PDL 2482

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISITI

Norme in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali

Presentata il 30 aprile 2020

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali, in conformità anche a quanto disposto dall'Unione europea. A tale proposito si ricorda che la Commissione europea era intervenuta, a seguito della segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviando all'Italia, il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) nella quale si contestava la compatibilità della legislazione interna con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento. Nella XVII legislatura il Governo aveva approvato un disegno di legge recante una delega allo stesso Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali (atto Senato n. 2957). Ma questa iniziativa legislativa aveva soprattutto lo scopo di prendere tempo e non di affrontare in modo compiuto la questione. Con la presente proposta di legge si intende, finalmente, risolvere il problema relativo alle concessioni marittime, fluviali e lacuali, prevedendo, per la prima volta, il censimento delle aree demaniali al fine di conoscere le aree disponibili e di garantire la loro valorizzazione. Tale censimento integrerà quanto già fatto dalle regioni attraverso la ricognizione delle aree demaniali marittime, come previsto dall'articolo 7, commi 9-septiesediecies e 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, fornendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un quadro completo anche delle aree demaniali fluviali e lacuali e dei relativi residui demaniali ricadenti nei territori regionali. Le aree demaniali individuate dal censimento e soggette a nuove concessioni saranno nuovamente attribuite al patrimonio disponibile dello Stato, anche perché attualmente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle competenze gestionali, che appartengono agli enti territoriali, non corrispondono i relativi introiti, che rimangono in capo allo Stato.
L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha prorogato la durata delle concessioni demaniali vigenti fino al 31 dicembre 2020. La presente proposta di legge prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2030 delle concessioni demaniali vigenti, anche al fine di garantire un adeguato ammortamento degli investimenti effettuati dagli attuali concessionari e di consentire il rilascio delle nuove concessioni in base al citato censimento delle aree demaniali. Questa proroga non si applicherà in caso di aree demaniali nelle quali siano presenti strutture fisse o semifisse sprovviste delle relative autorizzazioni. A tale riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite apposite disposizioni per la sanatoria di queste aree, concedendo trenta giorni di tempo ai concessionari per procedere alla regolarizzazione. Lo stesso decreto, inoltre, stabilirà la nuova disciplina delle concessioni demaniali, l'importo dei relativi canoni e il regime di controllo e sanzionatorio.
La presente proposta di legge, inoltre, definisce in modo chiaro il ruolo dei comuni e dello Stato: ai comuni è attribuito il compito di indire bandi pubblici per il rilascio delle nuove concessioni demaniali e di procedere all'accertamento dei requisiti dei partecipanti al bando; allo Stato e, in particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia del demanio, è attribuito il compito di adottare specifiche linee guida per i bandi stabilendo i parametri di valutazione, i requisiti necessari e i criteri di comparazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di concessioni delle aree appartenenti al demanio marittimo, fluviale e lacuale con finalità turistico-ricreative, ad uso di pesca, di acquacoltura e di attività produttive a essa connesse, con finalità sportive o destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, al fine di contribuire alla valorizzazione di tali aree.

Art. 2.
(Proroga delle concessioni demaniali vigenti)

1. Il termine di durata delle concessioni marittime, fluviali e lacuali con finalità turistico-ricreative, ad uso di pesca, di acquacoltura e di attività produttive a essa connesse, con finalità sportive o destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 2030.
2. Al fine di garantire un adeguato ammortamento degli investimenti effettuati, il comune competente per territorio provvede a comunicare ai titolari delle concessioni la proroga di cui al comma 1.
3. La proroga di cui al comma 1 non si applica in caso di concessioni di aree nelle quali sono presenti strutture fisse o semifisse amovibili sprovviste delle relative autorizzazioni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite disposizioni per la disciplina delle concessioni delle aree marittime, fluviali e lacuali con finalità turistico-ricreative, ad uso di pesca, di acquacoltura e di attività produttive a essa connesse, con finalità sportive o destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto e, in particolare, per la sanatoria delle aree di cui al comma 3, per il controllo delle concessioni e per la rivalutazione dei rispettivi canoni.
5. Ai fini dell'applicazione della proroga di cui al comma 1, i titolari di concessioni delle aree di cui al comma 3 devono provvedere ad adeguare tali aree a quanto disposto dal decreto di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.
(Censimento delle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali)

1. In previsione del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali, ai sensi dell'articolo 4, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a effettuare il censimento delle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali con finalità turistico-ricreative, ad uso di pesca, di acquacoltura e di attività produttive a essa connesse, con finalità sportive o destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto ricadenti nei propri territori.
2. Le aree demaniali individuate dal censimento di cui al comma 1 del presente articolo sono oggetto di nuove concessioni ai sensi dell'articolo 4 e sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 4.
(Rilascio di nuove concessioni demaniali)

1. Sulla base delle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali individuate dal censimento di cui all'articolo 3, sono rilasciate nuove concessioni a partire dal 1° gennaio 2021.
2. La durata delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali rilasciate ai sensi del comma 1 è pari, di norma, a dieci anni, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Possono essere rilasciate concessioni demaniali di durata non superiore a tre anni, in base alle finalità, ai criteri e ai requisiti individuati dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.
4. I canoni delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi del presente articolo sono stabiliti in base ai criteri fissati dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 5.
(Procedure per il rilascio di nuove concessioni demaniali)

1. Le nuove concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali di cui all'articolo 4 sono rilasciate dai comuni a seguito di un bando pubblico, in conformità ai princìpi di libera concorrenza e di trasparenza e alle linee guida adottate ai sensi del comma 2.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia del demanio, adotta linee guida per l'indizione dei bandi pubblici di cui al comma 1 che prevedono, in particolare, i parametri di valutazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria, di professionalità e di moralità che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti al bando, nonché i criteri di comparazione delle domande conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione.
3. Il bando per le concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del comune dove è situata l'area da assegnare in concessione, nonché in un'apposita area del sito internet istituzionale dell'Agenzia del demanio, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. I comuni procedono all'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo e dell'eventuale esistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione al bando previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. La gestione delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali rilasciate ai sensi del presente articolo può essere affidata ad altri soggetti in conformità a quanto disposto dall'articolo 45-bis del codice della navigazione.
6. Il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo, posto a carico del soggetto subentrante, stabilito dalle linee guida di cui al comma 2.

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