PDL 2451-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2451-2479-2480-2484-2507-A

PROPOSTE DI LEGGE

2451

d'iniziativa dei deputati
MULÈ, GELMINI, CARFAGNA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, CANNATELLI, CARRARA, CASCIELLO, CASSINELLI, DALL'OSSO, D'ATTIS, FASANO, FERRAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GREGORIO FONTANA, GIACHETTI, GIACOMETTO, LABRIOLA, LUCASELLI, MANDELLI, MARIN, MAZZETTI, NAPOLI, NITTI, NOVELLI, PALMIERI, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SCOMA, SOZZANI, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA, ZENNARO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica

Presentata il 27 marzo 2020

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 15 luglio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2451, 2479, 2480, 2484 e 2507. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

2479

d'iniziativa dei deputati
MURELLI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BOLDI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, DE ANGELIS, DI MURO, DURIGON, FOGLIANI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, LUCCHINI, MINARDO, MOLINARI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TOCCALINI, VALBUSA, VALLOTTO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19

Presentata il 28 aprile 2020

2480

d'iniziativa dei deputati
MARTINA, CARNEVALI, DELRIO, FORNARO, DORI, NOJA, TERMINI, PIZZETTI, BAZOLI, BERLINGHIERI, FIANO, SERRACCHIANI, LEPRI, DE MARIA, ENRICO BORGHI, GRIBAUDO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Presentata il 28 aprile 2020

2484

d'iniziativa dei deputati
MAMMÌ, MASSIMO ENRICO BARONI, CASA, D'ARRANDO, SABRINA DE CARLO, LAPIA, LOMBARDO, LOREFICE, MARTINCIGLIO, MENGA, NAPPI, NESCI, PARENTELA, SARLI, SEGNERI, SPORTIELLO, TERMINI, VILLANI

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari vittime dell'epidemia di coronavirus

Presentata il 4 maggio 2020

e

2507

d'iniziativa dei deputati
ROBERTO ROSSINI, CECCONI, GIULIODORI, LOMBARDO, MENGA, PARISSE, RIZZO, SEGNERI, TERMINI, VILLANI

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Presentata il 21 maggio 2020

(Relatori: MARTINA e MURELLI )

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus;

sottolineato il grande rilievo civile e politico del provvedimento, il quale intende opportunamente istituire un'occasione ufficiale in cui tutta la comunità nazionale potrà raccogliersi nel ricordo di tutte le vittime dell'epidemia di COVID-19, anche attraverso iniziative concrete di solidarietà nonché di informazione, approfondimento e studio su tale importante tematica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possano assumere rilievo materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

NULLA OSTA

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, nelle sedute del 16 e del 24 giugno 2020, ai cui resoconti si rinvia;

rilevato che il provvedimento nasce su iniziativa parlamentare e si propone di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa del coronavirus;

evidenziato che la data scelta per celebrare la giornata, il 18 marzo di ogni anno, si collega a uno dei più tragici momenti vissuti dal nostro Paese durante la pandemia del coronavirus; infatti la sera del 18 marzo 2020 una lunga fila di mezzi dell'Esercito giunse a Bergamo per trasportare le moltissime bare delle persone decedute dal cimitero monumentale agli impianti crematori di altre città;

considerato, tuttavia, che nel testo unificato non è confluito l'articolo 2 della proposta di legge C. 2507 Roberto Rossini, che prevedeva il conferimento di un attestato al personale sanitario, compreso quello militare, nonché al personale delle Forze armate e del comparto sicurezza, quale riconoscimento dell'attività prestata al servizio della comunità nazionale e delle comunità locali per il contenimento dell'epidemia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

nell'articolo 1, comma 1, il testo sia modificato nel senso di comprendere nella ricorrenza non soltanto le persone decedute in ragione della patologia COVID-19, ma anche quelle decedute nel corso della pandemia;

sia prevista altresì l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza per l'attività prestata in occasione della pandemia. In particolare, sia previsto che la benemerenza sia conferita dal Presidente della Repubblica per le categorie del personale medico, sanitario e ausiliario e del personale della sanità militare. Sia contemplato, al proposito, specialmente il ruolo dei medici di medicina generale i quali, nel corso della pandemia, abbiano prestato assistenza diretta a pazienti contagiati o a persone ristrette in quarantena, e quello del personale delle Forze armate, della Polizia di Stato e dei Corpi di polizia locale che sia stato effettivamente impiegato nelle funzioni di prevenzione, controllo e tutela dell'ordine pubblico nel corso della pandemia.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 e abbinate, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le iniziative previste dall'articolo 4 per la celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus negli istituti scolastici di ogni ordine e grado rientrano nell'ambito dell'impianto curricolare per la promozione dell'educazione alla salute;

al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare tuttavia necessario prevedere, anziché l'obbligo, la facoltà di promuovere e organizzare le predette iniziative da parte delle istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 e abbinate, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, come risultante al termine dell'esame in sede referente;

preso atto che il provvedimento dispone, all'articolo 1, l'istituzione, il giorno 18 marzo di ciascun anno, della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, che non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949;

considerato che l'articolo 2 prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, di autorizzare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro, in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus,

sottolineato il grande rilievo civile e politico del provvedimento, il quale intende opportunamente istituire un'occasione ufficiale in cui tutta la comunità nazionale potrà raccogliersi nel ricordo di tutte le vittime dell'epidemia di COVID-19, anche attraverso iniziative concrete di solidarietà nonché di informazione, approfondimento e studio su tale importante tematica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possano assumere rilievo materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione»; si segnala comunque che l'organizzazione di tali iniziative è rimessa alla libera scelta delle regioni, delle province e dei comuni nonché delle istituzioni scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.
2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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