PDL 2491

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2491

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMINARDI, COSTANZO, TRIPIEDI

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in materia di esclusione delle funzioni ispettive in materia di contribuzione previdenziale e assicurazione obbligatoria dalle competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Presentata l'11 maggio 2020

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Onorevoli Colleghi! — L'attività ispettiva in ambito previdenziale è diretta a controllare l'esatto versamento dei contributi in termini di correntezza e correttezza (fruizione dei benefìci) contributiva, mentre in ambito assicurativo è volta ad accertare la verifica del rischio assicurato e la lotta all'evasione e all'elusione del pagamento dei premi assicurativi.
Dal 1° gennaio 2017 l'attività ispettiva è affidata all'Ispettorato nazionale del lavoro. Confrontando i dati degli anni 2017 e 2018, si registra una diminuzione delle imprese oggetto di accertamento (144.163 nel 2018 e 160.347 nel 2017) a fronte di un tasso di irregolarità in crescita (103.498 nel 2017, pari al 65 per cento, e 98.255 nel 2018, pari al 70 per cento). In ambito previdenziale, nel 2018, il tasso di irregolarità rilevata è stato dell'81 per cento, con un aumento del 4 per cento rispetto al 2017. In ambito assicurativo, il tasso di irregolarità è dell'89 per cento (si veda, in proposito, la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva allegata alla Nota di variazione del Documento di economia e finanza 2019, la quale mostra che i contributi non versati sono passati da 11,6 miliardi di euro a 11,19 miliardi di euro).
Come più volte ribadito anche dal presidente dell'INPS, il calo dei controlli trova la sua ragione anche nella diminuzione del personale ispettivo: nell'INAIL, nel 2018, il personale in forza era pari a 284 unità, nel 2019 a 262 unità; nell'INPS 1.146 unità nel 2018 e 1.083 unità nel 2019.
È quindi chiaro come l'introduzione del ruolo a esaurimento del personale ispettivo di INPS e INAIL, ai sensi del decreto legislativo n. 149 del 2015, stia portando una minore incisività nella lotta all'evasione contributiva e assicurativa, con gravi ripercussioni sul sistema dello stato sociale e sulla sua sostenibilità finanziaria.
I citati enti previdenziali, INPS e INAIL, sono preposti alla gestione del sistema previdenziale e del sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e devono, pertanto, garantirne la tenuta provvedendo alla tempestiva acquisizione dei contributi e dei premi assicurativi. Occorre quindi, potenziare l'attività ispettiva e di controllo sul territorio, intercettando, in particolare, i nuovi fenomeni di irregolarità (rapporti di lavoro fittizi, recupero di benefìci contributivi indebiti, esternalizzazioni), nonché eliminare il ruolo ad esaurimento introdotto dal citato decreto legislativo n. 149 del 2015, abrogando, altresì, le disposizioni che prevedono il trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro delle risorse economiche prima attribuite all'INPS e all'INAIL.
La presente proposta di legge si compone di sei articoli, che intervengono su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2015, in merito all'integrazione dei servizi ispettivi, svolti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, da parte dell'INPS e dell'INAIL.
L'articolo 1 sopprime i riferimenti all'INPS e all'INAIL contenuti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 149 del 2015, ritenendo che l'integrazione dei loro servizi ispettivi all'interno dell'Ispettorato nazionale del lavoro privi di fatto gli istituti della propria funzione ispettiva e renda più difficile il raggiungimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge, ossia per l'INPS «l'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni» e per l'INAIL la verifica della regolare osservanza da parte dei soggetti assicuranti degli adempimenti di legge e quindi il recupero dei premi evasi.
A oggi, lo scambio di informazioni tra l'area amministrativa e l'area ispettiva all'interno degli istituti garantisce, infatti, un'importante continuità tra l'accertamento ispettivo, il recupero dell'evasione contributiva e l'aggiornamento in tempo reale delle posizioni assicurative dei lavoratori.
L'INAIL assolve alla sua funzione di riscossione dei premi assicurativi tramite i propri funzionari di vigilanza, che sono chiamati a verificare il rispetto della normativa in materia di classificazione del rischio aziendale, con lo scopo di assicurare il regolare flusso dei premi assicurativi per garantire l'erogazione delle prestazioni agli infortunati.
Privare gli enti previdenziali della gestione diretta delle proprie strutture di vigilanza costituisce, ad avviso dei proponenti, un grave pregiudizio all'autonomia degli enti interessati, in violazione dell'articolo 38 della Costituzione.
L'articolo 2 prevede che «la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo», di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2015, debba avvenire nell'ambito dell'ente di appartenenza.
L'efficacia dell'attività ispettiva e la sua efficienza sono di fatto subordinate all'utilizzo di competenze e know how che sono oggi patrimonio dei singoli istituti, che soltanto, pertanto, possono svolgere un'adeguata attività di formazione per i propri dipendenti.
Ogni anno gli istituti elaborano i piani di vigilanza tenendo conto del contesto socio-economico e dei nuovi fenomeni elusivi ed evasivi e, in tale ambito, predispongono piani di intelligence e attività formativa per i propri dipendenti.
La formazione, in particolare in materia previdenziale, è svolta in collegamento con le direzioni generali che si occupano di prestazioni NASPI, cassa integrazione e assegni al nucleo familiare.
In mancanza di questo collegamento si rischia di creare vuoti di competenze.
L'articolo 3 prevede modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015. La ratio di tale intervento risiede nella convinzione che la sottrazione di risorse e dei relativi poteri di gestione, oltre al mancato potere di determinazione del trattamento di missione previsto per l'utilizzo della propria autovettura, limitino l'attività di vigilanza e non consentano una programmazione celere ed efficace della stessa, minando l'autonomia, la capacità organizzativa nonché la gestione economica degli istituti.
Ad avviso dei presentatori, solo una piena autonomia economico-gestionale può rendere più incisiva l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva e assicurativa.
La medesima considerazione vale per il comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, modificato dall'articolo 6 della presente proposta di legge.
L'articolo 4 della presente proposta di legge abroga il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, ritenendo che, in conseguenza dell'abolizione del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 149 del 2015, debbano essere i singoli istituti a stabilire il proprio fabbisogno di personale ispettivo.
L'articolo 5 della proposta di legge abroga il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2015, recante disposizioni concernenti l'inserimento degli ispettori dell'INPS e dell'INAIL in un ruolo ad esaurimento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, dell'INPS e dell'INAIL» sono soppresse;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: «, dall'INPS e dall'INAIL» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «, ivi compreso quello di INPS e INAIL» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «dell'INPS e dell'INAIL,» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «dell'Ispettorato, del personale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ispettorato e del personale» e le parole: «, nonché del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL» sono soppresse.

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, è abrogato.

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «, dell'INPS e dell'INAIL» sono soppresse.

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