PDL 2464

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GAVA, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DE ANGELIS, DURIGON, FOGLIANI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, LUCCHINI, MINARDO, MORELLI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, VALLOTTO, ZOFFILI

Modifica all'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e altre disposizioni per la promozione del riciclo della plastica

Presentata il 10 aprile 2020

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Onorevoli Colleghi! – Al fine di consentire una gestione dei rifiuti che risponda ai princìpi dell'«economia circolare» è fondamentale incentivare e promuovere l'uso di materiali plastici riciclati e, conseguentemente, ridurre la produzione di rifiuti nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie.
A tale fine è importante favorire l'aumento della percentuale di materiale riciclato nei prodotti in polietilentereftalato (PET), con il quale è realizzata la maggior parte delle bottiglie e dei contenitori in plastica attualmente in commercio. Il PET è un materiale che nel tempo ha acquistato un livello di qualità tale da risultare riciclabile al 100 per cento, recuperabile e riutilizzabile. Pertanto è necessario modificare la normativa vigente, che limita al 50 per cento il materiale riciclato nel PET, favorendo il riutilizzo e il recupero di tale materiale e, nello stesso tempo, disincentivando ulteriormente la produzione di nuovo materiale plastico «vergine».
Inoltre, al fine di stimolare un maggior impiego di materiale riciclato da parte delle imprese e di favorire la creazione di una filiera produttiva innovativa ed ecocompatibile, la presente proposta di legge prevede un'agevolazione per le imprese che incrementano l'utilizzo di materiali plastici riciclati nella produzione dei prodotti, in analogia con l'agevolazione già prevista dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica alla disciplina igienica in materia di produzione di bottiglie in polietilentereftalato)

1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.

Art. 2.
(Credito d'imposta in favore delle imprese del settore delle materie plastiche)

1. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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