PDL 2392

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, RIZZO NERVO, CARNEVALI, MARTINA,
ENRICO BORGHI

Modifica all'articolo 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in materia di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia oncologica o necessitante di prolungate terapie, anche riabilitative

Presentata il 18 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il caso del giovane Steven Babbi di Cesenatico che, a soli ventiquattro anni, è deceduto dopo una lunga lotta contro il sarcoma di Ewing, e che per il prolungarsi della malattia si è visto revocare l'indennità di malattia dall'INPS – l'ente titolato all'erogazione delle prestazioni economiche per malattia –, è solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga casistica che periodicamente viene portata all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica.
Tali paradossali situazioni sono la conseguenza, da una parte, dei progressi della scienza medica, che fortunatamente ha consentito di prolungare la vita di pazienti affetti da malattie oncologiche o da malattie un tempo sconosciute o ritenute incurabili, e, dall'altra, dall'arretratezza della disciplina che tutela il diritto del lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro anche in caso di malattia prolungata, il cosiddetto periodo di «comporto», disciplina risalente addirittura al 1924.
Infatti, tale diritto è tuttora disciplinato dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, il cui articolo 6, quarto comma, dispone che, in caso di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro per un periodo di tre mesi, se ha un'anzianità di servizio non superiore a dieci anni, e per un periodo di sei mesi, se ha un'anzianità di servizio di oltre dieci anni. Sulla base di tale disciplina, l'INPS riconosce un'indennità, pari al 50 per cento della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66 per cento dal ventunesimo al centottantesimo giorno, agli operai del settore industriale e agli operai e impiegati del settore terziario e dei servizi con contratto a tempo indeterminato, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare.
Una volta scaduto il periodo di comporto, se il lavoratore non rientra al lavoro, è facoltà del datore di lavoro di procedere al licenziamento, senza necessità di alcuna motivazione ulteriore rispetto al superamento di tale termine. Si tratta ovviamente di una facoltà e non di un obbligo per il datore di lavoro. Una volta superato il periodo di comporto, le uniche possibilità per il lavoratore sono rappresentate, laddove previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, dalla richiesta dell'aspettativa non retribuita e, successivamente, dalla fruizione delle eventuali ferie maturate.
Come si può agevolmente constatare, si tratta, in ogni caso, di circostanze e soluzioni che rendono ancor più precaria e gravosa la condizione di lavoratori che già sono pesantemente colpiti nel bene primario della salute e che, soprattutto, denotano un inaccettabile anacronismo del nostro ordinamento, che non sembra tener conto dei progressi della scienza medica.
In ragione di tali considerazioni, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di intervenire sul citato regio decreto-legge n. 1825 del 1924, prevedendo che il periodo di comporto, laddove non stabilito in misura più favorevole dalla contrattazione collettiva di riferimento, sia raddoppiato in caso di patologie di tipo oncologico o che comunque necessitano di prolungate terapie, anche di carattere riabilitativo. La puntuale individuazione delle patologie che possono dar luogo al prolungamento del periodo di comporto è rimessa a un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale soluzione appare la più appropriata, anche per consentire più agevolmente l'eventuale aggiornamento di tali categorie di patologie, in ragione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è inserito il seguente:

«Se l'interruzione di servizio è dovuta a una patologia di tipo oncologico o che comunque necessita di prolungate terapie, anche di carattere riabilitativo, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro, qualora essa non sia stabilita in misura più favorevole dalla contrattazione collettiva di riferimento, è raddoppiata rispetto a quanto previsto dal quarto comma. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le patologie per le quali si applicano le disposizioni del presente comma».

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