.000 vittime. Il Governo ha respinto le istanze delle opposizioni e ha tenuto per sé informazioni rilevanti che coinvolgevano la salute di milioni di cittadini, eliminando ogni forma di dibattito e di confronto su di esse con il Parlamento, con le regioni e con l'opinione pubblica.
Sugli aspetti in questione i rappresentanti del gruppo della Lega della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno presentato numerosi atti di sindacato ispettivo, ma la maggior parte di essi attendono ancora una risposta e sono rimasti lettera morta.
Ora che si è conclusa la fase più critica e che i contagi nel nostro Paese stanno iniziando progressivamente a decrescere si ritiene, dunque, che sia giunto il momento di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che, nell'esercizio dei propri poteri, faccia luce sull'operato del Governo e sull'adeguatezza delle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza correlata alla diffusione del COVID-19.
L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone, pertanto, l'istituzione della Commissione, prevedendo che essa concluda i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e presenti alle Camere, entro la scadenza di tale termine, una relazione indicante le attività di indagine svolte e i risultati dell'inchiesta. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, può riferire alle Camere ogni volta che ne ravvisi la necessità.
Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando sempre la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
La Commissione è convocata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché sia costituito l'ufficio di presidenza. Il comma 3 dell'articolo 2 in esame disciplina la composizione dell'ufficio di presidenza in cui, oltre al presidente, sono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione del presidente è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più anziano di età.
All'articolo 3 sono puntualmente elencati i compiti assegnati alla Commissione.
All'articolo 4 si disciplinano i poteri d'indagine spettanti alla Commissione, la quale procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati.
Al comma 2 dell'articolo 4 in esame si prevede il divieto di adozione da parte della Commissione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.
Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 3 dell'articolo 4 in esame si fa richiamo alle norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti – e 372 – falsa testimonianza.
Alla Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta, non possono essere opposti né il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o bancario, ad eccezione del segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
Qualora gli atti o i documenti oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tale segreto non potrà essere opposto alla Commissione.
L'articolo 5, che disciplina l'acquisizione di atti e documenti, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
Lo stesso articolo 5 disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora essa, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venire meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso di violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale – rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Con riferimento all'organizzazione interna, all'attività e al funzionamento della Commissione, l'articolo 7 rimanda a un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Viene, inoltre, stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salva diversa disposizione. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Al comma 6 dell'articolo 7 in esame è, infine, indicato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della Commissione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare l'operato del Governo e le misure da questo adottate al fine di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19;

b) esaminare i documenti e gli eventuali piani sul COVID-19 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione a partire dal mese di gennaio 2020;

c) esaminare le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19 adottate, a livello nazionale, nei mesi di gennaio e di febbraio 2020;

d) esaminare le indicazioni e gli strumenti che il Governo ha fornito alle regioni per prevenire la diffusione del COVID-19 e per garantire l'individuazione, l'isolamento e il trattamento dei casi di infezione;

e) verificare le misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle relative dotazioni, con particolare riguardo ai mesi di gennaio e di febbraio 2020;

f) verificare, anche attraverso controlli a campione, la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei test di laboratorio e degli altri beni sanitari acquistati e distribuiti alle regioni;

g) verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera f), individuandone le relative cause;

h) valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziate nei mesi di gennaio e di febbraio 2020 ai fini dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e verificarne il relativo utilizzo;

i) valutare l'efficacia, la proporzionalità e la tempestività delle misure adottate dal Governo in rapporto alle informazioni che questo aveva a disposizione sul COVID-19.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
5. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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