PDL 2478

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2478

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, LUCASELLI

Delega al Governo per la modifica della normativa sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti

Presentata il 24 aprile 2020

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Onorevoli Colleghi! – Tra i diritti del lavoratore vi è quello alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, a fronte della sua temporanea impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in caso di malattia. Al riguardo, infatti, l'articolo 2110 del codice civile e i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore prevedono che, in caso di assenza per malattia, sia garantito al lavoratore, oltre alla copertura dei contributi previdenziali e all'indennità di malattia, un determinato periodo di tempo entro il quale gli viene conservato il posto di lavoro. Si tratta del cosiddetto «periodo di comporto», istituto per il quale la legge non prevede una specifica regolamentazione per i malati oncologici o affetti da altre gravi patologie, rinviando alla contrattazione collettiva la relativa disciplina, nonché la previsione di casi di esclusione.
In mancanza di un'unica disciplina, il periodo di comporto segue, dunque, regole profondamente diverse e disomogenee, determinando, inevitabilmente, una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.
Nel settore pubblico, infatti, la contrattazione riconosce determinate agevolazioni ai dipendenti colpiti da patologie gravi che necessitano di terapie salvavita. Sul punto, in generale, i lavoratori pubblici hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi nel triennio, con il diritto a una retribuzione di importo variabile (intera per i primi nove mesi, decurtata del 10 per cento nei successivi tre mesi e del 50 per cento negli ultimi sei mesi), e di altri successivi diciotto mesi senza retribuzione. Esistono, poi, specifiche tutele per determinati comparti (scuola, sanità, Ministeri).
Nel settore privato, in nessun caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto come nel settore pubblico. Tra l'altro, essendo la materia affidata alla contrattazione collettiva, vi sono delle profonde differenze tra i vari settori. Per gli impiegati, l'articolo 6, comma 4, del regio decreto-legge n. 1825 del 1924, convertito dalla legge n. 562 del 1926, dispone la conservazione del posto per un periodo di tre mesi, se l'impiegato ha un'anzianità di servizio non superiore ai dieci anni, e di sei mesi, se l'impiegato ha un'anzianità di servizio di oltre dieci anni, fatte salve le disposizioni più favorevoli eventualmente previste nei contratti collettivi. Anche in questo caso, la legge non prevede espressamente una durata differenziata del periodo di comporto nel caso di patologia oncologica, demandando ai contratti collettivi la possibilità di estensione di tale periodo nelle particolari ipotesi di gravi patologie.
Sicché, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, si applica la normativa che regola le normali assenze per malattia, mentre norme specifiche sui malati oncologici o affetti da malattie gravi che richiedono terapie indispensabili, cosiddette salvavita, sono previste dalla contrattazione collettiva.
Si ritiene, quindi, necessario prevedere una disciplina che garantisca parità di trattamento tra malati, poiché in materia esistono differenti tutele, anche tra i dipendenti pubblici. In particolare, ai fini della determinazione del periodo di comporto in caso di terapie salvavita, per alcuni lavoratori non vengono esclusi dal computo i giorni di assenza per malattia dovuti a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché i giorni di assenza per cure e terapie, mentre in altri settori se ne tiene conto prevedendone l'esclusione.
La presente proposta di legge si pone il fine, dunque, di riconoscere un congruo periodo di comporto ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con equità di trattamento tra tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato.
Preme, poi, affrontare la situazione dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che, qualora siano impossibilitati a prestare attività lavorativa, in caso di malattia e di terapie oncologiche, hanno diritto a un'indennità che al massimo può raggiungere i centottanta giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 2017, che riconosce l'equiparazione dell'indennità di malattia alla degenza ospedaliera, per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e per i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
Per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali, invece, l'ordinamento di ciascuna cassa stabilisce differenti iniziative di indennizzo.
La necessità di un intervento normativo a tutela dei lavoratori autonomi si pone, quindi, rispetto alle patologie che prevedono cure e terapie la cui durata supera il periodo per il quale è corrisposta l'indennità di malattia.
A tale proposito, si vuole ricordare il caso di Steven Babbi, che ha lottato contro il sarcoma di Ewing – un tumore che colpisce il tessuto osseo – che ne ha provocato la morte, all'età di 24 anni, lo scorso 14 febbraio 2020. La sua vicenda è diventata il simbolo di un'ingiustizia, poiché nel 2017, avendo superato i sei mesi di assenza dal lavoro previsti dalla legge, gli fu sospesa l'indennità di malattia da parte dell'INPS. Fu solo grazie ai datori di lavoro della Siropack, che decisero di continuare a retribuirlo regolarmente, che Steven, finché ha vissuto, ha potuto contare su un sostegno economico. La sua testimonianza, dunque, rende evidente l'urgenza di escludere dal limite dei centottanta giorni di malattia retribuita annuale i lavoratori affetti da patologia oncologica.
Pertanto, la presente proposta di legge prevede una delega al Governo per rafforzare il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione in ambito lavorativo, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure dei lavoratori, l'equità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati nella conservazione del posto di lavoro nonché maggiori tutele per i lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina vigente in materia di trattamento dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie che comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i lavoratori dipendenti conservino il posto di lavoro per un periodo retribuito non inferiore a ventiquattro mesi nel triennio decorrente dalla certificazione medica specialistica o rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente, al fine di potersi sottoporre alle cure o ai trattamenti terapeutici in caso di incompatibilità tra lo stato di salute e le mansioni svolte, salvo che i contratti collettivi nazionali di categoria non prevedano disposizioni di maggiore favore;

b) escludere dal computo del periodo di cui alla lettera a) i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital per cure o trattamenti terapeutici;

c) equiparare il trattamento dei lavoratori dipendenti privati con quello previsto per i lavoratori dipendenti pubblici, ai fini del riconoscimento del diritto alla conservazione del posto di lavoro;

d) per i lavoratori autonomi, prevedere la corresponsione di un indennizzo per un congruo periodo, superiore a quello attualmente previsto;

e) individuare l'elenco delle gravi patologie invalidanti e delle terapie per le quali è prevista l'esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia e la corresponsione dell'intera retribuzione;

f) coordinare e integrare la normativa in materia di tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi patologie temporaneamente invalidanti.

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