PDL 2496

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2496

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VARCHI, MASCHIO, GALANTINO, CIABURRO, BUTTI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, FRASSINETTI, OSNATO, ROTELLI, SILVESTRONI

Agevolazioni tributarie in favore della popolazione residente nelle isole di Lampedusa e Linosa

Presentata il 14 maggio 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'immagine dell'isola di Lampedusa è stata condizionata dalla presenza di uno stato di emergenza che si è aggravato dal 2011 in un crescendo di eventi tragici ed emergenze, tra cui il naufragio del 3 ottobre 2013, che ha reso l'isola il simbolo di un dramma, tratteggiandone un'iconografia dalla quale, tuttavia, i lampedusani e anche i linosani, con il loro reale portato di esigenze e di bisogni, sono stati spesso esclusi.
Le isole di Lampedusa e Linosa, afferenti al comune di Lampedusa, sono caratterizzate da una condizione geografica unica nello scenario geografico nazionale: distano dalla costa siciliana 205 chilometri e, nel contempo, distano 113 chilometri dalle coste tunisine. Questa particolare condizione determina un forte isolamento dalle coste italiane, a causa della scarsità dei collegamenti, in particolare durante le stagioni non turistiche, condizionato da costi notevoli malgrado gli adeguamenti tariffari stabiliti dalla disciplina vigente in materia di continuità territoriale, in considerazione del fatto che l'unica garanzia in termini di spostamenti è data da quelli aerei, considerando la difficoltà e i tempi di navigazione del trasporto marittimo soprattutto nelle stagioni invernali.
A tali aspetti di criticità si aggiungono i limiti dettati dalla conformazione fisico-geografica del territorio dell'isola maggiore, Lampedusa, che nel tempo non hanno consentito la realizzazione di adeguate infrastrutture portuali e, di conseguenza, uno sviluppo in termini commerciali ed economici ad essa correlata.
Nel corso degli anni, l'evoluzione dei flussi migratori e i connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria hanno inevitabilmente dispiegato i loro effetti in termini di contrazione delle potenzialità dell'isola e dei suoi cittadini, ma nel contempo hanno provocato uno spostamento dell'interesse nazionale verso tematiche complesse quali l'emigrazione e i fenomeni a essa collegati, abbassando notevolmente il livello di attenzione sulla comunità isolana e sulle sue ataviche criticità legate all'insularità e alla correlata distanza dalle coste siciliane nonché alla particolare conformazione geografica che ne ha limitato le potenzialità anche in termini di infrastrutture portuali.
A fronte di tale situazione è stato necessario, in modo ciclico, tenere viva l'attenzione sull'isola mediante un'apposita legislazione, mirata a prevedere specifiche misure volte al miglioramento della qualità di vita dei cittadini ivi residenti, colmando i limiti dovuti alla condizione di insularità.
Il fenomeno migratorio, del quale in queste settimane si assiste ad una recrudescenza, fatta di sbarchi quotidiani e di un sistema di hotspot ormai al collasso, ha contribuito, negli anni, a monopolizzare l'attenzione politica del Governo centrale, portando spesso ad adottare interventi di carattere meramente propagandistico, privi di organicità, quali la sospensione dei termini degli adempimenti tributari originariamente sancita dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2011, n. 3947, prorogata annualmente e definitivamente superata con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 9 agosto 2017, n. 157040, che ha stabilito la ripresa degli adempimenti tributari secondo modalità che hanno ripristinato, di fatto, lo status quo ante tributario e che hanno provocato non pochi malumori tra i cittadini.
Ci si trova dinanzi a uno scenario complesso e multilivello, contraddistinto da una sorta di emergenza latente e da una correlata attenzione nazionale e internazionale fluttuante, che si amplifica in occasione di eventi rilevanti e tragici, per poi mutarsi, l'indomani, in un lungo silenzio: sullo sfondo resta una comunità di cui si ignorano i reali bisogni e che sempre più spesso è descritta in maniera romanzata, come se fosse un prolungamento dell'emergenza stessa che l'ha caratterizzata negli ultimi otto anni. Infatti l'emergenza relativa ai migranti ha alimentato un'immagine iconografica di Lampedusa quale «isola meravigliosa di emergenze», dove i circa 6.000 cittadini restano in secondo piano come spettatori passivi e le cui denunce in termini di isolamento e di difficoltà logistico-strutturali e amministrative appaiono lontane e inascoltate.
Il permanere di difficoltà che condizionano costantemente la quotidianità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni e nell'immobilismo amministrativo, rappresenta la peculiare preoccupazione degli abitanti di Lampedusa e Linosa, a prescindere dalle dinamiche degli sbarchi di immigrati.
A tali aspetti si aggiunge il fatto che l'immobilismo amministrativo, che sembra protrarsi da oltre otto anni, ha portato al blocco dei fondi stanziati dal Governo centrale per la valorizzazione e la riqualificazione dell'isola attraverso il piano di interventi per l'isola di Lampedusa, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con la delibera 29 aprile 2015, n. 39/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha assegnato al comune di Lampedusa e Linosa un importo complessivo di 20 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica.
Si ricorda, inoltre, che con il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2014, sono stati stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane della Regione siciliana di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, il quale ha previsto la disponibilità di 182 milioni di euro, di cui 7 milioni per l'isola di Lampedusa: una misura che, nei fatti, non ha però contribuito a elevare le potenzialità dell'isola e la qualità di vita dei suoi cittadini.
Si evidenzia, altresì, che gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea intervengono sulla coesione economica, sociale e territoriale, riconoscendo tra gli obiettivi peculiari delle politiche dell'Unione la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il superamento del ritardo delle regioni meno favorite o insulari. In particolare, è prevista, tra le altre, la tutela delle aree insulari attraverso provvedimenti e norme volti a superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.
All'indomani di una stagione politico-istituzionale segnata dall'esclusiva gestione dell'emergenza e dalla definizione di misure «tampone» prive di qualsiasi ragionamento strutturale di medio-lungo periodo finalizzato a un autentico miglioramento delle condizioni di disagio geografico e infrastrutturale del territorio isolano, la priorità deve essere la rimozione degli ostacoli allo sviluppo economico-sociale, in ossequio ai princìpi europei di coesione economico-territoriale, nella prospettiva del pieno riconoscimento dei limiti, naturali e permanenti, derivanti dalla conditio di insularità.
In ragione, pertanto, del carattere sui generis della condizione economico-geografica delle isole di Lampedusa e Linosa, del loro isolamento e della ragguardevole distanza che separa le loro coste dall'Italia nonché dei correlati aggravi in termini di oneri logistici che si riflettono sul costo della vita e sulla qualità della stessa, oltre che della vicinanza a uno Stato estero, sussistono le condizioni per individuare un regime fiscale agevolato sul consumo di alcuni prodotti considerati di prima necessità e, nel contempo, per garantire un concreto sostegno economico alla popolazione residente.
La presente proposta di legge, pertanto, mira a inserire in un unico provvedimento specifiche misure di intervento finalizzate al superamento delle citate criticità, in una prospettiva di più ampio respiro che riparta dai singoli cittadini, intesi come motore del rinnovamento delle potenzialità delle isole.
L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona franca nelle isole di Lampedusa e Linosa al fine di garantire un regime fiscale agevolato sul consumo di alcuni prodotti considerati di prima necessità, tra cui il carburante, il cui costo risulta insostenibile a causa degli oneri di trasporto, per assicurare un reale sostegno economico oltre che un concreto incentivo allo sviluppo per la popolazione residente, che vive – come evidenziato in premessa – in una situazione economico-sociale sui generis. Si evidenzia che, ai sensi dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, in virtù del quale la maggioranza delle entrate tributarie spettano alla stessa Regione, con legge dello Stato si può stabilire esclusivamente una riduzione delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e che, ai sensi della vigente normativa europea, l'istituzione di una zona franca è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, qualificandosi come procedura di aiuto di Stato.
L'articolo 2 prevede, nelle more della completa istituzione della zona franca di cui all'articolo 1, l'introduzione di un regime fiscale agevolato, attraverso il riconoscimento di un'imposta sostitutiva dei redditi del 15 per cento per le persone fisiche residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa.
L'articolo 3 prevede un'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi utilizzati nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa, assimilandone la disciplina a quella prevista per i carburanti ad uso agricolo.
L'articolo 4 prevede una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 40 per cento delle spese sostenute per il trasporto aereo e marittimo in regime di continuità territoriale, fino a un ammontare complessivo non superiore a 2.000 euro annui, in favore dei cittadini residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa.
L'articolo 5 dispone che gli adempimenti tributari, i cui versamenti sono stati originariamente sospesi dal citato articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 2011 e prorogati annualmente fino al 2017, siano eseguiti in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona franca nelle isole di Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione della loro insularità e al fine di superare gli svantaggi economico-sociali che essa determina, nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è istituita una zona franca, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In attuazione del comma 1, il territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è considerato area extra-doganale ai fini del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 2.
(Imposta sostitutiva sui redditi per le persone fisiche)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, in considerazione delle particolari condizioni geografiche e sociali e dei limiti esistenti a causa dell'insularità del territorio nonché della necessità di migliorare la qualità di vita dei cittadini, alle persone fisiche residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è applicata un'imposta sostitutiva sui redditi con un'aliquota del 15 per cento.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, ai cittadini residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è concessa un'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi ai sensi del numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione del comma 1.

Art. 4.
(Detrazione per le spese di trasporto in regime di continuità territoriale)

1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserito il seguente:

«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese sostenute per il trasporto aereo e marittimo in regime di continuità territoriale, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro annui, in favore dei cittadini residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa».

Art. 5.
(Rateizzazione degli adempimenti tributari)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2011, n. 3947, aventi, alla data del 12 febbraio 2011, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari previsti dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2017, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.

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