PDL 243-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 243-3357-A

PROPOSTA DI LEGGE

243

d'iniziativa dei deputati
FIANO, CANTINI, CARNEVALI, DAL MORO, D'ALESSANDRO, DE MENECH, ERMINI, FRAGOMELI, GARIGLIO, GRIBAUDO, LA MARCA, LEPRI, MORANI, MORGONI, NOJA, PAGANI, PEZZOPANE, SERRACCHIANI, VERINI, VISCOMI, ZARDINI

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista

Presentata il 23 marzo 2018

e

PROPOSTA DI LEGGE

3357

d'iniziativa dei deputati
PEREGO DI CREMNAGO, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, CANNATELLI, CANNIZZARO, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CATTANEO, CRISTINA, FERRAIOLI, GIACOMETTO, MARTINO, MAZZETTI, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SPENA, SQUERI, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA

Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista

Presentata l'8 novembre 2021

(Relatore: FIANO )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 10 marzo 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 243 e 3357. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3354 Perego di Cremnago, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista»;

apprezzata la finalità del provvedimento volto a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, con la finalità di favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano, nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;

considerato che:

l'articolo 11-bis introduce il nuovo delitto di «detenzione di materiale con finalità di terrorismo», prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di: congegni bellici micidiali; armi da fuoco o altre armi sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; la norma incriminatrice non trova applicazione per coloro che si procurano o detengono il materiale contenente le istruzioni per finalità di lavoro, di studio o comunque estranee al compimento di condotte penalmente illecite;

la nuova fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale, e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale;

la formulazione dell'articolo 11-bis sembrerebbe riferire la finalità di terrorismo esclusivamente alle tecniche o ai metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio, in contrasto con la rubrica del nuovo delitto che invece sembra presupporre la finalità di terrorismo per la detenzione del materiale informativo;

l'articolo 270-quinquies del codice penale, che presenta una formulazione analoga, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso di richiedere, ai fini della punibilità, uno specifico accertamento delle finalità di terrorismo;

andrebbe quindi chiarito che la detenzione del materiale debba essere finalizzata al terrorismo e, conseguentemente, andrebbe soppressa la clausola di non punibilità per finalità diverse;

andrebbe altresì valutata l'ipotesi di inserire la nuova fattispecie nel codice penale, eventualmente integrando lo stesso articolo 270-quinquies,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si inserisca la disposizione di cui all'articolo 11-bis nel codice penale eventualmente integrando la fattispecie di cui all'articolo 270-quinquies;

b) all'articolo 11-bis, comma 1, si preveda la finalità di terrorismo per la condotta della detenzione e della procura di materiale contenente informazioni e non esclusivamente in relazione alla tecnica e al metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali; conseguentemente si sopprima il comma 2.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge recanti Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago),

premesso che il provvedimento configura una strategia nazionale onnicomprensiva per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista, che integra sul piano preventivo le misure già adottate nel 2015 a seguito dei drammatici attentati di matrice jihadista perpetrati sul suolo europeo e in coerenza con la risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

apprezzato che il testo unificato si muove in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche;

ritenuto coerente l'impianto complessivo della strategia, incentrata sul Centro nazionale sulla radicalizzazione, sul Piano strategico nazionale, adottato con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, nonché sul Comitato parlamentare sul monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;

valutato positivamente, in particolare, l'articolo 2, che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), che include anche un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;

valutato positivamente, altresì, l'accento posto sui temi della formazione scolastica e universitaria ai valori della cittadinanza globale, della didattica interculturale, del dialogo interreligioso, del principio dell'uguaglianza di genere, anche in riferimento ai progetti di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi che aderiscono all'Organizzazione della cooperazione islamica (OCI);

sottolineata la particolare rilevanza della cooperazione internazionale e del dialogo interparlamentare a sostegno dell'azione svolta a livello nazionale, regionale o sovranazionale per il contrasto al terrorismo e per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato adottato come base delle proposte di legge recanti misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, così come modificato dall'esame degli emendamenti approvati;

premesso che il provvedimento è finalizzato ad adottare misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ovvero il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;

rilevato che, per tali finalità, l'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), prevedendo la presenza anche di rappresentanti del Ministero della difesa;

rilevato, altresì, che l'articolo 7 riguarda le attività di formazione specialistica del personale interessato, tra cui anche il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere iniziative per la formazione dei giovani all'uso critico dei media, in linea con le finalità formative di cui all'articolo 8 (Interventi preventivi in ambito scolastico), all'articolo 9 (Attività di comunicazione e informazione) e al comma 2 dell'articolo 10 (Attività di comunicazione e informazione), dove si prevede che la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista, nonché valuti, all'articolo 8, di stabilire espressamente che le linee guida ivi previste siano finalizzate anche a promuovere la conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, la cultura della tolleranza, la conoscenza della storia e delle tradizioni nazionale e locali e del principio della laicità dello Stato.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista» (C. 243 e abb.);

rilevato che, sulla base dell'articolo 1, comma 2, che reca le definizioni:

a) per «radicalizzazione violenta» si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;

b) per «radicalizzazione di matrice jihadista» si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, «anche tramite l'uso del web e dei social network»;

ritenuto opportuno un approfondimento circa le ragioni per cui il richiamo all'uso della rete sia contemplato solo nella definizione di «radicalizzazione di matrice jihadista» e non anche in quella di «radicalizzazione violenta»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di rendere simmetriche le definizioni di «radicalizzazione violenta» e di «radicalizzazione di matrice jihadista» con riguardo all'uso della rete, inserendo anche nella definizione di «radicalizzazione violenta» la specificazione «anche tramite l'uso del web e dei social network».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato C. 243 Fiano e abb., recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista», come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato, al riguardo, che all'articolo 2 si dispone l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), di cui sono chiamati a far parte, tra gli altri, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

considerato altresì che l'articolo 3 prevede l'istituzione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione di cui fanno parte anche rappresentanti delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione;

evidenziato, quindi, che l'articolo 5 prevede i compiti del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, tra i quali rientra lo svolgimento di attività conoscitiva, con particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori;

rilevato, inoltre, che l'articolo 7 prevede interventi di formazione specialistica volti a fornire elementi di conoscenza al fine di prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, destinati a una serie di soggetti, tra i quali figurano gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago, recante: «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista», come risultante dalle proposte emendative approvate;

considerato in particolare, per i profili di competenza, l'articolo 1 che, ai fini dell'inquadramento della disciplina in esame nell'ambito della cornice europea, richiama la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), nonché la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2005) 313, che inquadra il contrasto alla «radicalizzazione violenta» come parte di un approccio globale degli aspetti preventivi della lotta contro il terrorismo;

sottolineato che, nell'ambito della definizione del fenomeno di radicalizzazione violenta, deve intendersi implicitamente richiamata anche la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, la quale sostituisce, tra l'altro, la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, che è stata la pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo attraverso la definizione armonizzata dei reati di terrorismo;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto all'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta e a favorire la deradicalizzazione, nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza pregiudizio per le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta o per l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi definiti in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 definitivo, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. La presente legge è altresì volta a favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano, nonché il recupero, sul piano dell'integrazione sociale, culturale e lavorativa, dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Le finalità perseguite dalla presente legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «radicalizzazione violenta» il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici, come definiti dal quadro normativo europeo;

b) per «radicalizzazione di matrice jihadista» il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.

Art. 2.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione)

1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento del CRAD, prevedendo la presenza di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i princìpi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa, nonché del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015. Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Non possono essere nominati componenti del CRAD soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità di cui all'articolo 1. Il Piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4. Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal Piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale, promuove la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone. Il CRAD segnala all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui al primo periodo dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.
5. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione)

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2. I CCR presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.
2. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Non possono essere nominati componenti del CCR soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione.
5. Il prefetto del capoluogo di regione adotta altresì tutte le iniziative volte a raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Il CCR segnala all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

Art. 4.
(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, è istituito il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, di seguito denominato «Comitato», composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.
2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dal Comitato, a scrutinio segreto, tra i propri componenti.
3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita all'articolo 1 della presente legge, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.
2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contiene elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento, anche di matrice jihadista.
3. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 6.
(Relazioni alle Camere)

1. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Art. 7.
(Formazione specialistica)

1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni.
2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8.
(Interventi preventivi in ambito scolastico)

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, propone al Ministro dell'istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai princìpi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti, tenuto conto del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.
3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle linee guida di cui al comma 2, evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità riscontrati nel corso dell'anno e i risultati raggiunti.
4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, il Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.
6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione di cui all'articolo 1 nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 9.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a favore del Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10.
(Attività di comunicazione e informazione)

1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue utili per il contrasto della radicalizzazione di matrice jihadista, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può promuovere attività di comunicazione svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 11.
(Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti)

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno e, per il primo anno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del reinserimento sociale dei soggetti di cui al medesimo comma 1 e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di cui all'articolo 1, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione. Tra i criteri individuati ai sensi del primo periodo deve essere previsto che i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le finalità di cui al presente comma, non devono essere stati sottoposti a misura di prevenzione, non devono essere sottoposti a procedimento penale e non devono aver riportato, in Italia o all'estero, condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'ammissione negli istituti penitenziari dei medesimi soggetti deve essere motivata anche con la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, delle modalità e dei tempi della loro partecipazione all'azione rieducativa.

Art. 12.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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