PDL 2402-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2402-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( GUALTIERI )

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentato il 23 febbraio 2020

(Relatrice: LOREFICE )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 25 febbraio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2402 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 5 articoli, per un totale di 12 commi, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la relazione tra il contenuto degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, da un lato, e quello dell'articolo 3, commi 1 e 2, dall'altro lato; in particolare andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio se le ampie misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 possano essere adottate unicamente con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 3, come appare emergere dall'utilizzo dell'espressione, al comma 1 dell'articolo 3, «le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate (…) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovvero anche da qualsiasi autorità competente nella materia oggetto della specifica misura di contenimento (vale a dire singoli ministri, presidenti di regione, sindaci) come potrebbe desumersi dall'utilizzo delle espressioni, al comma 1 dell'articolo 1, «le autorità competenti sono tenute ad adottare» e, al comma 1 dell'articolo 2, «le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento»; non appare chiarire tale dubbio interpretativo il comma 2 dell'articolo 3 il quale afferma che, nei casi di estrema necessità ed urgenza e nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si possa procedere utilizzando altri strumenti previsti dalla legislazione vigente (ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica del Ministro della salute, dei presidenti delle regioni e dei sindaci e interventi d'urgenza locali); sul punto la relazione illustrativa afferma che «l'articolo 3 disciplina l'esercizio dei poteri delineati nei precedenti articoli»; inoltre, con riferimento all'articolo 2, la relazione illustrativa sembra prefigurare che per le ulteriori misure di contenimento si possa procedere unicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (la relazione afferma infatti che «l'articolo 2, prevede la possibilità che le competenti autorità, anche al di fuori delle stringenti condizioni delineate dall'articolo 1, comma 1, adottino ulteriori misure di contenimento e gestione delle emergenze sanitarie, con poteri il cui esercizio è disciplinato dall'articolo 3, comma 1, mentre gli ordinari poteri emergenziali sono regolati dal comma 2 dell'articolo 3, che comunque legittima l'esercizio dei poteri stessi nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti nel comma 1»); al fine di rendere però univoca tale interpretazione potrebbe risultare opportuno modificare in modo coerente il testo del comma 1 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 2;

l'articolo 2, comma 1, fa inoltre un generale riferimento alla possibilità di adozione da parte delle autorità competenti di «ulteriori misure di contenimento»; al riguardo potrebbe risultare opportuno specificare meglio la portata della disposizione, posto che l'utilizzo, nel medesimo comma, dell'espressione «anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1» sembra indicare che tali ulteriori misure potrebbero trovare applicazione anche in territori diversi da comuni o aree nei quali vi sono persone che risultino positive al virus e per le quali non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus; una più dettagliata definizione della portata della disposizione potrebbe risultare opportuna anche al fine di individuare specifiche fattispecie da escludere, quali ad esempio lo svolgimento di eventi elettorali, alla cui sospensione e rinvio si potrebbe eventualmente procedere con gli strumenti ordinariamente previsti;

all'articolo 3, comma 1, il riferimento al «presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni» andrebbe sostituito con quello, corretto, al «presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole, «le autorità competenti» le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

sostituire, al comma 1 dell'articolo 2, le parole «le autorità competenti possono adottare» con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, può adottare»;

approfondire la formulazione dell'articolo 2;

sostituire, al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni» con le seguenti: «il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2402, di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

evidenziato come il provvedimento introduca misure urgenti volte a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19);

rilevato come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere g) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

evidenziato come il provvedimento appaia conforme agli altri princìpi costituzionali, in primo luogo all'articolo 16, primo comma, della Costituzione, il quale dispone che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;

considerato che la riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione è stata qualificata dalla giurisprudenza costituzionale come riserva relativa, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto;

richiamato inoltre come l'articolo 32 della Costituzione tuteli la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, prevedendo inoltre, al secondo comma, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;

segnalato come la Corte costituzionale abbia in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;

richiamato altresì come l'articolo 17 della Costituzione sancisca il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, prevedendo peraltro che le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

rilevato come l'articolo 2 del decreto–legge preveda misure per la gestione delle emergenze sanitarie, in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in merito alla formulazione dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se con le «ulteriori misure» di contenimento e gestione dell'emergenza che, in base al medesimo articolo 2, le autorità competenti possono adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intenda fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale o a misure ulteriori rispetto a quelle elencate all'articolo 1, comma 2, ovvero ancora ad entrambi i casi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2402 Governo);

premesso che esso prevede una serie di misure dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19) nonché del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità,

valutate positivamente le disposizioni introdotte al fine di contrastare e contenere la diffusione del predetto virus, ivi compresa la previsione che qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge in esame, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo);

rilevato che:

il provvedimento reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19);

in relazione al divieto di accesso e allontanamento dai comuni interessati dal contagio del virus, l'articolo 3, comma 5, stabilisce che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali;

considerato che:

appare opportuno prevedere che al personale militare impiegato in tali compiti, in concorso con le Forze di polizia, sia attribuita, nel solo esercizio delle specifiche funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento al personale impiegato nei compiti previsti dal provvedimento in esame siano messe in atto, in ogni circostanza, tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria;

sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate impiegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 6 del 2020 (C. 2402 Governo), recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il provvedimento involge la competenza della Commissione in quanto origina da una riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile nonché interventi conseguenti a eventi calamitosi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;

valutato favorevolmente l'insieme delle misure previste a tutela della salute della collettività presente sul territorio nazionale e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2402 Governo),

considerato che, nel corso delle audizioni delle associazioni rappresentative del settore dell'autotrasporto e delle autoscuole svolte dalla Commissione nella giornata odierna nell'ambito dell'esame di uno schema di decreto legislativo attuativo della normativa europea in materia di formazione dei conducenti e di patenti di guida, sono state segnalate le difficoltà del settore legate alla sospensione in alcune aree del Paese interessate dall'emergenza sanitaria degli esami di guida e della formazione professionale relativa alla carta di qualificazione del conducente;

sottolineata, in proposito, l'esigenza che la predetta sospensione degli esami di guida e della formazione professionale sia accompagnata da idonee misure, quali la proroga di validità dei titoli abilitativi, che limitino gli effetti negativi a carico dei lavoratori, delle imprese e, in generale, dei cittadini;

segnalata altresì l'urgenza di dotare tutto il personale operante nel settore trasportistico a contatto con il pubblico di dispositivi di protezione individuale (DPI), tenuto conto dell'attuale difficoltà di approvvigionamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2402 Governo, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

condivisa la finalità del provvedimento di fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica nel Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nonché dall'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

preso atto che il decreto-legge costituisce la cornice giuridica entro la quale saranno inquadrate le misure concrete da adottare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che, per quanto riguarda le fattispecie più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione, l'articolo 1 prevede, tra le misure che possono essere adottate, la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (comma 2, lettera g)); la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, specificamente individuati (comma 2, lettera k)); la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (comma 2, lettera n)); la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di tali comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2402 Governo, di conversione in legge del DL 6/2020 recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

considerato che il provvedimento adotta una serie di misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del predetto virus, giustificate da ragioni di sanità pubblica e che rispondono a una logica di proporzionalità rispetto all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto;

apprezzato che la Commissione europea, nella giornata di ieri, ha annunciato aiuti per un valore di 232 milioni di euro per migliorare la prevenzione e il contenimento del virus a livello globale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adottare iniziative nelle competenti sedi europee per l'attivazione dei meccanismi di aiuto ai territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso la richiesta di intervento del Fondo di solidarietà europeo e l'esclusione delle spese riguardanti l'emergenza ai fini del rispetto delle regole del deficit.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2:

alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione»;

alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

All'articolo 2, comma 1, le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

al comma 6:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,» ;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» e dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» .

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Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

Articolo 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

1. Identico.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

2. Identico:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

a) identica;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

b) identica;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

c) identica;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

e) identica;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

g) identica;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

h) identica;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

i) identica;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

j) identica;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

k) identica;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

l) identica;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

m) identica;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

n) identica;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Articolo 2.
(Ulteriori misure di gestione dell'emergenza)

Articolo 2.
(Ulteriori misure di gestione dell'emergenza)

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 3.
(Attuazione delle misure di contenimento)

Articolo 3.
(Attuazione delle misure di contenimento)

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Identico.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Identico.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

4. Identico.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater , della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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