PDL 2415

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2415

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(DI MAIO)

di concerto con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

Presentato il 28 febbraio 2020

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Contesto dell'Accordo.

L'Accordo si inserisce in un contesto regolato da un Memorandum of understanding di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013. Tale documento è stato sottoscritto dalle Parti in previsione della conclusione di un vero e proprio accordo sui servizi aerei (ASA).

Iter procedurale della firma dell'Accordo.

Il testo dell'Accordo è stato negoziato dalle delegazioni dei due Paesi e parafato da rappresentanti delle rispettive autorità aeronautiche nell'ambito di un incontro negoziale tenutosi il 23 e 24 marzo 2016 a Roma.
L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Finalità dell'Accordo.

L'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, rafforza ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e apporta vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud.
L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi.
L'Accordo tratta i seguenti argomenti principali:

disposizioni generali, contenenti tra l'altro le disposizioni in materia di designazione e revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata;

diritti di sorvolo e di traffico;

servizi concordati;

disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso;

tabella delle rotte, di cui all'Annesso.

Esame delle disposizioni.

In sintesi, gli articoli dell'Accordo riguardano i temi di seguito esposti.
Articolo 1 – Definizioni. L'articolo definisce e illustra la terminologia e i concetti utilizzati nell'Accordo, che comunque sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.
Articolo 2 – Applicabilità della Convenzione di Chicago. L'articolo definisce i criteri di applicabilità della Convenzione di Chicago del 1944 all'Accordo.
Articolo 3 – Compatibilità con la disciplina della concorrenza. L'articolo stabilisce criteri di compatibilità con le disposizioni in materia di concorrenza.
Articolo 4 – Concessione di diritti. L'articolo illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte contraente riconosce reciprocamente all'altra per sviluppare i servizi previsti dalla tabella delle rotte (Annesso).
Articolo 5 – Disciplina dell'esercizio dei servizi concordati. L'articolo stabilisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze da operare. Prevede, inoltre, che le Parti contraenti operino secondo princìpi di equa competitività e definisce le azioni che potranno essere intraprese in caso di disaccordo delle Parti (articolo 21 in materia di consultazioni).
Articolo 6 – Applicabilità delle leggi e dei regolamenti. L'articolo contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale.
Articolo 7 – Designazione e autorizzazioni. L'articolo illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente. In particolare, prevede il regime della multidesignazione e i requisiti richiesti dalle cosiddette «clausole standard UE» in materia di designazione dei vettori.
Articolo 8 – Revoca o sospensione delle autorizzazioni d'esercizio. L'articolo, in maniera speculare rispetto all'articolo 7, definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio, ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.
Articolo 9 – Protezione dell'aviazione. L'articolo definisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (aviation security).
Articolo 10 – Sicurezza dell'aviazione. L'articolo definisce le condizioni in base alle quali le Parti contraenti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (aviation safety).
Articolo 11 – Riconoscimento dei certificati e delle licenze. L'articolo prevede e disciplina il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente, nell'ambito degli standard minimi di sicurezza stabiliti, a livello internazionale, dalla Convenzione di Chicago.
Articolo 12 – Esenzione da dazi ed altri oneri. L'articolo descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti, ad esempio, il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.
Articolo 13 – Oneri d'uso. L'articolo stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.
Articolo 14 – Opportunità commerciali. L'articolo prevede le modalità, riconosciute su base reciproca, concernenti il riconoscimento della possibilità di mantenere, sul territorio dell'altra Parte contraente, il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle norme sull'ingresso, sulla residenza e sull'occupazione dell'altra Parte contraente.
Articolo 15 – Accordi di cooperazione. L'articolo consente, su base reciproca, per i vettori delle Parti, intese di cooperazione.
Articolo 16 – Assistenza a terra. L'articolo prevede e disciplina i servizi di assistenza a terra negli aeroporti (ground handling).
Articolo 17 – Conversione e trasferimento degli introiti. L'articolo consente e disciplina, su base reciproca, il trasferimento delle entrate in valuta locale o convertibile, derivanti dalla vendita dei biglietti per il trasporto aereo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili dalle Parti contraenti.
Articolo 18 – Tariffe. L'articolo illustra il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza e della non discriminazione. In caso di disaccordo sull'approvazione delle tariffe è previsto il ricorso alla consultazione fra le Parti contraenti ai sensi dell'articolo 21.
Articolo 19 – Approvazione delle tabelle di volo. L'articolo disciplina l'approvazione delle tabelle di volo e delle eventuali modifiche.
Articolo 20 – Statistiche. L'articolo prevede che le autorità aeronautiche si forniranno reciprocamente, su richiesta, informazioni e dati statistici utili ad esaminare l'andamento dei servizi aerei tra i due Paesi.
Articolo 21 – Consultazioni. L'articolo definisce le modalità del possibile svolgimento di consultazioni tra le Parti contraenti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo.
Articolo 22 – Emendamenti. L'articolo prevede e regolamenta la possibilità di modificare l'Accordo tramite consultazioni dirette o per corrispondenza attraverso canali diplomatici (articolo 21 in materia di consultazioni).
Articolo 23 – Composizione delle controversie. L'articolo stabilisce che, in caso di controversie in materia di applicazione o interpretazione dell'Accordo, le Parti contraenti si impegnano a tentare di risolverle, in primo luogo, attraverso consultazioni negoziali o, in caso di esito negativo di tali consultazioni, attraverso canali diplomatici.
Ove i tentativi di conciliazione dovessero fallire, le controversie verranno risolte con il ricorso al tribunale arbitrale. La clausola arbitrale:

è stata posta dalla Parte coreana come conditio sine qua non per la finalizzazione del negoziato, in considerazione del fatto che il diritto interno coreano non consente di siglare accordi aerei senza tale previsione;

è la terza e residuale ipotesi di risoluzione delle controversie, dopo la previsione di negoziati tra le autorità tecniche e tra le autorità diplomatiche;

è uno strumento previsto anche in altri accordi aerei.

Articolo 24 – Cessazione. L'articolo stabilisce e regolamenta la facoltà di ciascuna Parte contraente di recedere unilateralmente dall'Accordo.
Articolo 25 – Registrazione. L'articolo contiene l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
Articolo 26 – Entrata in vigore. L'articolo subordina l'entrata in vigore dell'Accordo alla notifica del perfezionamento delle rispettive procedure interne.
Annesso – Tabella delle rotte. L'Annesso prevede la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori designati da ciascuna Parte contraente, corredata di una serie di note che definiscono specifiche facoltà operative.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

L'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, si inserisce in un contesto regolato da un Memorandum of understanding di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013. Tale documento è stato sottoscritto dalle Parti in previsione della conclusione di un vero e proprio accordo sui servizi aerei (ASA).
L'accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia. Gli unici oneri, meramente eventuali, discendenti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. Tali oneri sono comunque estremamente improbabili, in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza.
In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 10 e 21 dell'Accordo, si precisa che i delegati italiani provengono esclusivamente dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio.
L'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo stabilisce che, in caso di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, le Parti contraenti possono prevedere una nuova tabella delle rotte per facilitare i collegamenti aerei, che sono comunque operati dalle compagnie aeree designate da ciascuna Parte. Si tratta di un'attività volta alla sola ridefinizione della tabella delle rotte, che non comporta oneri a carico dello Stato o a carico del bilancio dell'ENAC.
I paragrafi 2 e 5 dell'articolo 9 dell'Accordo riguardano la reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino detti atti. Tali attività di assistenza sono svolte in attuazione delle norme vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare del Ministero dell'interno e dell'ENAC (quest'ultimo per i soli compiti di aviation security).
Tali attività rientrano, pertanto, nell'ambito dei compiti di istituto previsti dalla legge e saranno svolte a legislazione vigente: in particolare, esse graveranno sul capitolo 2731 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, per quanto concerne l'ENAC, saranno svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dello stesso Ente.
L'articolo 10, paragrafo 3, dell'Accordo prevede la facoltà di effettuare ispezioni in territorio italiano sugli aeromobili dell'altra Parte contraente. Tale facoltà riguarda le attività di sicurezza normalmente esercitate dall'ENAC nell'ambito dei compiti di istituto previsti dalla legge. Dette ispezioni sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dell'ENAC.
L'articolo 13, paragrafo 2, dell'Accordo riguarda le consultazioni per le tariffe relative agli oneri e ai diritti d'uso inerenti ai servizi aeroportuali e all'infrastruttura: le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore. In Italia la materia è disciplinata dalla direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, in applicazione di inderogabili princìpi di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. Le autorità competenti in materia sono l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione delle normative e dei princìpi di settore.
In ogni caso, non sono previste spese aggiuntive, trattandosi di attività svolte in Italia dalle società di gestione degli aeroporti; quanto alla competenza dell'ENAC, tali attività sono comunque svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC stesso e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello stesso Ente.
Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 20 in materia di statistiche, non sono previste spese aggiuntive in quanto si tratta di compiti di istituto svolti dall'ENAC tramite propri rappresentanti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC stesso e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello stesso Ente.
Dall'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo in materia di sviluppo del trasporto aereo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. La sottoscrizione di un accordo bilaterale con uno Stato non appartenente all'Unione europea costituisce, infatti, il necessario presupposto per l'instaurazione e lo sviluppo di relazioni aeronautiche tra tale Stato e l'Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con altri Paesi non appartenenti all'Unione europea, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme agli articoli 80 e 87, in materia di ratifica di trattati internazionali, e 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi direttamente coinvolti dall'intervento normativo. Tuttavia, rispetto ai rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, risulta rispettato il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di istituire, regolare e sviluppare relazioni aeronautiche tra l'Italia e Paesi non appartenenti all'Unione europea non è perseguibile attraverso interventi normativi adottati da regioni o enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione poiché si riferisce a una materia (trattati internazionali) che ha sempre necessitato di ratifica legislativa.
Nella materia oggetto dell'intervento normativo non è configurabile il ricorso alla delegificazione, in quanto la ratifica dell'Accordo con legge è prevista dall'articolo 80 della Costituzione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi aerei bilaterali sottoscritti dall'Italia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

È attualmente in corso una procedura di infrazione da parte della Commissione europea relativa ad alcune disposizioni contenute in un accordo bilaterale sui servizi aerei tra l'Italia e la Federazione russa. Tali disposizioni, tuttavia, non sono presenti nell'Accordo tra l'Italia e la Corea del sud che è, quindi, pienamente conforme alla normativa europea e, specificatamente, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei bilaterali, escludendo quindi che la competenza dell'Unione europea a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rilevano tali indicazioni.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dello stesso Accordo e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato in altri accordi aerei bilaterali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'Accordo risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti in quanto è il primo atto fondamentale di regolazione delle relazioni aeronautiche tra l'Italia e la Corea del sud.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La materia degli accordi aerei tra Italia e Corea del sud non è regolata da alcun atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Gli atti attuativi previsti dall'intervento normativo sono quelli consueti nella prassi delle relazioni aeronautiche e non presentano profili problematici in ordine ai termini previsti per la loro adozione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

L'Accordo non richiede la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ulteriori rispetto a quelli normalmente trattati dai competenti uffici e non si ritiene quindi necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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