PDL 242

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                Capo II
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo III
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                Capo IV
                        Articolo 24
                        Articolo 25

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 242

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FIANO, CANTINI, CARNEVALI, D'ALESSANDRO, DAL MORO, DE MENECH, ERMINI, FRAGOMELI, GRIBAUDO, LA MARCA, LEPRI, MORANI, MORGONI, NOJA, PAGANI, PEZZOPANE, VERINI, VISCOMI, ZARDINI

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si fonda sul lavoro svolto nel corso degli ultimi anni dal Parlamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. La sicurezza ordinaria delle città, spesso indicata come «sicurezza urbana», dalla metà degli anni novanta si è imposta all'attenzione dell'opinione pubblica ed è stata avvertita soprattutto dalle categorie più deboli come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti nella composizione sociale delle comunità, delle trasformazioni economiche e del costume e dell'impatto della multiculturalità.
Da anni la materia è sempre ai primi posti nelle preoccupazioni dei cittadini, che individuano nei sindaci gli interlocutori principali per le loro domande di sicurezza, anche se nella quotidianità le risposte auspicate possono realizzarsi solo come riflesso del concorso e della collaborazione tra tutte le istituzioni competenti per la tutela dell'ordine pubblico e per il contrasto della criminalità operanti nel territorio. È opportuno, dunque, procedere al riordino della materia con la consapevolezza che la questione «sicurezza urbana» può trovare spazio solo nella considerazione di questi fattori. Su questa materia, in particolare, nella XVI legislatura è stato portato avanti un complesso lavoro di coordinamento e di concertazione che ha condotto all'elaborazione di un testo di legge che armonizzava le norme vigenti (atto Senato n. 272 e abb.), poi ripresentato nella XVII legislatura dal collega Naccarato con l'atto Camera n. 1825.
La presente proposta di legge prende le mosse proprio da questo testo, che raccoglieva coerentemente gli esiti dell'ampio confronto avviatosi per iniziativa del Forum italiano per la sicurezza urbana dal 2001, poi proseguito con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle regioni, delle organizzazioni sindacali e professionali della polizia locale e dello stesso Ministero dell'interno.
La presente proposta di legge, attuativa dell'articolo 118 della Costituzione, intende dare risposta a due esigenze. Quella di definire formalmente ed efficacemente le modalità di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza e quella di definire gli elementi essenziali della funzione di polizia locale e del suo esercizio ai fini del coordinamento tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato.
Il percorso di confronto richiamato inizia nel 2007 e se ne richiamano:

a) l'inserimento all'ordine del giorno del 10 maggio 2007 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome del tema della sicurezza pubblica con cui si confermava il disegno di legge elaborato nel 2003 insieme all'ANCI e all'UPI, recante «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la sicurezza di politiche integrate per la sicurezza» aggiornandolo, d'intesa con i rappresentanti di comuni e province, in alcuni punti;

b) l'avvio della discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica (1° agosto 2007) dei disegni di legge in materia di sicurezza e di polizia locale aventi come relatori i senatori Barbolini e Saia;

c) l'istituzione, con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2007, di un Gruppo di lavoro tra Ministero e regioni, poi integrato con la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, avente il compito di elaborare un testo condiviso «in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale» a partire dal testo adottato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale attività si concludeva con la fine della XV legislatura dopo aver predisposto un testo tecnico condiviso di 13 articoli formalmente trasmesso dal Ministero dell'interno al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 marzo 2008 e avente per oggetto la prima parte del disegno di legge delle regioni, ovvero le norme d collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, nonché la definizione della funzione di polizia locale;

d) l'adozione, per iniziativa del Forum italiano per la sicurezza urbana, di una dichiarazione congiunta «La polizia locale oggi» approvata il 5 ottobre 2007 da oltre seicento delegati in rappresentanza di tutte le associazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Sulpm) e professionali (Anvu, Ancum, Circolo dei 13, Marcopolo) della polizia locale, a cui hanno successivamente dato la loro adesione anche And, UPI e regioni. Una dichiarazione che ha permesso per la prima volta di arrivare ad una definizione condivisa del ruolo della polizia locale nel testo attuale;

e) dal 2008 al 2012 il testo è stato analizzato nell'ambito della citata Commissione Affari costituzionali per giungere il 25 luglio 2012 alla definizione di un testo che rappresenta la sintesi da cui nasce la presente proposta di legge.

La presente proposta di legge si fonda e trae la legittimità da quattro princìpi costituzionali:

1) la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione);

2) la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione);

3) la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione);

4) la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali è compresa la funzione di polizia locale (articolo 117 della Costituzione).

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la proposta di legge si configura come attuativa. La prima parte di essa, infatti, riguarda fondamentalmente i rapporti tra comuni, regioni e Stato con la finalità di realizzare un'efficace collaborazione in materia di sicurezza ordinaria delle città e del territorio, mentre la seconda riguarda il coordinamento tra Forze di polizia dello Stato e polizia locale, ovvero il tema più specifico del coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia amministrativa.
Gli elementi caratterizzanti la proposta di legge sono: la definizione delle politiche nazionali della sicurezza, delle politiche locali per la sicurezza e delle politiche integrate (articolo 2); l'individuazione degli accordi tra Stato, regioni e autonomie locali come strumento specifico della cooperazione interistituzionale (articolo 5); l'oggetto, le modalità di stipulazione e di attuazione degli accordi (articoli 6, 7 e 8); le modalità ordinarie di cooperazione tra Stato, comuni e province (articolo 10); le qualifiche del personale di polizia locale (articolo 11); l'esercizio delle funzioni di polizia locale anche in forma associata (articoli 12, 13, 14 e 15); altre norme per il funzionamento della polizia locale (articoli 16, 17, 18, 19 e 20); il numero di telefono unico nazionale (articolo 21); disposizioni in materia di contrattazione, di tutela e assicurative (articoli 22 e 23); infine, norme transitorie, abrogazione e modificazioni (articoli 24 e 25).
Il nucleo più innovativo della proposta di legge riguarda la funzione di polizia locale e la collaborazione tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato. Si tratta cioè di quelle norme essenziali che rendono possibile, in maniera omogenea nell'intero territorio nazionale, il coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia locale, come previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. Si tratta di un impianto che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di polizia locali e funzioni di polizia amministrativa locale. Inoltre vengono affrontati altri temi di sicura rilevanza per le amministrazioni locali e per le polizie locali quali: le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da altri dipendenti pubblici; la cooperazione tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato; la disciplina dell'armamento e delle uniformi; l'accesso alle banche dati, comprese quelle del Ministero dell'interno.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «sicurezza urbana»: il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fondano, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

b) per «politiche locali per la sicurezza»: le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

c) per «politiche integrate per la sicurezza»: le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 3.
(Provvedimenti del sindaco).

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione»;

b) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

«4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni che possono comportare un danneggiamento al patrimonio pubblico o privato ovvero che possono impedirne la fruibilità e determinare uno scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati ovvero che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

4-ter. L'inottemperanza a quanto disposto dai provvedimenti di cui al comma 4 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da applicare ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 4.
(Regolamenti comunali di polizia urbana).

1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, i regolamenti di polizia urbana quali uno degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza e fuori dei casi rientranti nei provvedimenti contingibili e urgenti adottati dai sindaci ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituto dall'articolo 3 della presente legge, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e per rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

3. Fuori dei casi rientranti nei provvedimenti contingibili e urgenti adottati dai sindaci ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituto dall'articolo 3 della presente legge, la violazione di obblighi o divieti previsti dai regolamenti di polizia urbana o assunti con ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'ambito delle politiche locali per la sicurezza, è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 5.
(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza:

a) promuovono, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

b) concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza urbana o a seguito degli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 6.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

1. I comuni, anche in forma associata, le province e le città metropolitane possono stipulare accordi locali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti settori di intervento:

a) scambio informativo e realizzazioni di sistemi informativi integrati tra la polizia locale e le Forze di polizia statale presenti nel territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia statale e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia statali e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

d) collaborazione tra le Forze di polizia statali e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cui al comma 4-bis dell'articolo 54 del testo unico decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge;

e) formazione e aggiornamento professionali integrati per operatori della polizia locale e delle Forze di polizia statale e per altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti settori di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei settori di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.
(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 6 della presente legge procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica di cui al comma 1, i soggetti che hanno stipulato gli accordi adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi stessi.
3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.
4. La Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da tre rappresentati designati, rispettivamente, uno dalle regioni, uno dalle province e uno dai comuni designati dalla stessa Conferenza unificata.

Art. 8.
(Attività di informazione a livello territoriale).

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 6, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 9.
(Conferenza regionale).

1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una conferenza regionale in materia di politiche integrate per la sicurezza.
2. La conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il presidente della regione interessata in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il presidente della regione individuano i soggetti che partecipano alla conferenza regionale.

CAPO III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA STATALI E LA POLIZIA LOCALE

Art. 10.
(Funzioni di polizia locale).

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali.
2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita le seguenti funzioni:

a) di polizia amministrativa locale;

b) di polizia edilizia diretta al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

c) di polizia commerciale e tutela del consumatore;

d) di polizia ambientale e ittico-venatoria;

e) di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

g) ausiliarie di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b);

h) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;

i) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

l) di polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;

m) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e degli altri servizi necessari per l'esercizio delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;

n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni;

o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro;

p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici;

q) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

r) predisposizione di servizi, nonché collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

3. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione del citato articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e di irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

Art. 11.
(Qualifiche del personale della polizia locale).

1. Le qualifiche del personale della polizia locale si articolano in agenti, sottufficiali addetti al controllo o sovrintendenti, ufficiali addetti al coordinamento e controllo o ispettori, ufficiali responsabili di area o commissari e comandanti dei corpi di polizia locale.
2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi del citato articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del medesimo codice, introdotta dall'articolo 25, comma 2, della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4, limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, quando necessario per lo svolgimento del servizio, anche fuori da tale ambito;

c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituito o licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da uffici pubblici.

5. In ogni caso la qualità di agente di pubblica sicurezza non può essere conferita qualora emergano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale. Di tali elementi viene data comunicazione al sindaco, al presidente della provincia o al presidente della città metropolitana.
6. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 4.
7. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo, il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana dichiara la perdita della qualifica di operatore della polizia locale di cui al comma 1.
8. Il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana comunica tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 7.
9. Ai fini dell'uniforme formazione del personale della polizia locale le regioni provvedono a istituire uno specifico corso di formazione con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
11. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo di polizia locale. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del soggetto interessato e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 12.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli o associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.
2. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita, altresì, in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
4. L'autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 13.
(Regolamenti del servizio di polizia locale).

1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni.
2.1 regolamenti degli enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno dal prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 14.
(Funzioni e compiti delle regioni).

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) l'ordinamento della polizia locale;

b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il comandante;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19;

d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia statali. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

f) la formazione e l'aggiornamento professionali del personale neoassunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.

2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo garantiscono la formazione di cui all'articolo 11, comma 9, e all'articolo 16, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; i corsi possono essere anche interregionali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti, altresì, accordi in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 15.
(Funzioni associate di polizia locale).

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), le regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio attraverso la costituzione di appositi servizi di polizia locale.
3. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 16.
(Elenchi di evidenza pubblica dei comandanti).

1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione.
2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovate formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.
3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.
(Ausiliari del traffico e della sosta).

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali, relativa alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157,158 e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e di corsie a esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il medesimo personale può altresì accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e le corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, disciplinate dai regolamenti comunali in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Ai fini dell'applicazione del medesimo comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.
4. Il personale di cui al presente articolo provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento, nelle forme e con le modalità previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal comandante del corpo di polizia locale.

Art. 18.
(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di polizia stradale).

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in caso di incidenti dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le citate funzioni possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-quater. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e di scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale»;

2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies del presente articolo, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. Tale intervento è disposto, su richiesta degli interessati, dagli organi di polizia stradale a cui viene comunicato l'incidente. L'eventuale riscontro di violazioni relative alle dinamiche dell'incidente da parte del personale abilitato deve essere comunicato all'organo di polizia stradale che ha disposto l'intervento, che procede alle conseguenti contestazioni.
3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in occasione di lavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, o che incidono sulla circolazione nella strada, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies del presente articolo, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. L'eventuale riscontro di violazioni relative alla circolazione da parte del personale abilitato deve essere comunicato all'organo di polizia stradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale.
3-quinquies. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, le violazioni del titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata agli uffici della polizia stradale.
3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, nonché le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzati per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti e i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nell'esercizio delle funzioni ivi indicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono interamente a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono interamente a carico dei richiedenti.
3-septies. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-sexies le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 19.
(Armamento del personale della polizia locale).

1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, nonché per esigenze di difesa personale.
2. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia statale;

d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

4. Le uniformi del personale della polizia locale, ai sensi di quanto disposto con legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia statale e delle Forze armate. Sulle uniformi del personale della polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

Art. 20.
(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale).

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione alla polizia locale.
2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente di servizio.

Art. 21.
(Numero telefonico unico nazionale).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative dei corpi di polizia locale ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse o mobili verso il numero unico devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei comuni nel cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o a punti equivalenti, individuati dalle regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie alla successiva trasmissione alle sale operative dei corpi di polizia locale.

Art. 22.
(Disposizioni in materia di contrattazione).

1. Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto della specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività dalle stesse svolte, nell'ambito del comparto di riferimento sono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tali sezioni sono destinate risorse finanziarie proprie. I criteri generali di rappresentatività di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano all'interno delle sezioni. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In sede di contratto collettivo nazionale di lavoro sono individuate le procedure per garantire agli operatori dei corpi intercomunali di polizia locale uniformità di trattamento. Qualora sia istituito un corpo intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale si svolge a livello della relativa struttura intercomunale.
4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

Art. 23.
(Norme di tutela e assicurative).

1. Al personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 della presente legge, nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia statali.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.
(Disposizioni finali e transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.
2. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla è trasferito a un altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando la categoria e la posizione economica.
4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 20, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordinamento e al controllo è attribuita alle figure inquadrate nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n.
65.
6. I comandanti dei corpi di polizia municipale che confluiscono in un corpo intercomunale di polizia locale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.
7. Le qualifiche di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, non danno luogo automaticamente al riconoscimento di alcun emolumento o indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico già stabilito, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai corpi di polizia locale con quello di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981. n. 121, e all'articolo 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
8. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale della polizia locale che concorre a realizzare piani e programmi operativi volti a dare attuazione alle politiche integrate per la sicurezza può essere attribuita, in sede di contrattazione integrativa, un'indennità diretta a remunerare gli specifici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della presente legge, anche derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente disposizione.

Art. 25.
(Abrogazione e modificazioni).

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale;»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

3. All'articolo 636, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei corpi di polizia locale».
4. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserire le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
5. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordine pubblico,» sono inserite le seguenti: «all'adozione e all'attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «, e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».

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