PDL 2474

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2474

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SILVESTRONI, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, FRASSINETTI, GALANTINO, MOLLICONE, ROTELLI, VARCHI

Modifica alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di parte della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi straordinari per la prevenzione e il contrasto delle pandemie

Presentata il 21 aprile 2020

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Onorevoli Colleghi! – L'endemica diffusione del COVID-19 ha, tra i vari e molti aspetti, riportato alla ribalta la necessità di prevenire e di contrastare con prontezza le eventuali pandemie che potrebbero scatenarsi anche in futuro.
Come è noto, la quota dell'otto per mille è la percentuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i contribuenti possono destinare ad alcune attività di rilievo sociale e culturale dello Stato o di una confessione religiosa. Grazie all'otto per mille, quindi, lo Stato e alcune confessioni religiose mettono a disposizione dei fondi per supportare e finanziare le attività degli enti non profit.
La presente proposta di legge inserisce tra le finalità della quota dell'otto per mille, richiamate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la prevenzione e il contrasto alle pandemie, al pari di quanto già previsto dalla stessa normativa per quanto concerne le calamità naturali, dando la possibilità ai cittadini contribuenti di destinare una parte delle loro imposte alla protezione delle generazioni future dal rischio di pandemie. Lo scopo della presente proposta di legge è, pertanto, quello di attualizzare le finalità della quota dell'otto per mille in funzione delle nuove emergenze, evidentemente diverse da quelle previste nel 1985, quando è stata approvata la legge che l'ha istituita e il Concordato tra la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica sanciva la fine dei trasferimenti diretti a sostegno del clero e dell'edilizia di culto introducendo questa nuova modalità di finanziamento.
La legge n. 222 del 1985 prevede che i cittadini contribuenti possano decidere di destinare la quota dell'otto per mille della propria IRPEF allo Stato o a una confessione religiosa scegliendo, tra le finalità individuate dalla stessa legge, quelle che essi preferiscono.
Nel mese di aprile 2020, l'Unione buddista italiana ha pubblicato l'elenco delle novanta organizzazioni non profit ammesse ai contributi del Fondo emergenza coronavirus, che ammonta a 1,5 milioni di euro. Con queste risorse, provenienti dal gettito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, l'Unione intende sostenere sia le organizzazioni impegnate a contrastare la pandemia sia chi è a fianco dei soggetti più fragili.
Lo Stato non fa nessuna pubblicità per aggiudicarsi la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e destina a finalità diverse da quelle sociali oltre il 60 per cento delle risorse ad esso assegnate ogni anno, pari a quasi 180 milioni di euro. Queste citate sono le due principali critiche mosse dalla Corte dei conti già nella deliberazione 29 ottobre 2018, n. 24/2018/G sulla scelta della quota dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei contribuenti. Tali critiche si fondavano su una serie di dati in base ai quali risultava che su 40,7 milioni di contribuenti, ben 22 milioni non avevano espresso alcuna scelta sulla quota dell'otto per mille, mentre tra i 17 milioni di italiani che avevano espresso una scelta, 14,4 milioni avevano scelto di destinarla alla Chiesa cattolica che, a seguito del meccanismo di ripartizione, aveva ricevuto quattro quinti dei fondi (un miliardo di euro). La quota dell'otto per mille a gestione statale da distribuire per il 2018 era pari a 175,6 milioni di euro (181 milioni di euro nel 2017), legati alle opzioni di 2,4 milioni di contribuenti. La Corte dei conti aveva inoltre evidenziato che 64 interventi normativi dal 1996 al 2015 avevano stabilito che si attingesse ai fondi della quota dell'otto per mille a gestione statale per finanziare altre esigenze dello Stato, rendendo così permanente un'ulteriore decurtazione dei finanziamenti degli interventi attuati per le finalità previste dalla legge n. 222 del 1985.
La legge 4 agosto 2016, n. 163, modificando la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha poi stabilito il divieto di usare i fondi della quota dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF per finanziare le leggi che comportano nuovi oneri per lo Stato, ma le decurtazioni continuano comunque a operare per le leggi precedenti.
Per la Corte dei conti, questa «distrazione» dei fondi verso altre finalità determina una disparità di trattamento fra i contribuenti che scelgono di destinare la quota dell'otto per mille allo Stato e coloro che la destinano, invece, a una confessione religiosa.
La Corte sottolinea che lo Stato è «l'unico competitore» della quota dell'otto per mille «che non sensibilizza l'opinione pubblica sulle proprie realizzazioni» e non fa campagne promozionali per sollecitare le firme dei contribuenti, con l'effetto che negli anni c'è stata una «drastica riduzione dei contribuenti a suo favore».
La presente proposta di legge prevede, come già rilevato, una modifica all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, introducendo tra le finalità di destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF quella della prevenzione e del contrasto delle pandemie, consentendo così di finanziare anche l'emergenza sanitaria relativa al COVID-19 attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2020-2022.
D'altronde, questa nuova finalità sembra perfettamente in linea con quanto disposto dalla Costituzione, che unisce la tutela della salute e della sicurezza dei territori al diritto all'uguaglianza sostanziale mediante la previsione generale di sistemi preventivi per tutti i cittadini.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «calamità naturali,» è inserita le seguente: «pandemie,».
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per il triennio 2020-2022, un fondo per l'emergenza conseguente alla diffusione del COVID-19, finanziato a valere sulle risorse derivanti dalla destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche agli interventi per la prevenzione e il contrasto delle pandemie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

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