PDL 2444

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2444

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAILIS

Istituzione dell'Accademia dell'arte in Cagliari

Presentata il 24 marzo 2020

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Onorevoli Colleghi! – Cagliari è prima in Europa per emigrazione giovanile e dispersione scolastica, l'unica città metropolitana, capoluogo di regione, ancora priva, nel 2020, di un istituto pubblico per l'alta formazione artistica.
Il fatto che Cagliari non abbia mai avuto un tale istituto costituisce un'anomalia che ha origini nel passato. I licei artistici furono istituiti nel 1923, con la riforma Gentile che mise a sistema l'istruzione liceale artistica superiore, laddove esistevano da secoli delle accademie. Cagliari costituisce un'anomalia perché non ha mai avuto un'accademia, eppure ha un liceo artistico e musicale. In tutti questi anni l'anomalia ha continuato a esistere nonostante il palese paradosso dei numeri: a Cagliari, all'inizio dell'anno 2019, gli studenti iscritti al liceo artistico e musicale erano poco meno di 900 e se si pensa che Roma, con i suoi quasi 3 milioni di abitanti, aveva 1.200 iscritti si capisce l'urgenza di correggere questa anomalia.
Il liceo artistico nasce a Cagliari come istituzione privata parificata alla metà degli anni cinquanta e diviene scuola pubblica nell'anno scolastico 1967/1968. Hanno insegnato al liceo «Foiso Fois» gli artisti Italo e Romano Antico, Gaetano Brundu, Attilio Della Maria, Caterina Lai, Luigi Mazzarelli, Mirella Mibelli, Giovanni Nonnis, Primo Pantoli, Igino Panzino, Giuseppe Pettinau, Giorgio Princivalle, Rosanna Rossi, Pinuccio Sciola, Ausonio Tanda, Lalla Lussu, Antonio Mallus, Mimmo Di Caterino e Barbara Ardau. Nel panorama artistico contemporaneo spiccano alcuni allievi del liceo cagliaritano come Federico Carta, noto come «Crisa», Manu Invisible e il grafico Frank Liori.
Da settembre 2015 è attivo anche il liceo musicale annesso al liceo artistico.
Il «Foiso Fois» è il più grande liceo artistico e musicale della Sardegna, conta 873 iscritti per il prossimo anno scolastico 2020/2021 e serve un ampio bacino territoriale di utenza, che va dalla città metropolitana di Cagliari a località distanti oltre 50 chilometri dalle sedi scolastiche, le più lontane a 80 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici. Questo capitale umano costituisce evidentemente una potenziale numerosa utenza per un'accademia di belle arti a Cagliari.
Le opportunità di formazione post diploma a Cagliari e in Sardegna sono davvero ridotte al minimo, a dispetto del diritto allo studio sancito dalla Costituzione, e questa situazione risulta ancora più grave per i costi legati alla condizione di insularità, considerato che la continuità territoriale rimane solo presunta, e avvantaggia solo gli studenti delle classi più abbienti, lasciando quelli delle fasce socialmente ed economicamente svantaggiate senza la possibilità di proseguire gli studi in campo artistico. Il fatto che a Sassari esista un'accademia delle belle arti non preclude la possibilità che ne possa esistere una anche a Cagliari: ad esempio, il conservatorio, in cui si insegna l'alta formazione musicale, esiste in entrambe le città.
Un'accademia a Cagliari, inoltre, raccoglierebbe un bacino di utenza più ampio per la presenza di licei artistici a Quartu Sant'Elena (liceo scientifico e artistico «G. Brotzu»), a Iglesias (liceo scientifico e artistico «G. Asproni») e a Oristano (liceo artistico «Carlo Contini»).
La presente proposta di legge intende, quindi, istituire l'Accademia dell'arte, con sede a Cagliari, con l'intento di creare figure professionali riconosciute tramite un apposito attestato, assicurando così ai giovani artisti sardi condizioni di pari opportunità rispetto ai loro colleghi del continente e prevedendo stage che uniscano formazione e avvio al mondo del lavoro, attraverso accordi con le maggiori realtà del settore a livello nazionale. L'Accademia costituirà un luogo di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico, per quanto concerne sia la tecnica tradizionale sia quella sperimentale più avanzata.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Accademia dell'arte in Cagliari)

1. È istituita, con sede in Cagliari, l'Accademia dell'arte, di seguito denominata «Accademia». L'Accademia è dotata di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e contabile.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'università e della ricerca esercitano poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento nei confronti dell'Accademia.
3. L'Accademia ha il compito di formare figure professionali dotate di una preparazione certificata.
4. Per la realizzazione del compito di cui al comma 3, l'Accademia provvede all'organizzazione e alla gestione di specifici corsi per la cui frequenza è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e il superamento di un esame di ammissione.
5. I corsi dell'Accademia sono articolati in un corso triennale e in un corso biennale e riguardano i seguenti insegnamenti fondamentali:

a) arti figurative;

b) grafica;

c) audiovisivo e multimediale;

d) arte e restauro;

e) design industriale.

6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono disciplinati, in relazione ai corsi previsti dal comma 5:

a) i requisiti per la qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti;

b) le procedure di reclutamento del personale nonché le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del personale medesimo;

c) i criteri generali per l'adozione dello statuto dell'Accademia;

d) i criteri generali per l'attivazione dei corsi;

e) le norme di accesso all'Accademia;

f) i requisiti di idoneità delle sedi dei corsi.

7. Al termine dei corsi di cui al comma 5, l'Accademia rilascia un diploma accademico, di primo livello per il corso triennale e di secondo livello per il corso biennale, equipollenti ai titoli di studio universitari rilasciati dalle università degli Stati appartenenti all'Unione europea.

Art. 2.
(Organi dell'Accademia)

1. Sono organi dell'Accademia:

a) l'amministratore delegato;

b) il direttore creativo;

c) il presidente onorario.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo artistico e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
3. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica quattro anni.

Art. 3.
(Finanziamento)

1. All'Accademia è concesso un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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