PDL 2471

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2471

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(BOCCIA)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Presentato il 20 aprile 2020

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. La norma presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione del coronavirus (COVID-19), viene assicurato lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, attraverso disposizioni di deroga che differiscono gli ordinari termini indicati dalla legislazione vigente per le relative procedure. Ciò è necessario al fine di evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'occasione di assembramenti di persone e condizioni di contiguità, incompatibili con le misure precauzionali adottate a fini di profilassi sanitaria, e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di sicurezza per i cittadini. L'intervento si pone peraltro in continuità con quanto già disposto dall'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha differito il termine entro il quale va indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», stabilendolo in 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha ammesso il referendum medesimo.
Con il presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus già in vigore, in relazione alla necessità di svolgere le elezioni per l'anno 2020, viene adottata una serie di interventi di ampia durata temporale in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di rinnovo dei consigli comunali per scadenza del mandato e per motivi diversi e di durata degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
In particolare, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge viene disposto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per quelle del Senato, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per i seggi resisi vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
La disciplina ordinaria posta per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica dal testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, stabilisce, all'articolo 21-ter, comma 1, che, quando per qualsiasi causa resti vacante il seggio di un senatore eletto in un collegio uninominale, il Presidente del Senato della Repubblica ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. Il comma 2 prevede che i comizi siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Il comma 3 dispone che le elezioni suppletive siano indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, salve specifiche deroghe disciplinate dal comma 4 nel caso in cui tale termine cada in un periodo fra il 1° agosto e il 15 settembre (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare il termine di non oltre quarantacinque giorni) o qualora cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni). L'intervento in esame dispone, in deroga alla disciplina ordinaria, che il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive è fissato, anziché in novanta giorni, in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
Attualmente il seggio di cui è stata dichiarata la vacanza in data 18 marzo 2020 è quello del collegio uninominale 03 della regione Sardegna per il Senato. Sulla base della normativa vigente, il termine ultimo per lo svolgimento dell'elezione suppletiva sarebbe il 16 giugno, con ultima domenica utile il 14 giugno e con avvio del relativo procedimento elettorale 50 giorni prima (24 aprile); con l'ampliamento a 240 giorni del termine in cui svolgere le elezioni, la «finestra elettorale» scadrà il prossimo 13 novembre, con ultima domenica utile l'8 novembre.
Analogo intervento viene previsto per le elezioni suppletive della Camera, la cui disciplina fa rinvio a quella sopra descritta per il Senato.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), dispone, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.
La legge 7 giugno 1991, n. 182, recante disposizioni in materia di turni elettorali dei consigli comunali da rinnovare per scadenza del mandato, prevede, all'articolo 1, comma 1, che le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
L'intervento derogatorio in esame dispone che, per l'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.
La disposizione si applica anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede, infine, che anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020 (cinquantesimo giorno antecedente il 15 settembre, primo giorno della prevista finestra elettorale di autunno), siano inserite nel turno elettorale previsto dalla lettera b); la disposizione si riferisce anche all'eventuale rinnovo degli organi circoscrizionali per i quali maturino le prescritte condizioni.
Per i casi in questione, la disciplina ordinaria è quella dettata dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in base ai quali le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno) del turno annuale ordinario se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre la suddetta data.
In considerazione quindi dello spostamento temporale del turno ordinario di cui alla lettera c), vengono compresi in detto turno anche gli enti in cui le condizioni per il loro scioglimento, nelle ipotesi di cui all'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano maturate in epoca successiva a quella ordinariamente prevista (24 febbraio).
Viene pertanto individuato il termine del 27 luglio 2020 in considerazione del tempo necessario – cinquanta giorni a ritroso – rispetto al primo giorno del turno elettorale indicato (15 settembre); la disposizione opera quindi negli stessi termini previsti dal citato articolo 2 della legge n. 182 del 1991, che a tal fine indica il 24 febbraio, cinquantesimo giorno antecedente il 15 aprile, inizio della finestra elettorale ivi prevista.
Con la previsione di cui alla lettera c) si riduce pertanto il periodo di gestione straordinaria per tali enti.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), prevede, con norma di carattere eccezionale, che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni dei nuovi consigli si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
L'intervento deroga, per l'anno 2020, alle norme della legge 2 luglio 2004, n. 165, che reca disposizioni in materia di elezioni regionali, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, pur attribuendo alla legge regionale la disciplina del sistema elettorale dei consigli regionali, prevede che questa debba essere adottata «nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
Con riferimento alla disciplina a regime concernente la durata degli organi elettivi, l'articolo 5 della citata legge n. 165 del 2004 dispone che – fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale – gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni dalla data dell'elezione e che le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
Il comma 2 prevede che, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche derivanti dal COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche se già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la loro indizione; resta fermo che, per le ipotesi di cui al comma 1, lettera d), la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione. In caso di rinvio, viene salvaguardata la validità delle operazioni elettorali già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.
L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria.
L'articolo 3 dispone circa l'entrata in vigore del decreto.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri. Infatti, nessuna attività connessa alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), è stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20 aprile 2020.

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Considerata la necessità di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Articolo 2.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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