PDL 2404

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2404

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TOPO, DEL BASSO DE CARO, SIANI

Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 25 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 17, rubricato «Circoscrizioni di decentramento comunale», al comma 1, stabiliva originariamente che: «I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»; al comma 3, che «I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento».
Un primo intervento in materia di circoscrizioni di decentramento comunale è stato fatto, per ridurre i costi della politica, con la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), stabilendo che le circoscrizioni sono istituite nei comuni la cui popolazione è pari o superiore a 250.000 abitanti e precisando che la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.
Successivamente, nel corso della «legislazione della crisi», ossia delle manovre adottate, tra il 2009 e il 2012, per fare fronte alla straordinaria crisi economica che ha investito l'Italia e l'Europa, la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) dispose la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico degli enti locali. Quindi, intervenendo a parziale revisione di tale provvedimento, il decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010, limitò la portata della soppressione ai comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti, facendo salve altresì le forme di decentramento «particolari e più accentuate» consentite alle circoscrizioni nei comuni con più di 300.000 abitanti.
Con la presente proposta di legge, nelle more di una revisione generale del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si interviene nuovamente sull'articolo 17, del quale si modifica il comma 1, per stabilire che anche i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti e con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano i propri territori in circoscrizioni decentrate. Viene altresì espressamente abrogato il comma 3 dello stesso articolo 17, che regolava tale fattispecie, il cui contenuto è trasposto nel comma 1. È parimenti abrogata, per opportuno coordinamento normativo, la lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Tale intervento legislativo si rende necessario sia per garantire una migliore e più efficace gestione amministrativa del territorio, sia per promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini, quali cardini della vita democratica. La circoscrizione è infatti l'istituzione di maggiore «prossimità» rispetto ai cittadini, quella cui si fa riferimento per uffici e servizi, ma anche per singole necessità, problemi, segnalazioni o informazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il loro territorio in circoscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000 abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»;

b) il comma 3 è abrogato.

2. La lettera b) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogata.

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