PDL 2416-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2416-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

di concerto con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016

Presentato il 28 febbraio 2020

(Relatore: ROMANIELLO )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 13 gennaio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2416. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2416, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2416, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo in esame sono da ricondursi alle esenzioni previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, ratificata dall'Italia con legge 17 aprile 1956, n. 561, della quale la Repubblica di Seychelles è Stato firmatario, concesse sulla base del principio di reciprocità;

gli effetti di gettito derivanti dalle esenzioni previste dall'articolo 12, pertanto, sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente;

con riferimento alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, i delegati italiani provengono dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo deve essere eliminato, poiché tale articolo disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato;

anche gli eventuali oneri derivanti dalle consultazioni ed emendamenti previsti dall'articolo 20 sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, senza bisogno di apposito provvedimento legislativo, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica relativa all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Ecuador (C. 2576);

rilevata pertanto la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge che, per fronteggiare gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo di cui trattasi, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

NULLA OSTA

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Identico.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

2. Soppresso.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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