PDL 2469

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2469

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BORDONALI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BOLDI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, COLLA, COMAROLI, COVOLO, DE ANGELIS, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, LEGNAIOLI, MACCANTI, MORELLI, MOSCHIONI, PATASSINI, PETTAZZI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TOCCALINI, VALLOTTO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche agli articoli 625 e 640 del codice penale e 380 del codice di procedura penale, in materia di introduzione di una circostanza aggravante, per i reati di furto e di truffa, concernente lo sfruttamento o la simulazione di una situazione di emergenza sanitaria

Presentata il 16 aprile 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! – Il fenomeno dei furti e delle truffe commessi sfruttando o simulando una situazione di emergenza sanitaria è oggi diventato una vera emergenza.
Al di là dei numeri, non vi è dubbio che tale fenomeno ha assunto una gravità straordinaria negli ultimi tempi, così come si evince dalle notizie di cronaca relative ad azioni illegali e criminali compiute sfruttando la paura derivante dall'epidemia di COVID-19. Si registrano, ad esempio, casi di soggetti che fingono di essere operatori sanitari per perpetrare truffe ai danni di persone inermi e terrorizzate dal rischio di essere contagiate, spesso appartenenti alle fasce sociali più fragili, di età avanzata e che vivono da sole. Purtroppo accade anche questo nell'Italia colpita dall'infezione proveniente dalla Cina.
La Croce Rossa italiana, ad esempio, ha segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto e continuano a ricevere telefonate da parte di presunti operatori sanitari che offrono loro assistenza proponendo visite a domicilio e l'esecuzione di tamponi per verificare la presenza dell'infezione.
Questo tipo di truffe si sta diffondendo, oltre che in Lombardia, anche in Emilia-Romagna, un'altra regione dove si sono registrati numerosi casi di contagio di COVID-19. Come riporta il sito Reggionline.com, stanno costantemente aumentando in tutta la provincia di Reggio Emilia, soprattutto nella zona di Bagnolo e di Correggio, le segnalazioni di tentativi di truffa da parte di finti esponenti delle Forze dell'ordine o di sedicenti volontari della pubblica assistenza che contattano anziani e persone sole offrendosi di eseguire controlli medici.

In pratica i truffatori, mostrando falsi tesserini di riconoscimento che li identificherebbero quali funzionari dell'azienda per la tutela della salute, dichiarano di essere stati mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio e, mostrando falsi tamponi, entrano nelle abitazioni private per poi impossessarsi di denaro o di altri oggetti di valore.
La presente proposta di legge, pertanto, interviene per tentare di arginare questo fenomeno criminale, prevedendo nuove norme di carattere penale.
All'articolo 1, con una modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto, previsto dall'articolo 624, si stabilisce la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 quando il mezzo fraudolento consiste nello sfruttamento o nella simulazione di una situazione di emergenza sanitaria.
All'articolo 2, con alcune modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa, si stabilisce una pena aggravata, da tre a dieci anni di reclusione e da euro 500 a euro 3.000 di multa, quando la truffa è commessa sfruttando o simulando una situazione di emergenza sanitaria.
All'articolo 3, infine, si procede alla modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza, per inserire nella casistica ivi prevista anche i delitti di furto e di truffa quando il fatto è commesso sfruttando o simulando una situazione di emergenza sanitaria.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale)

1. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al secondo comma si applica se il mezzo fraudolento di cui al numero 2 del primo comma consiste nello sfruttamento o nella simulazione di una situazione di emergenza sanitaria».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale)

1. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 500 a euro 3.000 se il fatto è commesso sfruttando o simulando una situazione di emergenza sanitaria»;

b) al terzo comma, le parole: «dal capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi secondo e terzo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: «nonché 7-bis),» sono inserite le seguenti: «e terzo comma,»;

b) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

«f-ter) delitto di truffa quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale».

torna su