PDL 241

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 241

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ERMINI, MORANI, VERINI, FIANO, SERRACCHIANI, DE MARIA, MARCO DI MAIO, PEZZOPANE, ENRICO BORGHI, ASCANI, BONOMO, CANTINI, CARLA CANTONE, CARDINALE, CIAMPI, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DE MENECH, DI GIORGI, GADDA, GRIBAUDO, GAVINO MANCA, MORETTO, PAITA, ZARDINI

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Il provvedimento in esame, che riproduce senza variazioni l'atto Camera 4130 approvato nella scorsa legislatura, anche ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento, trova la sua motivazione nell'esigenza di arginare il sempre più dilagante ed allarmante fenomeno criminale delle frodi in danno di persone che sono vulnerabili in ragione dell'età avanzata. Si tratta di un crimine odioso, che non si limita solo a colpire l'aspetto patrimoniale di persone deboli, ma le ferisce profondamente nell'animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale.
A tale fine il presente provvedimento introduce un aggravamento di pena (punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.549) rispetto alla fattispecie base (punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.031) ove tale delitto contro il patrimonio mediante frode sia perpetrato nei confronti di un soggetto ultrasessantacinquenne, ma che non sia, ovviamente, in stato di incapacità a causa di patologie di decadimento ovvero di indebolimento delle facoltà mentali, trovando in tal caso applicazione la fattispecie criminosa di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale.
La Commissione giustizia nella scorsa legislatura aveva avviato l'esame della proposta di legge n. 4130, a mia prima firma, oltre a quelle di altri colleghi, abbinando successivamente anche la proposta di legge n. 4362. Dopo aver svolto nel mese di febbraio 2017 un'indagine conoscitiva sui temi oggetto dei provvedimenti, nell'ambito della quale sono stati sentiti professori di diritto penale, magistrati, rappresentanti dell'Associazione nazione magistrati e dell'Unione delle camere penali italiane, la Commissione ha adottato la proposta di legge n. 4130 come testo base e, tenendo conto delle audizioni svolte, ha approvato alcuni emendamenti al testo, che ne hanno mantenuto la struttura pur apportandovi una modifica rilevante dal punto di vista della costruzione della fattispecie penale, in quanto si è preferita l'opzione di configurare un nuovo reato di frode in luogo dell'aggravante del reato di truffa, come invece previsto nel contenuto originario del testo base.
Un'altra questione rilevante affrontata nel corso dell'esame in sede referente è stata quella dell'individuazione degli elementi caratterizzanti la vittima del reato, con particolare riferimento all'opportunità di prevedere una determinata età. La proposta di legge n. 4130 nel testo originario prevedeva l'età di 65 anni, a partire dalla quale applicare la nuova fattispecie penale. Si è ritenuto, come emerso anche nelle audizioni, che uno specifico limite temporale fosse irragionevole, in quanto significherebbe una presunzione assoluta ex lege circa l'esigenza di una tutela privilegiata a tutti coloro che abbiano quella determinata età, presupponendo una fragilità e suggestionabilità in realtà del tutto indimostrate. Il nuovo reato, pertanto, si riferisce ad una situazione di fatto, che dovrà essere verificata dal giudice caso per caso, consistente in una situazione di vulnerabilità psico-fisica in ragione dell'età avanzata.
Anche in considerazione delle osservazioni espresse nei rispettivi pareri delle Commissioni affari costituzionali e affari sociali su una possibile indeterminatezza della fattispecie, proprio per la scelta di non prevedere il dato oggettivo di un'età prefissata, faccio presente che il codice penale prevede un'aggravante generale, l'articolo 61, numero 5), che si riferisce all'avere profittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa. Considerato che tale aggravante ha passato indenne il vaglio di costituzionalità, ritengo che la scelta effettuata dalla Commissione non pregiudichi in alcun modo il principio di determinatezza.
Per quanto attiene alle disposizioni del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie è inserita all'articolo 643-bis nel libro secondo, titolo XIII, relativo ai delitti contro il patrimonio, e in particolare nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. L'illecito consiste nella condotta di chiunque (quindi siamo di fronte a un reato comune) con mezzi fraudolenti induce una persona a dare o promettere indebitamente assieme ad altri denaro, beni o altra utilità.
Il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in una situazione di vulnerabilità psico-fisica in ragione dell'età avanzata. Dunque non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo quella causata in ragione dell'età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età: spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti. Questa è proprio una norma per quanto riguarda le persone anziane che hanno una difesa certamente più fragile e che sono vittime di questi reati odiosi: abbiamo voluto creare una norma specifica, senza bisogno di introdurre grandi riforme e grandi mutamenti, ma una norma specifica a tutela di queste persone che troppo spesso subiscono questo tipo di reati, che vedono spesso coloro che li commettono rimanere impuniti.
Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è posto in essere secondo una delle seguenti modalità, ovvero nell'abitazione della persona offesa, in un altro luogo di privata dimora o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito (questo è fondamentale: sedi di istituti di credito), di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane, di case di riposo, simulando un'offerta commerciale di beni o servizi. Si tratta di un reato di pericolo, in quanto, diversamente dalla truffa e dalla circonvenzione di incapaci, non è espressamente richiesto il danno, che peraltro si realizza almeno nel caso della dazione di denaro, beni o altra utilità. Quindi, utilizzando la fattispecie del reato di frode, diamo una più ampia possibilità di intervento e di tutela nei confronti delle persone vulnerabili in ragione dell'età.
Il nuovo delitto è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 400 a 3.000 euro. Stante l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (l'articolo 5 prevede la reclusione da due a sette anni), la nuova fattispecie si caratterizza per la minore gravità: non è prevista la clausola di salvaguardia, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Si ricorda che il reato di truffa, nell'ipotesi aggravata, articolo 61, numero 5), relativa anche all'età delle persone offese, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 a 1.032 euro.
Il nuovo delitto è aggravato (secondo comma del nuovo articolo 643-bis) se il fatto è commesso, alternativamente: con strumenti telefonici, informatici o telematici; avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.
Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 640-quater del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.
L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-ter con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapace e frode in danno di soggetti vulnerabili. La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente assegnata; all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
L'articolo 3 integra il contenuto del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. L'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di persone incapaci e di frode in danno di soggetti vulnerabili.
L'articolo 5 innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci prevedendo la reclusione da due a sette anni (oggi da due a sei) e la multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili).

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 643-bis. – (Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora o all'interno o in prossimità di esercizi commerciali, di uffici postali, di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso».

2. All'articolo 640-quater del codice penale, le parole: «e 640-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-ter» e dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-bis».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 643-ter del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di circonvenzione di persone incapaci e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili).

1. Dopo l'articolo 643-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 643-ter. – (Sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di circonvenzione di persone incapaci e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili). – La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 643 e 643-bis, è subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali).

1. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: «e 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 624-bis e 643-bis».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili di cui all'articolo 643-bis del codice penale».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».

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