PDL 2416

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2416

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

di concerto con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016

Presentato il 28 febbraio 2020

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

Contesto dell'Accordo.

L'Accordo si inserisce in un contesto regolato da un Memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel mese di febbraio 2015. Tale Memorandum è stato sottoscritto dalle Parti proprio in previsione della conclusione di un vero e proprio accordo sui servizi aerei.

Iter procedurale della firma dell'Accordo.

Il testo dell'Accordo è stato negoziato dalle delegazioni dei due Stati e parafato da rappresentanti delle rispettive autorità aeronautiche nell'ambito di un incontro negoziale tenuto a Victoria, nelle Seychelles, il 25 e 26 febbraio 2015.

Finalità dell'Accordo.

L'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforza ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e apporta vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e delle Seychelles.
L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi. Come da prassi internazionale, l'Accordo viene integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
L'Accordo tratta i seguenti argomenti principali:

disposizioni generali, contenenti tra l'altro le disposizioni in materia di designazione e revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata;
diritti di sorvolo e di traffico;
servizi concordati;
disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso;
tabella delle rotte, di cui all'allegato I.

Esame delle disposizioni.

In sintesi, gli articoli dell'Accordo riguardano i temi di seguito esposti.

Articolo 1 – Definizioni.

L'articolo definisce e illustra le terminologie e i concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.

Articolo 2 – Disciplina della concorrenza.

L'articolo stabilisce le regole sulla competizione e il divieto dell'adozione di pratiche anti-competitive.

Articolo 3 – Applicabilità della Convenzione di Chicago.

L'articolo stabilisce che l'Accordo è governato dalle regole della Convenzione di Chicago.

Articolo 4 – Concessione di diritti.

L'articolo illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte contraente riconosce reciprocamente all'altra per sviluppare i servizi previsti dalla tabella delle rotte (allegato I).

Articolo 5 – Princìpi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti.

L'articolo definisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare.

Articolo 6 – Applicabilità delle leggi e dei regolamenti.

L'articolo contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili dalle Parti in materia di entrata, stazionamento e uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Contiene, inoltre, disposizioni specifiche relative a passeggeri, bagagli e merci che transitano nel territorio di una Parte contraente senza lasciare l'area dell'aeroporto.

Articolo 7 – Designazione e autorizzazioni di esercizio.

L'articolo illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.
In particolare, prevede il regime della multidesignazione e i requisiti previsti dalle cosiddette «clausole standard UE» in materia di designazione dei vettori.

Articolo 8 – Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio.

L'articolo, in maniera speculare rispetto al precedente articolo 7, definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

Articolo 9 – Protezione dell'aviazione.

L'articolo stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (aviation security).

Articolo 10 – Riconoscimento dei certificati e delle licenze.

L'articolo prevede il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente, sempre nell'ambito dei parametri minimi di sicurezza stabiliti, al livello internazionale, dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Articolo 11 – Sicurezza aerea.

L'articolo stabilisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (aviation safety).

Articolo 12 – Esenzione da dazi doganali e altre imposte.

L'articolo descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.

Articolo 13 – Oneri d'uso.

L'articolo stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti aeroportuali per la prestazione dei servizi di navigazione aerea secondo il principio di non discriminazione tra vettori aerei delle Parti contraenti.

Articolo 14 – Opportunità commerciali.

L'articolo prevede il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi commerciali per la promozione e la vendita dei servizi aerei nel rispetto delle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 15 – Accordi di cooperazione

L'articolo prevede la possibilità di intese di cooperazione, come code sharing e block space, specificate dall'allegato II.

Articolo 16 – Assistenza a terra (ground handling).

L'articolo prevede la possibilità per le compagnie aeree di esercitare i servizi a terra nel territorio dell'altra Parte contraente, utilizzando le infrastrutture aeroportuali. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.

Articolo 17 – Conversione e trasferimento delle entrate.

L'articolo consente e disciplina il cambio e il trasferimento delle entrate in valuta locale derivanti dalla vendita dei biglietti aerei e dalle attività associate.

Articolo 18 – Tariffe.

L'articolo illustra il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza e della non discriminazione.

Articolo 19 – Statistiche.

L'articolo prevede che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti possano scambiare, su richiesta, dati di traffico e dati statistici utili a esaminare l'andamento dei servizi aerei tra i due Paesi.

Articolo 20 – Consultazioni ed emendamenti.

L'articolo definisce le modalità e i tempi di consultazione tra le Parti contraenti e la procedura di emendamento dell'Accordo attraverso il mutuo consenso. Prevede, inoltre, la possibilità di modificare per corrispondenza la tabella delle rotte (allegato I) e le intese di cooperazione (allegato II).

Articolo 21 – Conformità a convenzioni multilaterali.

L'articolo stabilisce che, nel caso di adesione delle Parti contraenti a una convenzione multilaterale, l'Accordo e i suoi allegati saranno conformemente modificati.

Articolo 22 – Composizione delle controversie.

L'articolo stabilisce che, in caso di controversie in materia di applicazione o interpretazione dell'Accordo, le Parti contraenti si impegnano a tentare di risolverle, in primo luogo, attraverso consultazioni negoziali. Ove tale tentativo dovesse fallire, le controversie verranno risolte attraverso canali diplomatici.

Articolo 23 – Recesso.

L'articolo stabilisce e regolamenta la facoltà di ciascuna Parte contraente di recedere unilateralmente dall'Accordo.

Articolo 24 – Registrazione.

L'articolo stabilisce l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'ICAO.

Articolo 25 – Entrata in vigore.

L'articolo subordina l'entrata in vigore dell'Accordo alla notifica del perfezionamento delle rispettive procedure interne.

Allegato I – Tabella delle rotte.

L'allegato prevede la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori designati da ciascuna Parte contraente, corredata di una serie di note che definiscono talune modalità operative.

Allegato II – Accordi di cooperazione.

L'allegato individua i possibili accordi di cooperazione fra le Parti contraenti, come accordi di code-sharing, leasing di aeromobili e altro.

Allegato III – Trasporto intermodale.

L'allegato prevede la facoltà, per ciascuna Parte contraente, di offrire all'utenza servizi di trasporto intermodale sul territorio dell'altra Parte contraente nel rispetto delle norme vigenti in tale territorio.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016, mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforza ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e apporta vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e delle Seychelles.
L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi. Come da prassi internazionale, l'Accordo viene integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
L'accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, inserendo le clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia.
L'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo stabilisce che, in caso di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, le Parti contraenti possono prevedere una nuova tabella delle rotte per facilitare i collegamenti aerei, che sono comunque operati dalle compagnie aeree designate da ciascuna Parte. Si tratta di un'attività volta alla sola ridefinizione della tabella delle rotte, che non comporta oneri a carico dello Stato o a carico del bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
I paragrafi 2 e 5 dell'articolo 9 dell'Accordo riguardano la reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino detti atti. Tali attività di assistenza sono svolte in attuazione delle norme vigenti, che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare del Ministero dell'interno e dell'ENAC (quest'ultimo per i soli compiti di aviation security).
Tali attività rientrano pertanto, nell'ambito dei compiti di istituto previsti dalla legge e saranno svolte a legislazione vigente: in particolare, esse graveranno sul capitolo 2731 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, per quanto concerne l'ENAC, saranno svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dello stesso Ente.
L'articolo 11, paragrafo 3, dell'Accordo regola la facoltà di effettuare ispezioni in territorio italiano sugli aeromobili dell'altra Parte contraente. Tale facoltà riguarda le attività di sicurezza normalmente esercitate dall'ENAC nell'ambito dei compiti di istituto previsti dalla legge. Le ispezioni sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello stesso Ente.
Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, concernente le misure di esenzione da dazi doganali e da altre imposte, tenuto conto che l'articolo prevede, a condizione di reciprocità, esenzioni da dazi e da altre imposte per i prodotti destinati a provviste di bordo, per le dotazioni di terra, per i pezzi di ricambio, per i carburanti, per i lubrificanti e per i materiali tecnici di consumo e che tale clausola rispecchia quelle contenute negli altri accordi di specie, si fa presente che la ratifica dell'Accordo in esame non comporta oneri finanziari significativi a carico del bilancio dello Stato e che, in ogni caso, questi sono bilanciati dai corrispondenti benefìci (risparmio di imposta) derivanti dal regime di reciprocità e dalla conseguente esenzione prevista a favore degli operatori italiani.
L'articolo 13, paragrafo 2, dell'Accordo riguarda le consultazioni per le tariffe relative agli oneri e ai diritti d'uso inerenti ai servizi aeroportuali e all'infrastruttura: le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore. In Italia la materia è disciplinata ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, in applicazione di inderogabili princìpi di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. Le autorità competenti in materia sono l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione delle normative e dei princìpi di settore.
In ogni caso, non sono previste spese aggiuntive, trattandosi di attività svolte in Italia dalle società di gestione degli aeroporti; per quanto riguarda la competenza dell'ENAC, tali attività sono comunque svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC stesso e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello stesso Ente.
Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 19 in materia di statistiche, non sono previste spese aggiuntive in quanto si tratta di compiti di istituto svolti dall'ENAC tramite propri rappresentanti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC stesso e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello stesso Ente.
Gli unici oneri, meramente eventuali, discendenti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. Tali oneri sono comunque estremamente improbabili, in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza.
In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, si precisa che i delegati italiani provengono esclusivamente dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dello stesso Ente.
Per quanto concerne gli oneri, del tutto eventuali, che potrebbero derivare dagli articoli 15 e 20 dell'Accordo, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Per quanto concerne l'articolo 22 dell'Accordo, si chiarisce che la soluzione di eventuali controversie avverrà in primo luogo tramite negoziato diretto. Qualora non si addivenga a una composizione delle stesse, si ricorrerà ai canali diplomatici. È in ogni caso escluso il ricorso ad arbitrati o ad altri metodi di composizione giurisdizionale delle controversie.
Dall'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo in materia di sviluppo del trasporto aereo e via terra.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. La sottoscrizione di accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea costituisce, infatti, il necessario presupposto per l'instaurazione e lo sviluppo di relazioni in materia di trasporti tra tali Stati e l'Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente in quanto si conforma ad altri accordi stipulati dall'Italia con Stati non appartenenti all'Unione europea, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo e su strada in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce alle relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi della ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di una delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e corrispondono a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di Commissioni miste preposte alla sua corretta attuazione consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso delle amministrazioni interessate.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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TRADUZIONE NON UFFICIALE

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