PDL 2447-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2447-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( CONTE )

e dal ministro della salute
( SPERANZA )

di concerto con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GUALTIERI )

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentato il 25 marzo 2020

(Relatrice: LOREFICE )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 16 aprile 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2447 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 6 articoli, per un totale di 24 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria, enunciata nel preambolo, di adottare misure adeguate e proporzionate per il contrasto dell'epidemia di COVID-19;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

i commi 1 e 3 dell'articolo 2 recano un richiamo a fonti non legislative (rispettivamente, all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020), senza indicare gli estremi della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale corrisponde a quella di adozione); potrebbe valutarsi l'opportunità di un'integrazione in tal senso, al fine di facilitare la generale conoscibilità delle norme in questione;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il contrasto dell'epidemia, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, siano adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; al riguardo si osserva che l'utilizzo dell'espressione «di norma» non permette di individuare con precisione i casi in cui il Comitato tecnico-scientifico è coinvolto nel procedimento di adozione delle misure di contenimento;

il comma 1 dell'articolo 3 prevede che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2; al riguardo, la formulazione della disposizione appare suscettibile di approfondimento in quanto manca il termine di comparazione dell'espressione «ulteriormente restrittive»; andrebbe chiarito se si tratti, come sembra desumibile, di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti;

il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 (cioè con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), ovvero dell'articolo 3 (quindi con ordinanze regionali o sindacali); tale formulazione non sembra quindi comprendere il caso, di cui all'articolo 2, comma 2, di adozione di analoghe misure da parte del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978; si potrebbe pertanto valutare l'integrazione della disposizione in tal senso;

il comma 2 dell'articolo 4 prevede – come già l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 14 del 2020 – che per determinate violazioni delle misure di contenimento si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; al riguardo andrebbe chiarito se la disposizione si applichi retroattivamente in misura minima ridotta alla metà, come previsto dal comma 8 dell'articolo 4 in via generale per «le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative» e, in tale ipotesi, come venga calcolata la misura minima ridotta alla metà;

il comma 5 dell'articolo 4 prevede che, «in caso di reiterata violazione della medesima disposizione», la sanzione amministrativa pecuniaria sia raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva sia applicata nella misura massima (30 giorni); al riguardo si valuti l'opportunità di specificare se la reiterazione sia configurabile a fronte dell'ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure dell'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratta di una recidiva specifica, derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1 prevede un dettagliato elenco di misure per il contrasto dell'epidemia che è possibile adottare, ai sensi dell'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; viene conseguentemente abrogato – fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni – il decreto-legge n. 6 del 2020 che ha costituito la base giuridica per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di contrasto dell'epidemia fin qui adottati (gli effetti di tali decreti come delle altre misure adottate sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 3); al riguardo merita rilevare che molte delle misure di contrasto fin qui assunte – che pure risultano proporzionate rispetto all'obiettivo costituzionalmente rilevante della tutela della salute – devono ritenersi adottate sulla base di una norma del citato decreto-legge n. 6 del 2020, l'articolo 2, che consentiva l'attuazione, in via generale, di «ulteriori misure di contenimento» rispetto a quelle indicate dall'articolo 1 e limitate a specifici territori; su tale norma il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 25 febbraio 2020, aveva segnalato l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione; sulla medesima norma anche il Comitato permanente per i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) aveva segnalato, nel parere reso nella seduta del medesimo 25 febbraio 2020, l'opportunità di specificare se con le ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza che le autorità competenti potevano adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia di COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intenda fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale lì definito (cioè territori in cui si siano registrati casi di contagio) o a misure ulteriori rispetto a quelle elencate all'articolo 1, comma 2, ovvero ad entrambi i casi; in tal senso il provvedimento in esame appare costituire una migliore e più dettagliata base giuridica per l'adozione delle misure di contenimento;

l'articolo 5, comma 1, lettera b), dispone l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ancora in corso di conversione al Senato (S. 1746); al riguardo si ricorda che il Comitato, in una precedente analoga occasione, aveva raccomandato al Governo di «evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari» (parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019); il Comitato ritiene però di non ribadire tale raccomandazione per il provvedimento in esame in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale il Governo e il Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza in corso;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630», le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;

approfondire, all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, l'utilizzo dell'espressione: «di norma»;

aggiungere, all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati», le seguenti: «e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale»;

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ulteriormente restrittive» le seguenti: «rispetto a quelle vigenti»;

sostituire, all'articolo 4, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2»;

approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 2;

approfondire, all'articolo 4, comma 5, l'utilizzo dell'espressione: «in caso di reiterata violazione della medesima disposizione».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2447, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato come il decreto-legge, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, intenda tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;

evidenziato in particolare come il decreto-legge, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (tra cui si richiamano in particolare gli articoli 13, 14, 16, 17 e 41 della Costituzione), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all'articolo 32 della Costituzione), rechi una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci, nonché disciplini le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure;

rilevato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le misure recate dal decreto- legge rientrino in primo luogo nelle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

segnalato altresì come venga anche in rilievo, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, la materia «attività produttive», che non può essere incisa dalle ordinanze regionali;

evidenziato, a tale ultimo riguardo, come, pur trattandosi di materia in parte riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione), l'imposizione di tale limite trovi fondamento nell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che consente allo Stato, a determinate condizioni, di sostituirsi a organi delle regioni e degli altri enti territoriali nel caso «di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica»;

segnalato come, quanto all'articolo 4 del decreto-legge, rilevino gli ambiti di competenza statale in materia di «ordinamento civile e penale» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché, per la disposizione che consente ai prefetti di avvalersi delle Forze armate nell'attuazione delle misure di contenimento, la materia «difesa e Forze armate» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

rilevato altresì, quanto al rapporto tra le misure previste dal decreto-legge assumono e le previsioni stabilite nella parte I della Carta costituzionale (relativa a diritti e doveri dei cittadini), come, in riferimento alla possibilità di concorrere, con legge regionale, a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale abbia evidenziato che ciò può avvenire purché nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento avente contenuti proporzionati al fine perseguito;

ricordato ulteriormente, in merito alla conformità con altri princìpi costituzionali, come la Corte costituzionale abbia, in più occasioni, posto in evidenza come ogni diritto di libertà implichi l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (sentenze n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982);

richiamato, in relazione a quanto sancito dall'articolo 13 della Costituzione (secondo il quale «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»), che la Corte ha sottolineato come il nucleo irriducibile di tale diritto implichi che le eventuali restrizioni, che la stessa Costituzione ammette, potranno intervenire solo laddove giustificate dalla necessità di tutelare diritti di pari rango e nel rispetto di determinate regole procedurali (sentenza n. 1 del 1956);

richiamato, in merito all'articolo 16 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza», che la Corte ha posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni, ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica, i quali possono nascere da situazioni generali o particolari, compresa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (sentenza n. 68 del 1964);

richiamato, in merito al diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, come la Corte abbia evidenziato, ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, e i liberi comportamenti i quali non hanno una diretta copertura costituzionale, che «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996);

richiamato quindi, quanto al secondo comma dell'articolo 32, secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», come la Corte costituzionale abbia in proposito evidenziato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quell'autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (sentenza n. 307 del 1990);

ricordato l'articolo 14 della Costituzione, ai sensi del quale «il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali»;

richiamato altresì l'articolo 17 della Costituzione, il quale sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi, prevedendo il preavviso per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, previsione in forza della quale ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione;

rilevato, in particolare, come l'articolo 3 del decreto-legge intenda opportunamente regolare il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, al fine di rafforzare il potere di coordinamento statale nella gestione dell'emergenza, evitando che l'efficacia di misure statali dirette a contenere la diffusione del virus, la quale presuppone comportamenti uniformi su ampia scala, possa essere ridotta dalla compresenza di altre iniziative istituzionali in contrasto, e rendendo più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l'individuazione delle disposizioni alle quali attenersi;

rilevato, più nello specifico, come il comma 1 dell'articolo 3 attribuisca alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, a determinate condizioni, precisando inoltre che le misure regionali possono essere introdotte «esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza» e «senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale»;

evidenziato come il richiamato divieto, per le misure ulteriormente restrittive introdotte dalle regioni per far fronte all'emergenza epidemiologica, di incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia intersechi competenze sia statali, sia regionali, sulla base del riparto di competenze sancito dalla Costituzione, atteso che rientrano nella competenza legislativa (e regolamentare, in ragione del parallelismo fra funzioni legislative e regolamentari) residuale, spettante alle regioni, l'industria, il commercio e l'artigianato, mentre sono rimessi alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni il commercio con l'estero e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia e gli istituti creditizi a carattere regionale;

evidenziato inoltre come, sulla medesima tematica, sussista una serie di competenze, idonee ad incidere, direttamente o indirettamente, sulle attività produttive, spettanti in via esclusiva allo Stato: ordinamento civile (materia a cui afferisce la disciplina dell'impresa), tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente;

sottolineato altresì come, nel caso di un'emergenza epidemiologica come quella oggetto del decreto-legge, rilevino anche ulteriori competenze statali, quali ad esempio la protezione dei confini nazionali e la profilassi internazionale, astrattamente idonee a riverberarsi sulle attività produttive;

evidenziato quindi come il divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 trovi fondamento, da un lato, nelle competenze esclusive statali e concorrenti, e, dall'altro, nell'articolo 120 della Costituzione, che attribuisce al Governo la facoltà di sostituirsi ad organi delle regioni (oltre che degli enti locali), fra l'altro, nel caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica», nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

richiamato come il predetto articolo 120 della Costituzione imponga alla legge di definire procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

segnalato, quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, che consiste nell'affidamento di funzioni amministrative ad organi di livello superiore quando queste non possono essere adeguatamente svolte dal livello inferiore, come esso risulti in questo caso rispettato alla luce dell'invito delle autorità sanitarie ad una gestione globale (quindi persino sovranazionale) dell'emergenza in atto, che presuppone un forte coordinamento a livello centrale;

rilevato, in merito al comma 1 dell'articolo 5, il quale dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020, il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato, come il Comitato per la legislazione, in una precedente analoga occasione – anteriore però all'emergenza in corso – abbia raccomandato al Governo (nel parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019) di «evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare, l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge, la quale prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, valuti la Commissione di merito, anche tenuto conto che la violazione dello stesso è configurato dal decreto-legge come reato contravvenzionale (ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge), l'opportunità di specificare maggiormente, a livello normativo di rango primario, il procedimento e i presupposti che configurano la misura della quarantena per le persone risultate positive al virus, diversa dalla misura della quarantena precauzionale di cui alla lettera d) del medesimo comma 2;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, il quale attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre, a determinate condizioni, misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, precisando che le misure regionali possono essere introdotte «esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza», valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata del riferimento alle «attività di competenza regionale», e in particolare se tale riferimento, in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo 3, debba essere inteso come ulteriormente limitativo delle prerogative regionali in materia sanitaria, di cui alla legge ordinaria (articolo 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978);

c) con riferimento al comma 8 dell'articolo 4, il quale regola i profili di diritto intertemporale con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame, prevedendo che le nuove sanzioni amministrative introdotte in sostituzione delle sanzioni penali previste dal citato decreto-legge n. 6 si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, valuti la Commissione di merito, con specifico riferimento alla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività introdotta dal comma 2 dell'articolo 4, il quale riproduce sostanzialmente la sanzione accessoria a quella penale, già prevista nella disciplina abrogata dal decreto-legge stesso, l'opportunità di specificare se la nuova sanzione accessoria della chiusura debba o meno essere applicata retroattivamente.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2447 Governo);

valutata positivamente la scelta del Governo – in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento dei casi e dei decessi in Italia – di riconsiderare la disciplina delle misure già assunte, volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari sia in specifici ambiti territoriali sia nell'intero territorio nazionale, prevedendo così in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;

considerato che:

l'articolo 4, che reca l'apparato sanzionatorio volto ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento che verranno adottate sulla base del decreto-legge, prevede, al comma 1 che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamati dall'articolo 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (previsti dall'articolo 3), è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro;

non è prevista una copertura sanzionatoria per la violazione delle misure di contenimento individuate e applicate dal Ministro della salute in casi di estrema necessità e urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

la sanzione amministrativa pecuniaria andrebbe invece estesa anche alla violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2;

in base al comma 5, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni);

non è chiaro se la reiterazione sia configurabile in presenza di ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure indicate dall'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratti di una recidiva derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento;

andrebbe specificato che la sanzione aggravata si applica nel caso di ulteriori violazioni di una qualsiasi violazione delle misure previste ex articolo 1, comma 2;

il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa prevedendo che sia effettuata sulla base della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fase dell'accertamento;

andrebbe valutata l'opportunità di ricondurre alla legge n. 689 del 1981 non solo l'accertamento, ma l'intero procedimento di applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dal decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, si preveda l'applicazione della sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro anche per la violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, si valuti l'opportunità che la sanzione amministrativa pecuniaria sia raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva sia applicata nella misura massima (30 giorni) in caso di reiterata violazione di una qualsiasi delle misure di cui all'articolo 1, comma 2;

b) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che la legge 24 novembre 1981, n. 689, trovi applicazione non solo per la fase dell'accertamento, ma per l'intero procedimento di applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dal decreto-legge.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447), nella seduta del 7 aprile 2020, al cui resoconto si rinvia;

considerato che:

in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento dei casi e dei decessi in Italia, il decreto-legge in esame è diretto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminato;

si tratta del sesto dei decreti-legge (n. 6, n. 9, n. 11, n. 14, n. 18) succedutisi nel volgere di poco più di un mese per fronteggiare l'epidemia prodotta dal virus COVID-19. In maggior misura, rispetto al primo decreto-legge n. 6 e diversamente dagli altri, il nuovo decreto-legge è volto a definire una cornice giuridica per la loro adozione;

nello specifico, in conformità alla riserva di legge prevista dalla Costituzione per le limitazioni ai diritti di libertà (si confrontino – per questo caso – gli articoli 4, 16, 17, 33 e 41 della Costituzione), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, articolo 32 Costituzione), il decreto-legge in esame reca una definizione dettagliata delle misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci. Il decreto-legge disciplina, inoltre, le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure;

tali limitazioni appaiono in linea con il consolidato orientamento della Corte costituzionale che ha, in più occasioni, posto in evidenza come ogni diritto di libertà implichi l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982);

in particolare, si prevede che il potere di adottare le misure resti attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo esercita tramite uno o più decreti, su proposta del Ministro della salute. In questo caso, sono sempre sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia; sono sentiti altresì i presidenti delle regioni interessate, qualora i provvedimenti riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ipotesi in cui riguardino l'intero territorio nazionale;

inoltre, a differenza di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n. 6 del 2020, tali decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, qualora i decreti riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Anche in tali casi, è previsto che siano sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia (articolo 2);

i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate si sensi del provvedimento in esame;

per quanto attiene alle funzioni di controllo sull'osservanza delle misure previste dal decreto-legge, il comma 9 dell'articolo 4, nel prevedere la possibilità che i prefetti si avvalgano anche delle Forze armate, per garantire l'esecuzione delle misure previste, assegna al personale militare coinvolto nelle operazioni di controllo la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

per una migliore comprensione di questa fattispecie, sarebbe utile chiarire se tali unità, peraltro già operative sul territorio nazionale, siano o meno attinte dal contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate che attualmente operano, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e in concorso con le Forze di polizia, nelle attività di controllo del territorio di cui all'operazione «Strade sicure», da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020;

a tal proposito si rileva che il Governo ha presentato un emendamento al decreto-legge n. 18 del 2020, attualmente all'esame del Senato, con il quale il dispositivo dell'operazione «Strade sicure» è incrementato, per trenta giorni, di 253 unità, circostanza questa che induce a ritenere che tale incremento sia da porre in relazione ai nuovi compiti assegnati dal decreto-legge in esame ai militari che partecipano a quella operazione;

a tale ultimo riguardo – inoltre – deve essere riconosciuto lo sforzo considerevole che, nell'attuale situazione di emergenza, il personale e le strutture delle Forze armate stanno sostenendo a beneficio di tutta la popolazione, sul versante sia sanitario sia della sicurezza. Da questo punto di vista, dovrebbe anche essere considerata l'ipotesi di equiparare, in questa fase, il trattamento economico del lavoro straordinario dei militari a quello delle Forze di polizia;

ricordato che in sede di espressione del parere sul decreto-legge n. 6 del 2020 (C. 2402 Governo) la Commissione Difesa della Camera aveva formulato, tra l'altro un'osservazione finalizzata ad assicurare al personale militare impiegato nei compiti previsti dal provvedimento tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge valuti la Commissione di merito di aggiungere il seguente periodo: «Nei riguardi del personale impiegato nei compiti di cui al presente comma trovano applicazione le misure individuali di prevenzione e protezione sanitaria rinvenibili nelle raccomandazioni pubblicate dall'Istituto superiore di sanità a far data dal 7 marzo 2020»;

b) in relazione alla disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di specificare che il richiamato personale militare posto a disposizione dei prefetti per l'osservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge deve essere attinto prioritariamente dal contingente di personale delle Forze armate facente parte del dispositivo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019, che dovrà essere conseguentemente incrementato limitatamente al periodo dell'emergenza sanitaria in corso.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2447 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure previste dall'articolo 1 per evitare la diffusione del COVID-19 e, più in generale, tutte quelle previste dal provvedimento in oggetto saranno attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3;

in questo quadro, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, dovrebbe essere riformulata in modo da evidenziare che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare» nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2447 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che all'articolo 1, comma 2, lettera p), si prevede che possano essere adottate, tra le altre misure ivi previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, «ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza»;

considerato che l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato (S. 1774), qualifica come obbligo, e non come possibilità, la didattica a distanza nei periodi di sospensione dell'attività didattica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, lettera p), di sostituire le parole: «delle attività didattiche» con le seguenti: «delle attività didattiche in presenza» e le parole: «ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza» con le seguenti: «fermo il loro svolgimento con modalità a distanza».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il provvedimento involge la competenza della Commissione in quanto origina da una riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per sei mesi durante i quali l'articolo 1 del presente decreto consente di adottate le misure ivi elencate per un periodo non superiore a 30 giorni, ancorché reiterabili e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus;

valutato favorevolmente l'insieme delle misure previste a tutela della salute della collettività e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

evidenziato che l'articolo 2 prevede che tali misure, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, siano adottati dalle pubbliche autorità dopo aver sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2447, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

condivisa la finalità del provvedimento, volto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;

considerate le misure che possono essere adottate in tutto il territorio nazionale oinu parte di esso allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica, individuate all'articolo 1;

preso atto che, con riferimento alle competenze della XI Commissione, il medesimo articolo 1 prevede la sospensione delle attività di formazione professionale [comma 2, lettera p)]; la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili, e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile [comma 2, lettera s)];

osservato che l'articolo 1 prevede anche l'adozione della limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati [comma 2, lettera t)];

rilevato che l'articolo 1 individua, tra le misure che possono essere adottate, la limitazione o la sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo [comma 2, lettera z)], nonché la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente [comma 2, lettera ff)],

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2447 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che nella materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 4 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

il comma 1 dell'articolo 3 consente alle regioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 2, comma 1, di adottare, in presenza di determinate condizioni, «misure ulteriormente restrittive»; al riguardo, si rileva che la formulazione della disposizione appare suscettibile di approfondimento in quanto manca il termine di comparazione dell'espressione «ulteriormente restrittive»; in altri termini, andrebbe chiarito se si tratti, come sembra desumibile, di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti;

il medesimo comma 1 dell'articolo 3 prevede che le misure ulteriormente restrittive siano adottate, tra le altre cose, «senza incisione sulle attività produttive»; al riguardo, tenuto conto che quasi la totalità delle misure per la gestione dell'emergenza è potenzialmente idonea ad incidere, anche solo indirettamente, sulle attività produttive, potrebbe risultare opportuno precisare che la regione è tenuta ad astenersi dall'adozione di misure che incidano «direttamente» sulle attività produttive;

il comma 2 dell'articolo 3 circoscrive il potere di ordinanza attribuito ai sindaci stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto «con le misure statali» «né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1»; per ragioni di coerenza sistematica, parrebbe quindi che le ordinanze in questione debbano soggiacere ai medesimi limiti previsti per i provvedimenti regionali di cui al comma 1, compreso quello dell'esaurimento della loro vigenza al momento dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò sebbene il riferimento ai «limiti di oggetto» possa prestarsi anche ad un'interpretazione diretta a vincolare l'ordinanza sindacale ai soli limiti contenutistici cui sono sottoposti i provvedimenti regionali; al riguardo, si ritiene quindi opportuno un chiarimento della formulazione al fine di rendere univoca l'interpretazione prospettata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «misure ulteriormente restrittive» le seguenti: «rispetto a quelle vigenti»;

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «senza incisione» le seguenti: «diretta»;

sopprimere, all'articolo 3, comma 2, le parole: «di oggetto».

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «del 31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria»;

alla lettera b), le parole: «aree gioco» sono sostituite dalle seguenti: «aree da gioco»;

alla lettera d), la parola: «rientrano» è sostituita dalle seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo le parole: «da aree» è soppressa la virgola;

alla lettera e), dopo le parole: «misura della quarantena» sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale,»;

la lettera f) è soppressa;

alla lettera g), dopo le parole: «forma di riunione» sono inserite le seguenti: «o di assembramento»;

alla lettera i), dopo la parola: «concerto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera l), le parole: «riunione o» sono soppresse;

alla lettera m), le parole: «centri termali, sportivi» sono sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»;

alla lettera o), la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «demandare» e le parole: «, la sospensione o la soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «o la sospensione»;

alla lettera p), dopo la parola: «artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «i corsi professionali e le attività formative svolte» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi professionali e delle attività formative svolti» e dopo le parole: «territoriali e locali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera t), dopo le parole: «sospensione delle procedure concorsuali e selettive» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,»;

alla lettera u), dopo le parole: «al dettaglio» sono inserite le seguenti: «o all'ingrosso»;

alla lettera aa), le parole: «limitazione allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «limitazione o sospensione»;

alla lettera bb), le parole: «dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso»;

la lettera cc) è sostituita dalla seguente:

«cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica»;

al comma 3, dopo le parole: «del prefetto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: «per come» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Le altre misure» è soppressa la virgola.

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «ulteriormente restrittive» sono inserite le seguenti: «rispetto a quelle attualmente vigenti»;

al comma 2, dopo le parole: «in contrasto con le misure statali» sono inserite le seguenti: «e regionali».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,»;

al secondo periodo, le parole: «le sanzioni sono aumentate» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata»;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «violazioni ci cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «violazioni di cui al comma 2» e le parole: «l'autorità procedente» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo accertatore»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima»;

al comma 7, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al primo comma»;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «delle Forze di polizia» sono inserite le seguenti: «, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

All'articolo 5:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

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Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

Articolo 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

2. Identico:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

c) identica;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

f) soppressa

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

h) identica;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

n) identica;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

o) possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

q) identica;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

r) identica;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

s) identica;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

v) identica;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

z) identica;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

dd) identica;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ee) identica;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

ff) identica;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

gg) identica;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

hh) identica.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Articolo 2.
(Attuazione delle misure di contenimento)

Articolo 2.
(Attuazione delle misure di contenimento)

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Identico.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Identico.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

5. Identico.

Articolo 3.
(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

Articolo 3.
(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

3. Identico.

Articolo 4.
(Sanzioni e controlli)

Articolo 4.
(Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Identico.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

6. Identico.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

8. Identico.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Articolo 5.
(Disposizioni finali)

Articolo 5.
(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati:

1. Identico.

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Identico.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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