PDL 248

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 248

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VERINI

Istituzione dell'insegnamento dell’«introduzione alle religioni» nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

Presentata il 23 marzo 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! — L'appartenenza religiosa torna ad essere uno dei componenti essenziali dell'identità degli uomini e delle donne del nostro tempo. Chi fino a pochi anni fa teorizzava la «morte di Dio» come corollario naturale della modernità e del progresso ha dovuto constatare quanto il senso del sacro sia centrale nella vita delle persone, finendo per condizionare ancora in modo massiccio la vita di intere comunità. A tutto questo il processo di globalizzazione ha dato un volto nuovo. Non solo, infatti, nel confronto con «l'altro» molti hanno riscoperto la propria tradizione religiosa, ma quotidianamente facciamo esperienza di come le culture siano intrise di aspetti provenienti dalla religione e quanto, dunque, non possa esserci una vera integrazione tra culture se non imparando a conoscerci ed a dialogare, partendo dalla consapevolezza di punti di vista confessionali differenti.
I veri protagonisti della modernità sono le nuove generazioni, nate e cresciute in uno spazio multiculturale ed interconfessionale. È necessario, dunque, ripensare il nostro sistema scolastico e formativo, perché possa fornire ai cittadini del domani gli strumenti essenziali per conoscere e rispettare le differenti fedi di coloro che vivranno al loro fianco.
Da anni si discute della possibilità di introdurre nella scuola una disciplina che, integrandosi con le altre, accompagni gli studenti nell'acquisizione dell'importanza che il fenomeno religioso ha avuto e tutt'ora ha nella storia dell'uomo. Oggi quest'esigenza non è più soltanto un'esigenza culturale, ma si presenta come un'esigenza di civiltà e come uno strumento essenziale per prevenire forme di intolleranza, di fondamentalismo e di xenofobia.
La presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura (AC 543) e in quella ancora precedente, dunque, non vuole sostituire, né sovrapporsi alle altre discipline già presenti nell'ordinamento scolastico (ivi compreso l'insegnamento della religione cattolica, previsto dall'articolo 9 dell'accordo del 1984, che ha modificato il Concordato lateranense del 1929, ratificato ai sensi della legge n. 121 del 1985), ma vuole introdurre una materia che studi il fenomeno religioso come elemento dell'animo e della cultura umana. Crediamo che la scoperta della dimensione trascendente e di come l'uomo di ogni tempo viva questa esperienza sia un elemento fondamentale nella crescita di ogni persona, che può accompagnarla nella formazione di una coscienza critica e serena.
Le modalità, i docenti incaricati e la relativa classe di concorso che dovrà selezionarli dovranno garantire un approccio quanto più possibile scientifico e non dogmatico al tema.
Nei programmi dovranno essere affrontati gli aspetti della sociologia della religione che inquadrano il fenomeno, i fondamenti teologico-culturali delle grandi tradizioni religiose e le principali questioni di interazione con la contemporaneità.
Fondamentale sarà consentire l'acquisizione degli strumenti minimi per la comprensione storico-culturale e la conoscenza, sia pur elementare, dei testi religiosi fondamentali.
Particolare (ma non esclusiva) attenzione dovrà essere riservata alle tradizioni religiose monoteiste ed in particolare alle vicende che queste hanno avuto nella storia euro-mediterranea.
È fondamentale, però, che adeguato spazio sia riservato anche alle tradizioni religiose orientali. Non solo per dare agli studenti la possibilità di coglierne la ricchezza spirituale ed artistica, ma anche come risposta di civiltà al crescente e diversificato fenomeno migratorio. Porre un bambino nato in Italia da una famiglia cinese, bengalese o iraniana nella condizione di trovare, tra gli altri argomenti trattati nella scuola pubblica, anche la tradizione religiosa a cui magari si ispira la sua famiglia sarà un ottimo strumento di prevenzione del senso di esclusione e di emarginazione culturale e sociale delle nuove generazioni.
È importante ribadire lo spirito non confessionale della materia e, considerando la natura assai sensibile delle coscienze dei giovani studenti, nonché la centralità ed il diritto/dovere dei genitori nell'educazione religiosa dei figli, è ipotizzabile prevedere forme di incompatibilità tra i docenti chiamati ad assumere l'incarico con funzioni da questi svolte nelle eventuali rispettive organizzazioni confessionali. L'incompatibilità potrà essere solo temporanea e relativa al periodo corrispondente all'incarico.
D'altro canto, ampio spazio dovrà essere lasciato all'autonomia didattica nel senso di consentire e favorire la conoscenza e l'interazione con le realtà confessionali storicamente o socialmente più rilevanti nei differenti territori.
Il ciclo dovrà essere organizzato tenendo conto della differente età degli studenti consentendo loro un approccio diversamente critico a seconda dell'età.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'insegnamento dell’«introduzione alle religioni» è inserito come materia di studio obbligatoria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
2. Per l'insegnamento di cui al comma 1 è istituita una nuova classe di concorso denominata «introduzione alle religioni».
3. Sono abilitati all'insegnamento di cui al comma 1 i laureati in discipline umanistiche assunti in seguito a concorso pubblico ai sensi della normativa vigente in materia.
4. L'orario di cattedra dell'insegnamento di cui al comma 1 è articolato su nove ore complessive settimanali, suddivise in un'ora di insegnamento per ogni classe.

Art. 2.

1. I programmi didattici dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono stabiliti da un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e assicurano la trattazione delle seguenti tematiche:

a) l'analisi del fenomeno religioso quale fenomeno trasversale all'esperienza umana e alle culture;

b) le caratteristiche e l'evoluzione delle grandi tradizioni religiose, in particolare induismo, buddismo, ebraismo, cristianesimo, islam, e l'apporto dei relativi testi sacri e delle tradizioni alla cultura e all'identità dei popoli;

c) la storia delle tre religioni monoteiste nei loro aspetti più rilevanti.

2. Particolare attenzione è riservata alla storia del cristianesimo.
3. I docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'articolo 1 si attivano al fine di costruire idonei percorsi interdisciplinari e di incentivare i rapporti con le varie organizzazioni locali, nazionali e internazionali espressive delle differenti realtà confessionali.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su